Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 06-04-2011) 04-05-2011, n. 17250 Impugnazioni Trasmissione di atti

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

In data 14 giugno 2002 S.D. è stato controllato dalla Polizia di Frontiera di Chiasso che ha proceduto al sequestro della somma di centocinquantamila dollari.

L’istanza di restituzione di detta somma gli è stata respinta dal P.M. di Como e dal Tribunale del Riesame, davanti al quale lo S. aveva impugnato il provvedimento del suddetto P.M..

Nell’aprile 2003, dopo che il procedimento era stato trasmesso alla Procura della Repubblica di Bari, veniva proposta una nuova istanza di restituzione che veniva rigettata prima dal P.M. e poi dal GIP, con provvedimento in data 19.9.2003.

In data 12.12.2005 il GIP del Tribunale di Bari aveva disposto l’archiviazione del procedimento e la confisca del denaro sequestrato.

Lo S., tramite il suo difensore, ha rivolto al predetto GIP istanza di revoca del provvedimento di confisca relativamente alla suddetta somma di denaro.

Il GIP, in veste di giudice dell’esecuzione, con provvedimento de plano in data 27.12.2006, ha rigettato la suddetta istanza.

Avverso il predetto provvedimento hanno proposto ricorso per cassazione T.D. e i suoi difensori.

Il provvedimento del GIP non è direttamente impugnabile in cassazione, ma opponibile davanti allo stesso GIP, a norma dell’art. 676 c.p.p., art. 667 c.p.p., comma 4 e art. 666 c.p.p.. Pertanto, ®invertito il ricorso in incidente di esecuzione, gli atti devono essere trasmessi al GIP del Tribunale di Bari.
P.Q.M.

Qualificato il ricorso come opposizione ai sensi dell’art. 667 c.p.p., comma 4, dispone la trasmissione degli atti al GIP del Tribunale di Bari.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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