T.A.R. Toscana Firenze Sez. II, Sent., 03-05-2011, n. 759 Stranieri

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Svolgimento del processo

Con ricorso a questo Tribunale, notificato il 9 luglio 2009 e depositato il 4 agosto 2009, il cittadino albanese indicato in epigrafe chiedeva l’annullamento, previa sospensione, dei provvedimenti sopra evidenziati con i quali il Questore di Firenze, rispettivamente, gli rifiutava il rinnovo del permesso di soggiorno, per mancata dimostrazione di aver lavorato nel 2008 e di possedere un reddito annuo lecito non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale, e rappresentava, in esito a istanza di riesame, che l’interessato poteva invece adire i mezzi di gravame indicati.

Il ricorrente, quindi, evidenziando di avere acquisito nel corso del 2009 una promessa di assunzione quale operaio manovale presso ditta edile, lamentava quanto segue.

"In relazione ad entrambi i provvedimenti impugnati: 1) Violazione di legge in relazione agli artt. 5 comma 5 e 6 comma 5 d.lgs. 286/98;

In relazione al provvedimento di diniego di revoca: 2) Violazione di legge in relazione all’art. 21quinquies l.n. 241/90; 3) Eccesso di potere per carenza e/o insufficienza della motivazione e violazione di legge per omessa od erronea indicazione dei presupposti di diritto dell’atto, di cui all’art. 3 L. 241/90".

Il ricorrente lamentava che l’Amministrazione non aveva considerato il sopraggiungere di nuovi elementi che avrebbero consentito il rilascio del titolo di soggiorno da rinnovare, in riferimento alla capacità reddituale invece contestata, tenendo conto che la giurisprudenza ha precisato anche che il parametro minimo legato alla misura dell’assegno sociale non può da solo giustificare il respingimento dell’istanza in caso di mancata dimostrazione da parte dello straniero. Inoltre, in sede di riesame, il ricorrente aveva evidenziato l’esistenza di solidi vincoli di solidarietà familiare, la permanenza in Italia di oltre sei anni e la mancata possibilità di sottoscrizione del contratto di lavoro proprio per la scadenza nel frattempo verificatasi del permesso di soggiorno, per cui, sotto tale profilo, la promessa di assunzione rappresentata soddisfaceva pienamente i requisiti necessari e tale circostanza doveva essere verificata anche da questo Tribunale nell’ambito dei poteri di verifica dell’intero rapporto tra il privato e la pubblica amministrazione.

Quest’ultima, inoltre, con il secondo provvedimento impugnato, non aveva disposto la revoca del diniego rivalutando la situazione di fatto mutata nel frattempo, ai sensi dell’art. 21 quinquies cit., dando luogo così ad una fase istruttoria incompleta e carente in ordine alla rivalutazione dell’interesse pubblico originario.

Si costituivano in giudizio le Amministrazioni indicate in epigrafe, chiedendo la reiezione del ricorso.

Con l’ordinanza cautelare sopra richiamata questa Sezione rigettava in parte la domanda cautelare, invitando l’Amministrazione a rivalutare la posizione del ricorrente in ordine a quanto da lui rappresentato come circostanza sopravvenuta.

Alla pubblica udienza del 3 febbraio 2011, la causa era trattenuta in decisione.
Motivi della decisione

Il Collegio, anche al più approfondito esame della fase di merito, in assenza di ulteriori apporti delle parti, ritiene di confermare il suo orientamento cautelare.

Il ricorso, infatti, non può trovare accoglimento in relazione alla domanda di annullamento del decreto del 17 marzo 2009, in quanto il ricorrente non aveva fornito alcun elemento oggettivo, durante la fase procedimentale, idoneo a configurare il possesso di reddito lecito da lavoro, considerato anche che il permesso di soggiorno rinnovando era già per "attesa occupazione", dal 5 maggio 2008 al 5 novembre 2008.

Il Questore di Firenze, quindi, non poteva prendere in considerazione altri elementi se non quelli (non) forniti dall’interessato, tra cui, principale, quello del godimento di fonti lecite di sussistenza, ai sensi degli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5, d.lgs. n. 286/98, non risultando che il ricorrente avesse esercitato formalmente un ricongiungimento familiare.

Che successivamente al diniego sia sopravvenuto un nuovo elemento – consistente nella promessa di assunzione da parte di ditta edile in data 9 giugno 2009 – è circostanza che, ovviamente, non poteva essere valutata in precedenza dall’Amministrazione.

A diversa conclusione deve pervenirsi, invece, in relazione all’istanza di riesame e relativo diniego fondato sul mero richiamo alla possibilità di esercitare i mezzi di gravame previsti dall’ordinamento nei confronti del precedente provvedimento negativo, in quanto l’art. 5, comma 5, cit., prevede che "Il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato, quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l’ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 22, comma 9, e sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio…".

Al Collegio appare chiaro che il "sopravvenire" di nuovi elementi può essere rappresentato dall’interessato anche in un momento temporalmente vicino a precedente diniego, residuando in tal caso all’Amministrazione un ampio potere discrezionale di valutazione, comunque da esternare in provvedimento contenente idonea motivazione, anche ai sensi del principio generale di cui agli artt. 1 e 2 l.n. 241/90.

Si ricorda, infatti, che, secondo la più recente giurisprudenza, ai fini del rilascio del permesso di soggiorno, ai sensi dell’art. 5 comma 5 T.U. 25 luglio 1998 n. 286, l’Amministrazione deve tenere conto di tutti gli elementi sopravvenuti, con conseguente illegittimità del diniego di rinnovo fondato su un’istruttoria limitata alla valutazione del solo periodo anteriore alla scadenza del titolo, senza considerazione delle sopravvenienze che, oculatamente valutate, ne consentano il rilascio (Tar Lazio, Sez. I ter, 29.10.10, n. 33085).

Nel caso di specie, quindi, l’Amministrazione non poteva limitarsi a richiamare l’esistenza e la possibilità di esercitare forme di gravame ma doveva motivare sulle ragioni che comportavano un eventuale nuovo diniego alla luce delle sopravvenienze rappresentate.

L’Amministrazione, inoltre, solo in sede di deduzioni difensive ha illustrato le ragioni per le quali non riteneva comunque rilevante la promessa di assunzione ma ciò ha dato luogo ad una forma di integrazione della motivazione in corso di giudizio che non è consentita nel presente giudizio.

Per quanto dedotto, quindi, il ricorso deve essere accolto nei sensi ora illustrati e l’Amministrazione, salvi ulteriori provvedimenti, dovrà rivalutare la posizione del ricorrente alla luce degli elementi sopravvenuti da lui rappresentati.

Le spese del giudizio possono compensarsi integralmente, attesa la parziale soccombenza reciproca.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte, nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, salvi ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione, annulla l’impugnata nota del 30 giugno 2009.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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