T.A.R. Toscana Firenze Sez. II, Sent., 03-05-2011, n. 756 Assegnazione di alloggi

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erbale;
Svolgimento del processo

Con ricorso a questo Tribunale, notificato il 7 aprile 2009 e depositato il successivo 17 aprile, il sig. A.B. chiedeva l’annullamento, previa sospensione, dell’ordinanza indicata in epigrafe con la quale era dichiarata la decadenza, sua e del suo nucleo familiare, dall’assegnazione dell’alloggio ERP di via P.Borsellino, 9, int. 2, in Pisa, fondata su diversi accertamenti e informazioni assunti sul posto da parte della Polizia Municipale da cui risultava la mancata stabile occupazione del medesimo, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. b), l.r. Toscana n. 96/1996.

Il ricorrente, illustrando le ragioni che portavano lui e il suo nucleo familiare a non essere sempre presenti nell’alloggio, senza per questo, non occuparlo stabilmente, lamentava, in sintesi quanto segue.

"1. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 35 della L.R. 20 Dicembre 1996 n. 96. Eccesso di potere sotto il profilo del travisamento dei fatti. Errore sui presupposti. Difetto di istruttoria. Contraddittorietà tra atti dell’Amministrazione. Violazione e/o falsa applicazione degli art. 3 ss. della l. 7 Agosto 1990 n. 241. Perplessità e incongruità della motivazione. Violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione. Violazione del principio di ragionevolezza e del buon andamento dell’agire amministrativo".

Non corrispondeva alla realtà l’osservazione, propria del provvedimento impugnato, secondo la quale il ricorrente era invece sempre presente presso l’abitazione della madre ovvero presso il Bagno di Marina di Pisa ove prestava la sua attività lavorativa e così pure per quel che riguardava l’affermazione secondo cui l’alloggio sarebbe stato occupato solo saltuariamente dal figlio maggiorenne del ricorrente, come desumibile anche dalla lettura dei consumi delle utenze domestiche.

Infatti, il concetto di "stabile" abitazione previsto dalla norma non corrispondeva all’obbligatorietà di non allontanarsi per esigenze periodiche e contingenti, di lavoro, età, studio e/o malattia. Il ricorrente era costretto all’assistenza continuativa della madre ammalata ed alla gestione, per lavoro, del Bagno di Marina di Pisa, che lo portavano a non essere sempre presente nell’alloggio ERP di Pisa, comunque regolarmente preso in possesso a suo tempo e occupato costantemente almeno fino all’aggravamento delle condizioni di salute della madre.

Inoltre l’accertamento della Polizia Municipale non era stato assiduo e approfondito e non aveva considerato la possibilità di allontanamento temporaneo e contingente per le ragioni sopra addotte; le letture delle utenze facevano rilevare un consumo comunque costante nel tempo e non irrisorio, in relazione alle effettive e comprovate attività ed esigenze di occupazione dell’alloggio in questione, né lo strumento della verifica delle utenze poteva essere considerato affidabile, tenendo conto che, in astratto, è sempre possibile far correre appositamente i consumi da parte degli assegnatari ERP al solo fine di comprovare l’occupazione dell’alloggio.

In più, il nucleo familiare del ricorrente era tutto residente in Pisa, via P. Borsellino n. 9, come attestato dai rispettivi documenti personali.

2. Violazione e/o falsa applicazione degli art. 3 ss, 7 e 8 della L. 7 agosto 1990 n. 241. Perplessità e incongruità della motivazione".

Nella motivazione del provvedimento impugnato mancava ogni argomento valido a confutare le circostanze oggettive indicate dal ricorrente in sede di controdeduzioni né potevano rilevare i richiami a precedenti lamentele sulla inadeguatezza dell’alloggio stesso rappresentate dal ricorrente, che si era limitato invece a richiedere, senza ricevere risposta, la possibilità di adeguare il bagno, strutturato per persone disabili ma assenti nel suo nucleo familiare.

Si costituiva in giudizio il Comune di Pisa con memoria di mera forma, chiedendo la reiezione del ricorso, secondo le relative deduzioni, poi illustrate in memoria depositata in prossimità della camera di consiglio per la trattazione della domanda cautelare.

Con l’ordinanza indicata in epigrafe, questa Sezione rigettava la domanda cautelare e la statuizione risultava confermata anche in sede di appello da parte della Sezione Quinta del Consiglio di Stato, con ordinanza n. 5040/09 del 12 ottobre 2009.

Il Comune di Pisa depositava una memoria integrativa in data 26 gennaio 2011 mentre il ricorrente, in pari data, depositava atto di costituzione di nuovo difensore. Quest’ultimo depositava anche una memoria in data 4 febbraio 2011.

