T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 03-05-2011, n. 1122 Assegnazione di alloggi, Edilizia popolare ed economica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Il Comune di Milano, dopo aver avvisato il ricorrente signor R.B. della possibilità dell’acquisto dell’alloggio da lui occupato insieme alla moglie in applicazione della legge 24.12.1993 n. 560 ed aver ricevuto la relativa proposta, con i provvedimenti impugnati, dopo aver accertato che la moglie era intestataria di altro alloggio nel Comune di Bernareggio, respingeva la richiesta di acquisto e dichiarava la decadenza dei coniugi dall’assegnazione dell’alloggio.

Contro i suddetti atti i ricorrenti sollevano i seguenti motivi di ricorso.

I) Violazione del combinato disposto dei commi 6 e 9 dell’art. 1 della lehhe 560/1993; violazione dell’art. 3 L. 241/90; violazione degli artt. 3 e 97 Cost. Eccesso di potere. Secondo i ricorrenti l’atto che ha respinto l’istanza di acquisto sarebbe illegittimo in quanto in contrasto con l’art. 1 c. 9 della L. 560/1193 secondo la quale "i soggetti assegnatari di alloggio che non si trovino nelle condizioni di cui al comma 7 possono presentare domanda di acquisto dell’alloggio, in sede di prima applicazione della presente legge, entro due anni dalla data di entrata in vigore della stessa, ovvero entro un anno dall’accertamento, da parte dell’ente gestore, dell’avvenuta perdita della qualifica di assegnatario".

In secondo luogo il provvedimento di diniego di acquisto sarebbe illegittimo per difetto di motivazione in quanto la perdita del diritto all’assegnazione dell’alloggio non impedirebbe l’acquisto del medesimo in base alla norma speciale.

II) Violazione dei principi generali in materia di procedimento amministrativo ed eccesso di potere in quanto nel disporre prima la decadenza dall’assegnazione dell’alloggio e poi la reiezione dell’istanza di acquisto l’amministrazione avrebbe contraddetto le precedenti sue determinazioni. In secondo luogo l’atto di decadenza dall’alloggio sarebbe in contrasto con la precedente manifestazione di volontà comunale volta a permettere l’acquisto del medesimo da parte dei ricorrenti.

La difesa comunale evidenzia che la norma in questione permetterebbe solo agli assegnatari che non sono in possesso del requisito reddituale di acquistare l’immobile anche se soggetti a decadenza. In secondo luogo il Comune manterrebbe il potere di disporre la decadenza dall’alloggio nel corso del procedimento di vendita, mentre la domanda di acquisto non sarebbe sufficiente a far ritenere stipulato l’atto di acquisto dell’immobile da parte del richiedente e, di conseguenza, chiede la reiezione del ricorso.

All’udienza del 21 febbraio 2011 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.

2. Il ricorso è fondato con riferimento al provvedimento con il quale non è stata accolta la richiesta di acquisto dell’alloggio.

In effetti la giurisprudenza (T.A.R. Toscana, 12 maggio 2005, n. 2129) ha affermato che "ai sensi dell’art. 1 commi 7 e 9 L. 24 dicembre 1993 n. 560, tutti gli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica (salvo quelli che, pur non trovandosi nella condizione di acquistare, abbiano titolo a rimanere nella posizione di assegnatari), sono legittimati a presentare domanda di acquisto, compresi coloro che la detta qualità abbiano perduto per decadenza, purché presentino la relativa istanza entro i termini indicati dalla legge; pertanto, è illegittimo il diniego di vendita del detto alloggio per pregressa decadenza dall’assegnazione a causa della titolarità di redditi dominicali su altra abitazione di valore locativo superiore a quello consentito dalla vigente normativa in materia di cumulo dei benefici dell’edilizia popolare e della titolarità di diritti reali su alloggi privati". La disposizione del comma 9, in particolare, fa decorrere il termine per presentare la domanda dalla perdita di qualifica di assegnatario, con ciò implicitamente riconoscendo che tale perdita non è ostativa della facoltà di presentare domanda di acquisto. Ne consegue, al fine della decisione del presente ricorso, che l’avvenuta preventiva pronuncia di decadenza non era di per sé ostativa all’accoglimento della domanda di acquisto.

Per quanto riguarda le cause di decadenza non impeditive dell’acquisto, il comma 9 dell’art. 1 considera tale la decadenza per motivi reddituali. In tale condizione l’amministrazione non poteva respingere l’istanza di acquisto prima di aver accertato che il ricorrente, nonostante fosse proprietario di altri immobili, non rientrasse nella previsione derogatoria suddetta.

Conclusivamente, non costituendo il superamento reddituale, che non è stato accertato alla luce del possesso di altri immobili e di redditi da essi derivanti, un impedimento alla facoltà di presentare domanda di acquisto, il diniego di procedere al medesimo risulta illegittimo e pertanto, in accoglimento del ricorso, deve essere annullato.

Deve invece essere respinto il ricorso nella parte in cui si dirige nei confronti dell’atto di decadenza dall’alloggio in quanto la presenza di un procedimento volto all’acquisto del bene ai sensi dell’art. 1 comma 3 L. 24 dicembre 1993 n. 560 non costituisce ostacolo per il procedimento di decadenza dall’assegnazione che sia stato già attivato e in itinere, atteso che il primo opera su un piano diverso e presuppone un regolare rapporto di assegnazione in corso, salvo il caso di decadenza per motivi reddituali (T.A.R. Toscana, II Sez., 18 dicembre 1998 n. 1074).

Sussistono comunque giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese tra le parti del giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, accoglie in parte il ricorso e per l’effetto annulla il provvedimento del Comune di Milano, Settore Demanio Patrimonio, Ufficio dismissioni, datato 8 novembre 2000 con il quale non è stata accolta la richiesta di acquisto dell’alloggio sito in Milano, via Barzoni n. 6 presentata dal ricorrente in data 4 giugno 1999. Lo respinge per il resto.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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