Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 25-03-2011) 04-05-2011, n. 17271

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza 13.4.10 la Corte d’Appello di Salerno confermava la condanna emessa il 7.4.06 dal Tribunale della stessa sede nei confronti di D.N.L. per il delitto p. e p. ex art. 635, comma 1 e comma 2, n. 3 in relazione all’art. 625 c.p., n. 7 (per aver danneggiato tre cassonetti per il deposito dell’immondizia, appiccandovi il fuoco).

Tramite il proprio difensore il D.N. ricorreva contro la sentenza, di cui chiedeva l’annullamento per i motivi qui di seguito riassunti nei limiti prescritti dall’art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1:

a) pur avendo confermato la sentenza di primo grado, in motivazione la Corte territoriale aveva ritenuto che l’inquadramento giuridico più corretto sarebbe stato quello dell’art. 424 c.p.: pertanto, escluso il danneggiamento, obiettava il ricorrente che neppure tale disposizione poteva configurarsi per mancanza del carattere di virulenta diffusività dell’incendio; inoltre, non risultava provato neppure il dolo specifico del delitto; b) la motivazione era mancante e/o manifestamente illogica nella parte in cui la gravata pronuncia non aveva specificato quali fossero gli elementi probatori a carico del ricorrente e non aveva risposto alle doglianze mosse con l’appello.

1- Il motivo che precede sub a) è infondato perchè il riferimento all’art. 424 c.p. deve intendersi alla stregua di mero obiter dictum, considerato che nel dispositivo letto in udienza (ed è ciò che conta) la Corte non ha proceduto – come pur avrebbe potuto fare ex art. 521 c.p.p., comma 1 – ad una diversa qualificazione giuridica del fatto.

Invero, tale richiamo all’art. 424 c.p. risulta strumentale – nell’economia della motivazione dell’impugnata sentenza – all’esclusione della possibilità di assolvere il D.N. od anche soltanto di applicargli un più mite trattamento sanzionatorio.

Dunque, confermandosi in dispositivo la condanna per il delitto di cui all’art. 635, comma 1 e comma 2, n. 3 in relazione all’art. 625 c.p., n. 7, resta irrilevante ogni discorso circa l’asserita non configurabilità del delitto p. e p. ex art. 424 c.p. e l’insussistenza della prova del dolo specifico che lo contraddistingue (estraneo, invece, alla fattispecie di cui all’art. 635 c.p.).

2- Il motivo che precede sub b) è generico e non autosufficiente.

Premesso che, essendosi in presenza di una doppia pronuncia conforme, le motivazioni delle due sentenze di merito vanno ad integrarsi reciprocamente, saldandosi in un unico complesso argomentativo (cfr.

Cass. Sez. 2, n. 5606 del 10.1.2007, dep. 8.2.2007; Cass. Sez. 1 n. 8868 del 26.6.2000, dep. 8.8.2000; v. altresì, nello stesso senso, le sentenze n. 10163/02, rv. 221116; n. 8868/2000, rv. 216906; n. 2136/99, rv. 213766; n. 5112/94, rv. 198487; n. 4700/94, rv. 197497;

n. 4562/94, rv. 197335 e numerose altre), il ricorrente avrebbe dovuto specificare le censure mosse nell’atto d’appello e non adeguatamente esaminate dalla Corte territoriale.

A tale lacuna non si può ovviare mediante rinvio a motivi d’appello di cui però non si indica neppure in modo sommario il contenuto, così non consentendo l’autonoma individuazione delle questioni che si assumono irrisolte o malamente risolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità, dovendo l’atto di ricorso essere autosufficiente, cioè contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre alla verifica di questa Corte Suprema (cfr. ad es. Cass. Sez. 6, n. 21858 del 19.12.2006, dep. 5.6.2007; Cass. Sez. 2 n. 27044 del 29.5.2003, dep. 20.6.2003; Cass. Sez. 5 n. 2896 del 9.12.98, dep. 3.3.99; Cass. S.U. n. 21 dell’11.11.94, dep. 11.2.95).

3- In conclusione, il ricorso è da rigettarsi. Consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione Penale, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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