Alla pubblica udienza del 17 febbraio 2011 la causa era trattenuta in decisione.
Motivi della decisione

Il Collegio, preliminarmente, deve dichiarare la tardività del deposito della memoria del ricorrente in data 4 febbraio 2011, perché oltre il termine di trenta giorni liberi prima dell’udienza di cui all’art. 73, comma 1, cod. proc. amm. Né tale memoria può qualificarsi di replica – con conseguente termine di venti giorni liberi prima dell’udienza ai sensi della norma richiamata – in quanto non risulta comunque depositata nei termini precedente memoria e la possibilità di "replica" è consentita, secondo la "ratio" del legislatore delegato di cui al d.lgs. n. 104/10, solo ove presente, appunto, una precedente memoria, potendosi altrimenti, depositando direttamente e solo una "replica", facilmente eludere la perentorietà del triplice termine di cui all’art. 73, comma 1, cit., fermo restando che ad ogni modo anche il deposito il 4 febbraio 2011 era tardivo rispetto al termine di venti giorni liberi prima dell’udienza previsto per le "memoria di replica".

Passando all’esame del merito del ricorso, il Collegio ritiene necessario evidenziare che, in senso generale, il provvedimento di decadenza dall’assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica per mancata occupazione stabile non ha natura sanzionatoria, consistendo nell’esercizio di un potere di autotutela a garanzia del perseguimento di sopperire alle esigenze di colui che abbia la concreta necessità dell’alloggio; pertanto, al fine della decadenza rileva non già l’elemento soggettivo della condotta tenuta dall’assegnatario, ma la circostanza obiettiva della mancata utilizzazione dell’abitazione, da accertare – comunque – con adeguata istruttoria ed esprimere con adeguata motivazione (di questa Sezione, da ult: TAR Toscana, Sez. II, 19.2.10, n. 437; Cons. Stato, Sez. V, 6.12.07, n. 6243; cfr. anche, fra le tante, Sez. VI, 27.2.06, n. 844 e Sez. IV 14.4.04, n. 2107).

Alla gestione del patrimonio immobiliare ERP, infatti, sottende l’interesse pubblico – sempre prevalente su quello privato al godimento dell’alloggio in quanto tale – alla destinazione, mediante utilizzo di pubbliche risorse economiche, di un certo patrimonio immobiliare all’esigenza di chi abbia effettivamente necessità di un alloggio secondo determinati parametri (TAR Abruzzo, Aq, 30.1.07, n. 16).

Nel caso di specie, il ricorrente afferma che l’attività istruttoria dell’amministrazione non sia stata sufficiente e che non abbia tenuto conto delle effettive ragioni che inducevano lui e il suo nucleo familiare a non essere sempre presenti nell’alloggio, legate alla necessità di assistenza della madre ammalata e ad esigenze lavorative in Marina di Pisa.

In realtà, il Collegio rileva che tale attività istruttoria può configurarsi sufficiente, anche alla luce delle diverse allegazioni di parte ricorrente.

Nel provvedimento impugnato risulta che la fase istruttoria abbia preso inizio da un accertamento del 26 settembre 2006, in cui risulta che i vicini di casa sostenevano che il ricorrente, assegnatario con il nucleo familiare dal settembre 2005, non aveva ancora trasferito l’effettiva residenza "…per alcuni problemi con i sanitari del bagno che dovrebbero essere sostituiti a cura dell’Apes". L’assenza dall’alloggio non risultava smentita dal ricorrente, il quale, reperito dopo numerose ricerche, dichiarava che in quel periodo alloggiava nella casa materna con tutta la famiglia poiché doveva accudire la madre gravemente ammalata. Inoltre, sempre nell’accertamento del settembre 2006, risultava un consumo Enel di soli 150 kw tra il 3 maggio 2005 e il 17 giugno 2006 e un consumo di gas definito nel relativo prospetto come "fuori media basso".

Se è pur vero che la gravità delle condizioni di salute della madre del ricorrente erano fuori discussione, come da relativa certificazione medica richiamata anche dall’agente accertatore, è evidente che l’alloggio in questione era oggettivamente non abitato stabilmente.

Il provvedimento impugnato aggiunge ulteriori richiami alla fase istruttoria, richiamando la nota del 18 febbraio 2008, riassuntiva di precedenti accertamenti, tutti elencati dall’Agente di Polizia Municipale incaricato, per i quali tra il 18 settembre 2007 e il 21 gennaio 2008 risultavano effettuati ben 22 accertamenti, in orari tutti diversi, da cui risultava sempre l’assenza e la sola presenza di auto in cortile in due accessi, alle ore 23.05 del 21 settembre 2007 e alle ore 00.15 del 21 gennaio 2008.

Il provvedimento impugnato specificava, quindi, che l’alloggio non risultava utilizzato, se non saltuariamente, dal figlio maggiorenne del ricorrente.

Tale circostanza, come detto, non risulta adeguatamente smentita dal materiale probatorio proposto dal ricorrente.

