Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 18-04-2011) 04-05-2011, n. 17253 conflitti

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con sentenza del 19 maggio 2010 il G.I.P. del Tribunale di Rimini ha dichiarato la propria incompetenza territoriale a trattare il processo a carico di C.F. più altri sei, tutti imputati di più ipotesi di violazione dell’art. 73, L. Stip. ed ha trasmesso gli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torre Annunziata, avendo ritenuto tale ultimo Tribunale territorialmente competente a conoscere il processo anzidetto.

2.11 Tribunale di Torre Annunziata, con ordinanza del 15 dicembre 2010, ha da parte sua sollevato conflitto di competenza innanzi a questa Corte, ritenendo che non sussistessero i presupposti di legge per potersi ritenere territorialmente competente a svolgere il processo in esame.

Ha escluso nella specie l’applicazione del criterio di competenza del territorio determinata dalla connessione ai sensi dell’art. 16 c.p.p., avendo il giudice remittente fatto riferimento ad una connessione probatoria che, come tale, non era rilevante ai fini della competenza per territorio.

Ha poi escluso che nella specie fosse ravvisabile una connessione per continuazione ai sensi dell’art. 12 c.p.p., lett. b), atteso che tale connessione era rilevante processualmente solo se fosse stata riferibile ad una fattispecie concorsuale, nella quale l’identità del disegno criminoso fosse stato comune a tutti gli imputati;

pertanto, al di fuori di tale ipotesi, il vincolo della continuazione non poteva determinare alcuna attribuzione o spostamento della competenza.

Ha comunque rilevato che, se anche fosse stata seguita l’errata impostazione del giudice remittente, doveva rilevarsi che il reato più grave era da individuare in quella di cui al capo a) della rubrica, per il quale era stata ravvisata l’aggravante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80; e tale reato non era stato commesso in Torre Annunziata.

Inoltre, il momento consumativo del reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 doveva essere individuato nel raggiungimento dell’accordo tra le parti contraenti circa la quantità, la qualità ed il prezzo della sostanza stupefacente ceduta e, in mancanza di elementi certi in tal senso, era esclusivamente rilevante la localizzazione della sostanza stupefacente, la quale era stata sequestrata in Rimini.

Era pertanto da riconoscere la competenza territoriale del Tribunale di Rimini, in considerazione del luogo di commissione del reato più grave; ed anche con riferimento al reato di cui al capo c) della rubrica era da ritenere che si trattasse della medesima sostanza stupefacente sequestrata a Rimini, si che, anche per detto reato, doveva ravvisarsi la competenza del Tribunale di Rimini.
Motivi della decisione

1. La controversia sollevata dal G.I.P. del Tribunale di Torre Annunziata integra un conflitto negativo di competenza, da risolversi da questa Corte ai sensi degli artt. 28 e segg. c.p.p., essendosi verificata una stasi insuperabile nella trattazione del processo indicato in narrativa, in quanto si sono dichiarati territorialmente incompetenti a trattare il medesimo sia l’organo giudiziario remittente, sia il G.I.P. del Tribunale di Rimini.

2. I reati contestati agli odierni imputati sono da ritenere connessi ai sensi dell’art. 12 c.p.p., lett. c), potendosi fondatamente ritenere che trattasi di reati collegati fra di loro, in quanto gli uni commessi per eseguire gli altri, in un intreccio di cessioni ed acquisizioni illegali di sostanze stupefacenti, che induce a ritenere sussistente l’ipotesi della connessione dianzi specificata.

3. Fatta tale premessa, va rilevato che, nella specie, occorre applicare il criterio attributivo della competenza territoriale fissato dall’art. 16 c.p.p., comma 1, alla stregua del quale la competenza per territorio per procedimenti connessi, rispetto ai quali più giudici sono ugualmente competenti per materia, appartiene al giudice competente per il reato più grave; e poichè, nella specie, non risulta con certezza il luogo di commissione del reato sub a), che è quello più grave, trattandosi di illecita detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente tipo cocaina aggravata dall’ipotesi dell’ingente quantitativo, occorre individuare il reato subito dopo più grave, da ravvisare in quello di cui al capo b) della rubrica, che appare essere stato commesso con certezza in Rimini; dal che consegue che il Tribunale di Rimini va ritenuto competente a trattare anche tutti gli altri reati, tenuto conto della ravvisata connessione di cui all’art. 12 c.p.p., lett. c) (cfr., in termini, Cass. SS.UU. 16.7.09 n. 40537, rv. 244330).

4.11 conflitto negativo di competenza sollevato dal G.U.P. del Tribunale di Torre Annunziata va pertanto risolto nel senso di ritenere che è il G.U.P. del Tribunale di Rimini quello territorialmente competente a trattare il processo in esame; ed è pertanto a tale ultimo ufficio che gli atti vanno trasmessi per il prosieguo.
P.Q.M.

Dichiara la competenza del G.U.P. del Tribunale di Rimini, cui dispone trasmettersi gli atti.

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