Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 18-04-2011) 04-05-2011, n. 17252 Impugnazioni Trasmissione di atti

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con ordinanza del 2 novembre 2010 il G.I.P. del Tribunale di Genova ha sostituito nei confronti di S.I., indagata per i reati di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 73 e 74, la misura cautelare della custodia in carcere con quella dell’obbligo di dimora nel comune di Varazze, con obbligo di non allontanarsi dal centro di accoglienza Istituto Suore buon pastore di Varazze dalle le 19 di ogni sera alle ore 7 del mattino successivo.

2. Con successiva ordinanza dell’11 novembre 2010 il medesimo G.I.P. ha respinto la richiesta del P.M., intesa ad ottenere la revoca dell’ordinanza di cui sopra ed il ripristino nei confronti della S. della misura cautelare della custodia in carcere, avendo il P.M. rilevato che era venuto meno il presupposto su cui era fondata l’attenuazione del regime cautelare in carcere, in quanto era emerso che il Tribunale per i minori aveva affidato la figlia minore della S. ai servizi sociali, con sospensione della potestà genitoriale facente capo alla medesima.

Il G.I.P. ha ritenuto che la sostituzione nei confronti dell’indagata della misura cautelare della custodia in carcere con quella dell’obbligo di dimora fosse giustificata dall’effetto deterrente sortito sulla prevenuta da un’esperienza detentiva protrattasi per complessivi cinque mesi, nonchè dalla circostanza che la prevenuta fosse persona tossicodipendente, dichiaratasi disposta ad intraprendere un serio programma di disintossicazione e che la scarcerazione della prevenuta avrebbe anche potuto agevolare eventuali modifiche del regime di affidamento della sua figlia minore.

3. Avverso tali ordinanze propone ricorso per cassazione ex art. 311 cod. proc. pen. il P.M. presso il Tribunale di Genova, deducendo violazione di legge, in quanto S.I. era indagata per il delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, sicchè, ai sensi dell’art. 275 c.p.p., comma 3, l’unica misura applicabile nei suoi confronti era quella della custodia cautelare in carcere, anche perchè il G.I.P. aveva ritenuto sussistente tuttora esigenze cautelari; del resto alla specie non poteva applicarsi il regime derogatorio di cui all’art. 275 c.p.p., comma 4, in quanto la figlia neonata dell’indagata era stata affidata dal Tribunale per i minori di Genova a terzi, con divieto di ogni incontro fra la prevenuta e la sua figlia minore; ed anche il D.P.R. n. 309 del 1990, art. 89, comma 4 aveva escluso l’applicazione del regime di favore, previsto per i soggetti tossicodipendenti dall’art. 89, commi 1 e 2, medesimo D.P.R.; pertanto la revoca della custodia in carcere poteva conseguire solo ad una nuova valutazione circa l’insussistenza delle esigenze cautelari.
Motivi della decisione

1. Il ricorso proposto dal P.M. del Tribunale di Genova va qualificato come appello ai sensi dell’art. 310 cod. proc. pen., con rimessione degli atti al Tribunale del riesame di Genova per il prosieguo.

2. Le due ordinanze emesse dal G.I.P. del Tribunale di Genova ed impugnate nella presente sede sono invero soggette ad appello a norma dell’art. 310 cod. proc. pen. e non a ricorso immediato per cassazione; e ciò in quanto l’art. 311 c.p.p., comma 2 consente il ricorso "per saltum" in cassazione solo avverso i provvedimenti che dispongono una misura coercitiva, e non anche avverso i provvedimenti con i quali una siffatta misura venga, come nel caso in esame, negata, ovvero modificata (cfr., in termini, Cass. Sez. 6 n. 26496 del 25/06/2010 dep. 09/07/2010, imp. Colella; Cass. Sez. 1 n. 4379 del 22/10/1993, dep. 26/11/1993, imp. Caracciolo, Rv. 195580).

3. Da quanto sopra consegue che l’impugnazione, proposta come ricorso per cassazione, va convertita in appello ex art. 568 cod. proc. pen., con trasmissione degli atti relativi al Tribunale del riesame di Genova, per il prosieguo.
P.Q.M.

Qualificato il ricorso come appello, ai sensi dell’art. 310 cod. proc. pen., dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Genova.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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