T.A.R. Puglia Lecce Sez. II, Sent., 03-05-2011, n. 791 Pensioni, stipendi e salari Personale ospedaliero

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La ricorrente ha lavorato alle dipendenze dapprima dell’A.U.S.L. Br/1 e, poi, dell’Azienda Ospedaliera "A. Di Summa" di Brindisi, con mansioni di infermiera generica, sino al novembre 1998, allorquando il rapporto è stato risolto per totale e permanente inabilità al lavoro.

Esponendo di aver effettuato attività lavorativa non retribuita in eccedenza all’orario contrattuale, come risultante dalla comunicazione dell’AUSL BR/1 del 23/4/1996, non fruendo dei riposi compensativi, chiede la condanna dell’Azienda al pagamento delle relative competenze, discendente dall’obbligo di remunerare le prestazioni rese o, in ogni caso, ai sensi dell’art. 2041 c.c.

L’Amministrazione intimata, costituitasi in giudizio, ha eccepito l’inammissibilità del ricorso nonché la prescrizione quinquennale del credito, deducendone l’infondatezza nel merito e facendo rilevare in particolare la carenza di legittimazione passiva dell’Azienda.

Con successiva memoria ha evidenziato che l’Azienda Ospedaliera "A. Di Summa" di Brindisi è stata costituita in Azienda autonoma con D.P.G.R. della Puglia del 21/2/1996 n. 54 e non può essere chiamata a rispondere dei debiti anteriori all’1/5/1996, gravanti sulla A.U.S.L. BR/1; ha eccepito l’inammissibilità del ricorso, non notificato a quest’ultima né alla gestione liquidatoria dell’A.U.S.L. BR/4 e, oltretutto, generico e privo di riscontri documentali; ha rilevato che le prestazioni di lavoro straordinario della ricorrente non sono state autorizzate e ribadito, infine, la prescrizione quinquennale del credito.

Le parti hanno prodotto memorie difensive per l’udienza pubblica del 2 febbraio 2011, nella quale il ricorso è stato assegnato in decisione.

In via preliminare, il Collegio osserva che la rivendicazione, da parte della dipendente, dei compensi per l’attività lavorativa svolta rientra nella giurisdizione esclusiva dell’adito Giudice Amministrativo unicamente per le prestazioni rese in epoca antecedente al 30 giugno 1998, ai sensi dell’art. 45, comma 17, del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80.

Conseguentemente, il ricorso va dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, relativamente alla pretesa successiva alla suindicata data, spettando la cognizione della controversia per tale periodo al Tribunale civile in funzione di Giudice del lavoro.

Sempre in via preliminare, va disattesa l’eccezione di difetto di legittimazione passiva dell’Azienda Ospedaliera "A. Di Summa" di Brindisi, poiché il divieto di porre a carico delle Aziende sanitarie i debiti gravanti sulle disciolte U.S.L. (posto dall’art. 6, primo comma, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, che ha previsto la costituzione di apposite gestioni liquidatorie) attiene unicamente alla successione tra U.S.L. e A.U.S.L. e non riverbera i suoi effetti – stante, altresì, il carattere eccezionale della norma – nell’ipotesi di successione tra A.U.S.L. e Azienda autonoma, fenomeno regolato dall’ordinario principio del subentro del nuovo soggetto in tutti i rapporti attivi e passivi.

Ciò posto, dalla scheda riepilogativa esibita dalla ricorrente si evince che la pretesa ha ad oggetto il pagamento dei compensi per prestazioni lavorative rese in regime di c.d. "plusorario", in base cioè all’istituto dell’incentivazione alla produttività.

Detto istituto è distinto dal lavoro straordinario e va autonomamente retribuito (cfr. le sentenze di questa Sezione del 7 novembre 2005 nn. 4761, 4762 e 4764), non è subordinato all’autorizzazione richiesta per il lavoro straordinario dall’art. 10 del D.P.R. n. 384/90 e, nel caso si specie, deve ritenersi prestato dalla ricorrente senza essere stato retribuito, costituendo sufficiente prova la scheda esibita e in assenza di specifica contestazione.

Il ricorso va tuttavia accolto in parte, nei limiti della prescrizione quinquennale.

Invero, la prescrizione del diritto di credito del pubblico dipendente matura per l’appunto in cinque anni (cfr. Cons. Stato – Sez. IV, 12 giugno 2009 n. 3718) ed è interrotta da qualunque atto che valga a costituire in mora il debitore, non soggetto a particolari formalismi (cfr. T.A.R. Toscana – Sez. I, 17 marzo 2008 n. 325), ovvero dal riconoscimento che ne faccia il debitore.

Nella fattispecie in esame, ha efficacia interruttiva della prescrizione la richiesta della ricorrente formulata il 10/2/1999 a mezzo del servizio postale, con raccomandata ricevuta dall’Azienda il 13/2/1999; di contro, non può riconnettersi alla esibita comunicazione del 23/4/1996 l’effetto di riconoscimento del debito, non essendo tale nota diretta a tal fine e, anzi, facendo riserva di rideterminazione "in minus" di quanto dovuto.

Pertanto, alla ricorrente compete il pagamento dei compensi per "plusorario" per il periodo dal 13/2/1994 al 30/6/1998 (permanendo – come detto – solo fino a tale data la giurisdizione dell’adito Giudice).

Per tale periodo la resistente Azienda Ospedaliera "A. Di Summa" di Brindisi (ovvero, l’Azienda ad essa succeduta), in persona del legale rappresentante pro tempore, dovrà provvedere a liquidare detti compensi.

Sulle somme determinate spettano, ai sensi dell’art. 22, comma 36, della legge 23 dicembre 1994:

– per i crediti sorti anteriormente al 31/12/1994, gli interessi al tasso legale e inoltre la rivalutazione monetaria, calcolati distintamente sull’importo nominale dei singoli ratei del credito;

– per quelli maturati dall’1/1/1995, i soli interessi legali ovvero, a titolo di maggior danno, la parte della rivalutazione monetaria che eccede la misura degli interessi (anche in tal caso, gli uni e l’altra calcolati distintamente sull’importo nominale dei singoli ratei del credito).

Conclusivamente, il ricorso va in parte dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione e in parte accolto, nei limiti della prescrizione quinquennale.

Sussistono giusti motivi, in ragione dell’accoglimento parziale della domanda, per disporre la compensazione integrale tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce – Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, lo dichiara in parte inammissibile e in parte lo accoglie, nei sensi precisati in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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