T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 03-05-2011, n. 1126

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La ricorrente impugnava il provvedimento indicato in epigrafe con cui le era stato negato il rinnovo del permesso di soggiorno per insufficiente disponibilità di redditi idonei a garantire il suo mantenimento in Italia.

Nel corso del procedimento per il rinnovo del permesso, la ricorrente ha cambiato tre volte rapporto di lavoro fino a rimanere disoccupata anche perché priva di permesso in corso di validità.

Va sottolineato come il provvedimento impugnato sia stato emesso all’esito di un ricorso avverso il silenzio inadempimento mantenuto dall’amministrazione in virtù della sentenza 170\2010 di questo Tribunale.

Nell’unico motivo di ricorso la ricorrente eccepisce la violazione dell’art. 2 L. 241\90, degli artt. 5,comma 9, e 22 D.lgs 286\98 oltre all’eccesso di potere per erronea valutazione dei fatti.

L’impossibilità di trovare un nuovo lavoro è dipesa dall’estremo ritardo con cui l’amministrazione ha provveduto sulla sua istanza dal momento che molti datori di lavoro non erano disponibili all’assunzione sulla base della sola ricevuta i presentazione del rinnovo.

L’amministrazione, preso atto della perdita delle opportunità lavorativa avvenute durante lo svolgimento del procedimento, avrebbe dovuto rilasciarle un permesso per attesa occupazione ex art. 22 T.U. Imm.

Il Ministero dell’Interno si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.

Alla camera di consiglio del 24.5.2010 veniva accolta la domanda di sospensiva della ricorrente con ordinanza che invitava l’amministrazione a riesaminare la richiesta.

Nelle more della fissazione dell’udienza di merito, tale invito non veniva recepito dall’amministrazione che nella nota prodotta dalla difesa erariale si limitava a ribadire le ragioni che l’avevano condotta al provvedimento di rigetto.

Il ricorso è fondato.

L’amministrazione ha impiegato un tempo irragionevolmente lungo per emettere il provvedimento definitivo e ciò ha inciso sulla possibilità della ricorrente di reperire un nuovo lavoro; sarebbe stato perciò opportuno concedere un permesso per attesa occupazione una volta verificato che i contratti di lavoro instaurati medio tempore erano venuti meno.

Non avendo la Questura agito in tale direzione è necessario annullare il provvedimento affinché venga riesaminata la posizione della ricorrente per verificare se sussistano i presupposti per la concessione del permesso.

Le spese possono essere compensate stante la particolarità della vicenda.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione IV, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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