Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 25-03-2011) 04-05-2011, n. 17299

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il ricorso è fondato perchè, nel calcolo della pena oggetto di accordo fra le parti ex art. 444 c.p.p., accolto dalla gravata pronuncia, l’aumento per la recidiva reiterata e specifica contestata (ed applicata) ex art. 99 c.p., comma 4 al M. risulta inferiore a quello previsto da tale norma.

Ne consegue l’annullamento della sentenza impugnata, con ordine di trasmissione degli atti al Tribunale di Pordenone.
P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione Penale, annulla l’impugnata sentenza e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Pordenone.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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