In primo luogo non possono avere rilevanza idonea a confutare gli accertamenti dell’agente di P.M. le generiche dichiarazioni prodotte in giudizio di amici del ricorrente attestanti la frequentazione dell’alloggio di via P. Borsellino, comunque in date e orari imprecisati, sia perché rilasciate in forma del tutto libera e in periodo successivo a quello di adozione del provvedimento impugnato, quindi non note all’Amministrazione, sia perché, quand’anche fossero state espresse attraverso una dichiarazione sostituiva di atto di notorietà, è pacifico che tale tipo di dichiarazione non è utilizzabile nel processo amministrativo, trattandosi in sostanza di un mezzo surrettizio per introdurre in quest’ultimo la prova testimoniale inammissibile in tale giudizio fino all’entrata in vigore del d.lgs. n. 104/10 (TAR Toscana, Sez. II, n. 437/10 cit.; Cons. Stato Sez. IV, 3 maggio 2005, n. 2094) e ora ammissibile solo su istanza di parte, ai sensi dell’art. 63, comma 3, cod. proc. amm., che però, nel caso di specie, non è stata avanzata.

Per quel che riguarda la lettura delle utenze di servizio, se è vero che, in linea generale, queste non possono considerarsi elementi unici e decisivi per dedurre una prova incontrovertibile della stabile abitazione dell’alloggio, proprio per la ragione richiamata dal ricorrente, essa può comunque essere utilizzata come elemento indiziario unito ad altri.

Ebbene, dai dati riscontrabili nella documentazione depositata in giudizio emergono consumi comunque indicativi di una presenza sporadica, priva del necessario carattere di continuità, posto che per rendere legittima l’assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica non è sufficiente, considerate le già ricordate finalità dell’istituto, una sorta di "animus detinendi", ma l’effettiva stabile occupazione dell’immobile in maniera significativa (TAR Toscana, Sez. II, n. 437/10 cit.; TAR Lazio, Sez. III, 29.10.07, n. 10536).

D’altro canto, questa Sezione ha anche già precisato che la temporanea assenza dall’alloggio per motivi familiari, di salute o di lavoro potrebbe ritenersi legittima solo nel caso in cui ne fosse stata data tempestiva comunicazione all’ente amministrante e da questo approvata, (TAR Toscana, Sez. II,, n. 437/10 cit. e 9.7.03, n. 2684).

Così pure, questa Sezione ha già precisato come nessuna valenza probatoria, ai fini di cui trattasi, può essere assegnata al certificato di residenza (e/o al certificato elettorale) che si limita a recepire le dichiarazioni a suo tempo rese in tal senso dagli interessati agli uffici anagrafici del Comune (TAR Toscana, Sez. II, n. 437/10 cit.).

Per quanto dedotto, quindi, il primo motivo di ricorso non può trovare accoglimento, in quanto la fase istruttoria risulta completa e approfondita, non rilevando le ragioni oggettive che inducevano il ricorrente ad assentarsi dall’alloggio ma la sottrazione di questo al pubblico interesse alla effettiva fruizione da parte di soggetti bisognosi.

Parimenti infondato è quanto dedotto con il secondo motivo di ricorso.

Sostiene il ricorrente che mancherebbe nel provvedimento impugnato la confutazione dettagliata di quanto esposto nelle controdeduzioni procedimentali.

Il Collegio però rileva che la pronuncia di decadenza è stata fondata su elementi oggettivi, correttamente interpretati e desumibili anche da motivazione "per relationem" sugli accertamenti evidenziati. Le controdeduzioni del ricorrente, a cura di associazione di inquilini, non facevano altro che riproporre le motivazioni in ordine alla giustificazione delle assenze dell’alloggio, evidenziando, nella parte finale, che il ricorrente avrebbe cercato di essere più presente nell’alloggio, con ciò confermando la sua non stabilità di occupazione fino a quel momento.

Come tale, la giustificazione in questione non appariva rilevante, anche ai sensi dell’art. 21 octies, comma 2, l.n. 241/90, in quanto – come dedotto più volte in precedenza – l’occupazione di un alloggio ERP non può essere discontinua, trattandosi di un bene che la collettività pone a disposizione di soggetti che devono essere effettivamente bisognosi e che non posseggono risorse per reperire altre abitazioni, non potendo rilevare le ragioni della discontinua occupazione.

Infine, non assume rilevanza decisiva il richiamo dell’amministrazione comunale alle lamentela per l’adeguamento del bagno, in quanto, dal contesto del provvedimento impugnato, si desume che l’elemento decisivo per pronunciare la decadenza era stato quello della non stabile occupazione, desunto dalle circostanze oggettive sopra richiamate.

Alla luce di quanto dedotto, quindi, il ricorso non può trovare accoglimento.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Condanna il ricorrente a corrispondere al Comune di Pisa le spese di lite, che liquida in euro 3.000,00 oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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