T.A.R. Puglia Lecce Sez. II, Sent., 03-05-2011, n. 790 Carenza di interesse sopravvenuta Ricorso giurisdizionale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.- La ricorrente impugna la deliberazione in epigrafe indicata, con la quale la Giunta Municipale di Gallipoli ha nominato in servizio a tempo determinato e con contratto di diritto privato la controinteressata, conferendole l’incarico di funzionario di VIII qualifica funzionale per l’Ufficio legale.

Espone che, con delibera di G.M. del 4/12/1997 n. 2, l’Ente aveva stabilito di attribuire alcuni incarichi per chiamata diretta, con carattere fiduciario (secondo le modalità indicate dall’art. 8, lettera D), del Regolamento per l’ordinamento degli uffici e servizi comunali), precisando in particolare – per la copertura del posto di funzionario dell’Ufficio legale – che la scelta sarebbe stata comunque preceduta dalla pubblicazione di un avviso, per effettuare la scelta tra più aspiranti.

La ricorrente dichiarava la propria disponibilità all’incarico, per il quale veniva però prescelta la controinteressata.

Assumendo di vantare un curriculum migliore e che la scelta di formulare l’avviso obbligava il Comune a effettuare la comparazione tra i candidati, l’avv. P. ha formulato il presente ricorso affidato a un unico motivo, con cui è dedotta la violazione e falsa applicazione della delibera della G.M. n. 2 del 4.12.1997, la carenza di motivazione e l’errore sui presupposti di fatto e di diritto, la violazione del giusto procedimento e del principio di corretta amministrazione, il travisamento dei fatti, l’incompetenza, lo sviamento, la contraddittorietà e illogicità manifeste.

Il Comune di Gallipoli si è costituito in giudizio, contestando il ricorso sul rilievo che la scelta andava in ogni caso effettuata "intuitu personae" e con esclusione di qualsivoglia valutazione comparativa, concludendo quindi per il rigetto del ricorso.

La stessa conclusione è stata rassegnata dalla controinteressata che ha provveduto a costituirsi a sua volta in giudizio.

Con ordinanza del 16 aprile 1998 n. 375 veniva accolta l’istanza cautelare e, a seguito di ciò, la G.M. di Gallipoli revocava la delibera del 4/12/1997 n. 2 e, con altra delibera dell’8/7/1998 n. 247, nominava nuovamente in servizio la stessa controinteressata.

Tale delibera era impugnata dall’avv. P. con distinto ricorso (R.G. 2114/98), rilevandosi in particolare che con essa si eludeva l’ordinanza cautelare di questo TAR; integratosi il contraddittorio anche in quel giudizio, con sentenza del 2 marzo 2010 n. 668 è stata pronunciata l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, avendo la ricorrente espressamente dichiarato – con istanza deposita il 5/1/2010 – di non avere più interesse alla sua prosecuzione.

Fissata l’udienza per la discussione del presente ricorso, con atto depositato il 17/12/2010 il Comune di Gallipoli ha chiesto che ne sia ugualmente dichiarata l’improcedibilità per carenza sopravvenuta di interesse, sulla scorta della dichiarazione resa nell’altro giudizio e della conseguente pronuncia del Tribunale.

La ricorrente ha invece insistito per la pronuncia nel merito, rappresentando di conservare l’interesse alla decisione del ricorso, quanto meno ai fini risarcitori.

All’udienza pubblica del 19 gennaio 2011 il ricorso è stato assegnato in decisione.

2.- Il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Spetta infatti al Collegio il compito di accertare, anche d’ufficio, la permanenza dell’interesse alla decisione del ricorso e l’inesistenza di fattori sopravvenuti che la rendano concretamente priva di alcuna utilità per il ricorrente.

E ciò sulla scorta della costante giurisprudenza amministrativa, che ha statuito (cfr. Cons. Stato – Sez. VI, 19 gennaio 2010 n. 173) che "nel processo amministrativo l’interesse a ricorrere è caratterizzato dalla presenza degli stessi requisiti che qualificano l’interesse ad agire di cui all’art. 100 c.p.c., vale a dire dalla prospettazione di una lesione concreta e attuale della sfera giuridica del ricorrente e dall’effettiva utilità che potrebbe derivare a quest’ultimo dall’eventuale annullamento dell’atto impugnato (cfr. C.d.S., Sez. IV, n. 1210/97). Anche nel sistema giurisdizionale amministrativo, infatti, sarebbe del tutto inutile eliminare un provvedimento o modificarlo nel senso richiesto dal ricorrente, se questi non possa trarne alcun beneficio concreto in relazione alla sua posizione legittimante".

Nel caso di specie, è accaduto che il Comune di Gallipoli ha dapprima, con la delibera del 4/12/1997 n. 2, richiesto la presentazione di candidature per l’incarico in questione (affidandolo alla controinteressata), ma ha successivamente revocato l’atto e riaffidato l’incarico senza più preoccuparsi di esaminare le domande proposte.

Le nuove determinazioni dell’Amministrazione privano la ricorrente dell’interesse a far valere l’illegittimità delle precedenti scelte, rimosse in via amministrativa e del tutto sostituite dai successivi provvedimenti, ancorché non formalmente revocati.

Neppure può ipotizzarsi che l’interesse nella specie possa permanere ai fini di un’eventuale azione risarcitoria, poiché la parte che abbia manifestato di non voler più conseguire il bene della vita (stante la dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione dell’altro ricorso) non può reclamarne la reintegrazione per equivalente; né vengono addotte peculiari ragioni astrattamente idonee a giustificare la permanenza dell’interesse a tali fini.

Conclusivamente, per le suesposti ragioni il ricorso va dichiarato improcedibile.

Sussistono giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce – Sezione Seconda

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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