T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 03-05-2011, n. 1119 Finanza regionale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La società ricorrente impugnava il diniego di concessione del contributo regionale alla rottamazione erogato dalla Regione Lombardia tramite la A. Srl relativo al contratto di vendita di un’automobile con il signor Piovan Severino.

Il contributo regionale era subordinato alla rottamazione di un autoveicolo appartenente alle classi euro più basse e quindi particolarmente inquinante e al mancato superamento all’interno del nucleo familiare dell’acquirente di una certa soglia di reddito.

Il diniego era stato motivato in virtù della contestazione dell’autoveicolo presso il P.R.A. con la nipote dell’acquirente Caldana Stefania.

Nell’unico motivo di ricorso si afferma l’illegittimità del diniego poiché nel bando regionale non vi è nessuna norma che impedisca la contestazione dell’auto con altra persona; dal momento che l’acquirente aveva diritto al beneficio sia per il tipo di auto rottamata, sia per il reddito del suo nucleo familiare non è chiaro sulla base di quale presupposto possa essere stato negato il contributo previsto.

La Regione Lombardia si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.

Il ricorso non è fondato.

La contestazione dell’autoveicolo, seppur non espressamente prevista dal bando come motivo di diniego del contributo, consente di aggirare la requisito del reddito del nucleo familiare, quando il contestatario non appartiene ad esso.

Nel caso di specie la nipote dell’acquirente appartiene ad altro nucleo familiare ed in virtù della contestazione può esercitare le facoltà del proprietario parimenti al formale acquirente del mezzo, senza che sia stato possibile verificare se il reddito del suo nucleo familiare le avrebbe consentito di usufruire del contributo.

Oltretutto, vista l’età avanzata del signor Piovan (anni 81), è ragionevole ritenere che tramite il nonno che era in possesso dei requisiti, si sia voluto agevolare l’acquisto di un’autovettura da parte della nipote.

Il diniego pertanto appare in linea con le finalità espresse dai requisiti del bando e non può essere annullato con conseguente rigetto del ricorso.

Le spese possono essere compensate vista la particolarità della vicenda.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione IV, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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