T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 03-05-2011, n. 1115 Carenza di interesse sopravvenuta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con il ricorso in oggetto la parte ricorrente ha impugnato l’atto in epigrafe specificato della Questura di Milano, del quale ha sostenuto l’illegittimità ed ha chiesto l’annullamento.

Si è costituita in giudizio l’Avvocatura dello Stato per resistere al ricorso;

Con atto depositato il 10 dicembre 2010 la Questura di Milano, Ufficio Immigrazione ha fatto presente che a quella data a favore della parte ricorrente era in fase di rinnovo il permesso di soggiorno n. 67375BC.

Alla pubblica udienza del 12 aprile 2011, sentito il patrono delle parti la causa è stata assunta in decisione dal Collegio.
Motivi della decisione

Ritiene il Collegio che in relazione a quanto evidenziato dalla Questura di Milano con l’atto depositato in data 10 dicembre 2010 sia venuto meno l’interesse della parte ricorrente alla prosecuzione del presente giudizio.

Ne consegue che il ricorso debba essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Ritiene il Collegio che le spese processuali possano essere compensate tra le parti;
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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