Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 27-04-2011) 04-05-2011, n. 17229

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con la ordinanza impugnata, il Tribunale di Venezia, in funzione di giudice del riesame, in parziale accoglimento dell’appello proposto dal PM di quel Tribunale avverso l’ordinanza con cui il Gip del tribunale di Padova aveva rigettato la chiesta applicazione della misura custodiale massima nei confronti di B.M., riconosceva la sussistenza di un grave quadro indiziario in ordine alla contestata fattispecie di spaccio continuato di stupefacenti e in considerazione della sua incensuratezza e della sua attività lavorativa, riteneva adeguata la misura dell’obbligo di presentazione quotidiana alla PG. 2. Ricorre il difensore dell’indagato e deduce mancanza di motivazione sulle esigenze cautelari, essendosi il tribunale limitato a dare rilevanza alla attività di spaccio perseguita per un non trascurabile periodo di tempo, senza considerare la distanza dei fatti dalla applicazione della misura e la buona condotta tenuta.
Motivi della decisione

1. Il ricorso è da dichiarare inammissibile.

2. Il tribunale, con motivazione che si sottrae al controllo di legittimità in quanto ampia e logica, ha sottolineato la pericolosità della condotta, in relazione al lungo periodo in cui era stata espletata, ed ha contemporaneamente considerato che il concreto apporto alla realizzazione del reato era tuttavia da definire non rilevante, così che il pericolo di recidiva poteva essere adeguatamente fronteggiato con l’applicazione della misura dell’obbligo di presentazione quotidiana, ritenuta idonea ad inibire la prosecuzione della attività criminosa. A fronte di tale valutazione, che risponde compiutamente all’onere gravante sul giudice di individuare la misura più congrua ed utile per contemperare le esigenze di cautela processuale o di tutela della collettività e, quelle comunque, di minor sacrificio per il bene della libertà personale dell’imputato, il B. ha mosso censure generiche, che ripropongono pedissequamente le osservazioni già sottoposte all’esame del giudice di merito, senza tener conto delle risposte che alle stesse sono state date.

3. Il Tribunale ha, infatti, osservato che l’attività criminale non era datata ma risalente al semestre anteriore alla misura ed ha centrato la sua valutazione sulla condotta dell’indagato e sulla sua personalità, con motivazione che si sottrae ai rilievi di incompletezza, ma si anzi si confronta adeguatamente con le emergenze processuali ed i rilievi difensivi. Tanto basta per escludere che il giudice di merito abbia eluso l’obbligo imposto dall’art. 292 c.p.p., comma 2, lett. c bis), dato che sono stati esposti i motivi per i quali non sono ritenuti rilevanti gli elementi addotti dalla difesa.

4. Il B., in conseguenza della ritenuta inammissibilità, è da condannare al pagamento delle spese processuali ed al versamento a favore della Cassa delle Ammende della somma che si stima equo determinare in Euro mille.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di Euro mille a favore della cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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