T.A.R. Sicilia Catania Sez. I, Sent., 03-05-2011, n. 1088 Costruzioni abusive Demolizione di costruzioni abusive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

icato nel verbale;
Svolgimento del processo

Con ricorso in esame, notificato il 19/06/2003 e depositato il 18/07/2003, la società I.S.A. ha impugnato il provvedimento di acquisizione gratuita di opere abusive realizzate in un fabbricato nel Comune di Giardini già contestate con ordinanza di demolizione n. 42 del 20/09/2002, notificata per mezzo di messo comunale in data 24/09/2002. Nel ricorso sono articolate censure di violazione di legge ed eccesso di potere sotto diversi profili, sostenendo, tra l’altro, che gli atti presupposti impugnati (ordinanza di demolizione e accertamento d’inottemperanza) non sarebbero soggetti a termini decadenziali. Ha chiesto, quindi, l’annullamento dell’ordinanza di demolizione del 20/09/2002 e dell’ordinanza di acquisizione gratuita al patrimonio del Comune.

Il Comune di giardini Naxos si è costituito in giudizio per resistere al ricorso.

Con successive memorie la parte ricorrente ha documentato l’avvenuta presentazione d’istanza di condono ai sensi dell’art. 32 della legge 329/2003, insistendo tuttavia nella declaratoria di annullamento dell’ordinanza di acquisizione in applicazione della disposizione dell’art. 39, comma 19 della legge n. 724/1994, che prevede l’annullamento del provvedimento di acquisizione e la cancellazione della relativa trascrizione presentando presso i competenti uffici un certificato dal quale risulti la presentazione dell’istanza di condono.

Alla pubblica udienza del 10 febbraio 2011, il ricorso è stato posto in decisione.
Motivi della decisione

1. La controversia in esame concerne la legittimità degli atti sanzionatori (ordinanza di demolizione e acquisizione gratuita) adottati dal Comune di Giardini Naxos nei confronti della società ricorrente per alcuni abusi edilizi, per i quali, peraltro, la società ricorrente ha successivamente presentato domanda di sanatoria ai sensi dell’art. 32 della legge n.326/2003. In tali fattispecie, la Sezione ha più volte affermato che "la normativa sul condono edilizio di cui all’art. 32 l. n. 326 del 2003 richiama l’applicazione di una serie di disposizioni previste dalle precedenti leggi sulla sanatoria edilizia; in particolare, l’art. 39 comma 19 l. n. 724 del 1994 ha stabilito che l’interessato ha diritto ad ottenere l’annullamento del provvedimento di acquisizione e la cancellazione della relativa trascrizione presentando presso i competenti uffici un certificato dal quale risulti la presentazione dell’istanza di condono (fatti salvi i diritti dei terzi e del comune nel caso in cui le opere stesse siano state destinate ad attività di pubblica utilità entro la data dell’1 dicembre 1994). Consegue che l’ordinanza di acquisizione non segue la stessa sorte dell’ordinanza di demolizione, pertanto la prima non diviene inefficace per effetto della presentazione della domanda di sanatoria, per cui la rimozione della stessa presuppone un’espressa ulteriore istanza dell’interessato" (cfr. T.A.R. Sicilia Catania, sez. I, 09 dicembre 2008, n. 2318 e 20 aprile 2006, n. 599). Quindi, a differenza del ricorso proposto avverso l’ordinanza di demolizione, quello proposto avverso l’ordinanza di acquisizione al patrimonio comunale dell’immobile abusivo e dell’area di sedìme, non diviene improcedibile a seguito della presentazione della domanda di sanatoria, poiché l’art. 39 comma 19, l. 23 dicembre 1994 n. 724, prevede espressamente che l’interessato ha diritto ad ottenere l’annullamento del provvedimento di acquisizione e la cancellazione della relativa trascrizione presentando presso i competenti uffici un’ulteriore istanza contenente un certificato dal quale risulti la presentazione della domanda di condono. Tutto ciò presuppone ovviamente l’esistenza di un ricorso ritualmente ammissibile, circostanza questa che, invece, non ricorre nella fattispecie in esame.

2. In primo luogo, il Collegio rileva che per giurisprudenza consolidata anche di questa stessa Sezione (cfr. T.A.R. Sicilia Catania, sez. I, 16 gennaio 2009, n. 86; 15 ottobre 2007, n. 1669; Consiglio Stato, sez. V, 10 gennaio 2007, n. 40; 26 maggio 2003, n. 2850; T.A.R. Campania Salerno, sez. II, 07 maggio 2009, n. 1827; T. A. R. Puglia Bari, sez. III, 8 giugno 2006, n. 2235), il provvedimento di accertamento dell’inottemperanza all’ordine di demolizione e quello successivo di acquisizione gratuita delle opere abusive e dell’area di sedime devono considerarsi meramente consequenziali o esecutivi rispetto all’ordine di demolizione delle opere e ripristino dello stato dei luoghi e che l’accertamento d’inottemperanza costituisce l’effetto legale ex art. 7 comma 4, l. n. 47 del 1985, dichiarativo dell’inadempimento a un ordine di demolizione, la cui mancata tempestiva impugnazione comporta l’inammissibilità del ricorso.

3. In secondo luogo, va rilevato, come le censure relativa alla presunta violazione dell’art. 39, comma 19° della legge n. 724/1994 poste a base della declaratoria di annullamento dell’ordinanza di acquisizione sono state irritualmente introdotte con memoria in luogo di ricorso per motivi aggiunti notificato al Comune resistente; da qui un ulteriore profilo d’inammissibilità del ricorso.

4. Le spese seguono la soccombenza secondo la liquidazione operata in dispositivo.
P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe.

Condanna la parte ricorrente al pagamento in favore del Comune di Giardini Naxos delle spese processuali che liquida in complessivi Euro 1.500,00 (euro millecinquecento/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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