T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 03-05-2011, n. 1116 Carenza di interesse sopravvenuta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con il ricorso in oggetto la parte ricorrente ha impugnato l’atto in epigrafe specificato della Questura di Milano, del quale ha sostenuto l’illegittimità ed ha chiesto l’annullamento.

Si è costituita in giudizio l’intimata Amministrazione per resistere al ricorso;

Con atto depositato in data 17 novembre 2010 la Questura di Milano – Ufficio Immigrazione – ha fatto presente che in data 1.9.2010 è stato rilasciato alla parte ricorrente il permesso di soggiorno elettronico n. I00721455 per motivi di lavoro.

Alla pubblica udienza del 12 aprile 2011, sono stati sentiti i patroni delle parti: in particolare il legale della parte ricorrente ha formalmente dichiarato essere sopravvenuta la carenza di interesse in capo alla parte stessa.

La causa è stata, quindi, assunta in decisione dal Collegio.
Motivi della decisione

Le sopra riferite circostanze rendono evidente il venir meno dell’interesse della parte ricorrente alla prosecuzione del giudizio sicchè il ricorso va dichiarato improcedibile a tale titolo.

Quanto alle spese processuali le stesse possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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