T.A.R. Sicilia Palermo Sez. II, Sent., 03-05-2011, n. 814 Competenza e giurisdizione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

l verbale;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.1.Con ricorso ritualmente notificato e depositato l’Arch. I.C.L. chiedeva l’annullamento, per quanto di ragione, della graduatoria provinciale permanente suindicata, deducendo il motivo di censura seguente.

1)Violazione e falsa applicazione dell’art.1, commi 1°, 4° e 5° del D.M. 334 del 24/11/1994, degli artt. 1, commi 1°, 2° e 4, comma 2°, del D.M. 231 del 28/03/1997, dell’art.2 del D.M. 123 del 27/03/2000 e degli artt. 3, 9 e 10 del D.M. 146 del 18/05/2000. Eccesso di potere sotto il profilo dello sviamento della causa tipica. Travisamento dei fatti, illogicità manifesta. Contraddittorietà con precedente manifestazione di volontà della P.A. Difetto di motivazione.

1.2.Con successiva memoria il ricorrente insisteva per l’accoglimento del ricorso.

1.3.L’Avvocatura dello Stato si costituiva per l’Amministrazione scolastica intimata con memoria depositata il 14/03/2011 con la quale contestava la fondatezza del ricorso di cui chiedeva quindi il rigetto.

1.4.Alla pubblica udienza del 21 aprile 2011 il ricorso veniva posto in decisione.

2.1.Il ricorso in esame, proposto avverso la graduatoria provinciale permanente, per la classe di concorso 071/A – Tecnologia e disegno tecnico – deve dichiararsi inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

Il Collegio ritiene invero di doversi conformare all’indirizzo giurisprudenziale espresso dalla Corte di Cassazione SS.UU., in sede di regolamento di giurisdizione (20 giugno 2007, n. 14290; 13 febbraio 2008, n. 3399, 17 novembre 2008, n. 27307), secondo cui, in materia di graduatorie permanenti del personale A.T.A. e docente della scuola e con riferimento alle controversie promosse per l’accertamento del diritto al collocamento nella graduatoria, ai sensi degli artt. 401 e 522 del D.lgs. n. 297 del 16 aprile 1994 e successive modificazioni la giurisdizione spetta al giudice ordinario, venendo in questione atti che non possono che restare compresi tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato (art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001), di fronte ai quali sono configurabili solo diritti soggettivi, avendo la pretesa ad oggetto la conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria utile per l’eventuale assunzione. Non possono configurarsi, infatti, né l’inerenza a procedure concorsuali (art. 63 del d.lgs. n. 165 del 2001), per l’assenza di un bando, di una procedura di valutazione e, soprattutto, di un atto di approvazione finale che individui i vincitori – trattandosi piuttosto dell’inserimento di coloro che sono in possesso di determinati requisiti (anche derivanti da partecipazione a concorsi) in una graduatoria preordinata al conferimento di posti che si rendano disponibili – né altre categorie di attività autoritativa: art. 2, comma 1, dello stesso decreto legislativo (cfr. altresì, C.G.A., ordinanze nn. 205/2009, 683/2009 e 704/2009; T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 20 febbraio 2008, n. 1532; T.A.R. Toscana, sez. I, 11 settembre 2008, n. 1965; T.A.R. Puglia, Bari sez. II, 28 maggio 2008, n. 1312; T.A.R. Lazio Latina, 20 dicembre 2008, n. 1870; T.A.R. Campania Salerno, sez. I, 12 gennaio 2009, n. 21; T.A.R. Sicilia Catania, sez. II, 24 aprile 2009, n. 792, 18 giugno 2009, n. 1148).

In tal senso, peraltro, si è pronunciata questa Sezione con le recenti sentenze 8 luglio 2009, nn. 1210 e 1223; 16 luglio 2009, nn. 1301 e 1304; 7 ottobre 2009, n. 1604; 17 novembre 2009, n. 1791; 27 gennaio 2010, n. 968; 9 marzo 2011, n.429).

Ora detto criterio di ripartizione della giurisdizione non può non valere anche nella fattispecie in esame, controvertendosi – come s’è detto – sul preteso diritto del ricorrente all’inserimento nella graduatoria permanente della classe di concorso 71/A " Tecnologia e disegno tecnico ".

2.2.Deve aggiungersi che, in applicazione dell’art. 11 del codice del processo amministrativo (D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104), alla declinatoria di giurisdizione da parte di questo Tribunale segue il rinvio della causa al giudice ordinario munito di giurisdizione, da riassumersi nel termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente pronuncia e con salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda proposta in questa sede.

3.Le spese di giudizio possono essere compensate tra le parti, considerato il non ancora univoco orientamento giurisprudenziale in materia, che ha determinato l’intervento della Corte regolatrice.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda) dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione il ricorso in epigrafe.

Compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 21 aprile 2011 con l’intervento dei magistrati:

Nicolò Monteleone, Presidente

Cosimo Di Paola, Consigliere, Estensore

Roberto Valenti, Primo Referendario

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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