Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto Sent 460/09

Avviso di Deposito

del

a norma dell’art. 55

della L. 27 aprile

1982 n. 186

Il Direttore di Sezione

Giuseppe Di Nunzio Presidente

Italo Franco Consigliere

Marco Morgantini Primo Referendario, relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 277/2009 proposto dalla S.R.L. ELBER, in proprio e quale mandataria di Beatrix S.r.l. e Segesta S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Franco Maria Grasselli, Alberto Bertoi e Paolo Mantovan, con elezione di domicilio presso lo studio di quest’ultimo in Venezia, S.Marco 4255;

CONTRO

il Comune di Verona in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giovanni Caineri, Fulvia Squadroni e Giovanni Michelon, con elezione di domicilio presso la segreteria di questo Tribunale;

PER

l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione, del provvedimento comunale 10.11.2008 n. 262243 di diniego richiesta di esonero dal pagamento del contributo di costruzione e restituzione della prima rata versata nonchè di svincolo delle fideiussioni prestate a garanzia delle ulteriori rate, con riferimento al permesso di costruire n. 06.03/008333 anno 2007 Rep. n. 916 rilasciato in data 11.9.2008 avente ad oggetto la realizzazione di una R.S.A., del permesso di costruire n. 06.03/008333 nella parte in cui determina il contributo e della nota 11.9.2008 n. 207411, nonchè per il risarcimento del danno.

Visto il ricorso, notificato il 14.1.2009 e depositato presso la Segreteria il 28.1.2009, con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Verona, depositato il 16.2.2009;

Visti gli atti tutti di causa;

Uditi alla camera di consiglio del 18 febbraio 2009, convocata a’ sensi dell’art. 21 della L. 6 dicembre 1971 n. 1034 così come integrato dall’art. 3 della L. 21 luglio 2000 n. 205 – relatore il Primo Referendario Marco Morgantini – l’avv. Bertoi per la parte ricorrente e l’avv. Michelon per il Comune intimato;

Rilevata, a’ sensi dell’art. 26 della L. 6 dicembre 1971 n. 1034 così come integrato dall’art. 9 della L. 21 luglio 2000 n. 205, la completezza del contraddittorio processuale e ritenuto, a scioglimento della riserva espressa al riguardo, di poter decidere la causa con sentenza in forma semplificata;

Richiamato in fatto quanto esposto nel ricorso e dalle parti nei loro scritti difensivi;

considerato

Con riferimento all’impugnazione del permesso di costruire n° 6.03/8333 anno 2007 Rep. N° 916 rilasciato dal Comune di Verona in data 11 settembre 2008 il ricorso è irricevibile per tardività.

Infatti la ricorrente ha sottoscritto istanza di restituzione degli oneri concessori di cui al sopra indicato permesso di costruire, in data 27 ottobre 2008, dimostrando che a tale data era maturata la piena conoscenza del permesso di costruire.

Il ricorso è stato notificato oltre il sessantesimo giorno.

Le censure rivolte avverso il provvedimento di diniego del rimborso degli oneri versati e di svincolo delle fideiussioni prestate sono inammissibili, perché riguardano oneri il cui pagamento era previsto nel sopra indicato permesso di costruire che, per tale aspetto, non è stato tempestivamente impugnato.

Per tale parte il ricorso è dunque infondato.

Le spese e gli onorari del giudizio seguono la regola della soccombenza, e sono pertanto posti a carico della società ricorrente nella misura di € 2.000,00 (duemila/00) al netto di I.V.A. e C.P.A..

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, seconda sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in premessa, in parte lo dichiara irricevibile ed in parte lo rigetta nei sensi di cui in motivazione..

Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese e degli onorari del giudizio, complessivamente liquidati in € 2.000,00 (duemila/00) al netto di I.V.A. e C.P.A..

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 18 febbraio 2009.

Il Presidente L’Estensore

Il Segretario

SENTENZA DEPOSITATA IN SEGRETERIA

il……………..…n.………

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

Il Direttore della Seconda Sezione

T.A.R. Veneto – II Sezione n.r.g. 277/2009

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it

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