Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 25-03-2011) 04-05-2011, n. 17298 Sentenza contumaciale

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il 15.11.07 il GIP del Tribunale di Lucca emetteva a carico di B.T. decreto penale per il delitto di cui all’art. 648 cpv. c.p., non opposto nei termini.

Con ordinanza del 16.4.10, poi notificata il 31.5.10, la medesima A.G. rigettava la richiesta del B. intesa ad ottenere la restituzione nel termine per proporre opposizione al suddetto decreto penale; rilevava il Tribunale che la notifica si era validamente perfezionata e che l’istanza di rimessione in termini era comunque tardiva rispetto a quanto previsto a pena di decadenza dall’art. 175 c.p.p., comma 2 bis, atteso che l’interessato aveva avuto cognizione del precedente a suo carico già con la notifica di un’ordinanza di custodia cautelare (per altra vicenda) in cui si faceva espressa menzione del precedente in discorso e della conseguente recidiva contestatagli.

Ricorre il B. contro detta ordinanza, di cui chiede l’annullamento per illegittimità del diniego di restituzione in termini sul presupposto della mera validità della notifica di cui, però, il destinatario non aveva avuto conoscenza effettiva; quanto all’asserita tardività dell’istanza di restituzione in termini, obiettava che la summenzionata ordinanza di custodia cautelare si riferiva genericamente ad un precedente, il cui esatto contenuto era stato appreso dal ricorrente soltanto il 24.2.10. 1- Si premetta che il decreto penale di condanna del B. fu notificato al suo difensore d’ufficio, Avv. Alfredo Mancini.

Orbene, la norma di riferimento è l’art. 175 c.p.p., comma 2, come sostituito dal D.L. 21 febbraio 2005, n. 17, art. 1, comma 1, lett. b), convertito, con modificazioni, in L. 22 aprile 2005, n. 60, che stabilisce il diritto alla restituzione in termini per proporre opposizione al decreto penale di condanna ove il destinatario non abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento, pur validamente notificatogli (come avvenuto nel caso di specie).

In ordine all’effettività di tale conoscenza, è appena il caso di ricordare che questa S.C. ha già avuto modo di stabilire (cfr. Cass. Sez. 1 n. 32678 del 12.7.06, dep. 3.10.06; Cass. Sez. 1 n. 16002 del 6.4.06, dep. 10.5.06; Cass. Sez. 1 n. 8232 del 7.2.06, dep. 8.3.06;

Cass. Sez. 1, n. 3998 del 18.1.06, dep. 1.2.06; più di recente v. anche Cass. Sez. 6 n. 66 del 2.12.09, dep. 7.1.10) che essa non può desumersi dall’avvenuta notifica al difensore di ufficio ove non risultino – come non risultano nella fattispecie – elementi ragionevoli per presumere che egli si sia potuto mettere in contatto con il proprio assistito.

A tale orientamento va data continuità, anche alla luce della giurisprudenza della CEDU maturata in casi analoghi (cfr. sentenza 18.5.04, Somogyi).

Ne discende che merita accoglimento l’istanza di restituzione in termini proposta da B.T. per presentare opposizione al decreto penale emesso nei suoi confronti il 15.11.07 dal GIP del Tribunale di Lucca per il delitto di cui all’art. 648 cpv. c.p., con conseguente annullamento dell’ordinanza impugnata ed ordine di trasmissione degli atti al Tribunale di Lucca.
P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione Penale, annulla l’impugnato provvedimento e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Lucca.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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