Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 25-03-2011) 04-05-2011, n. 17269 Imputabilità

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

All’esito di rito abbreviato, con sentenza 22.2.02 il GUP del Tribunale di Fermo, previo riconoscimento dell’attenuante dell’art. 62 c.p., n. 4, condannava M.W. alla pena mesi 10 e gg.

29 di reclusione ed Euro 220,00 di multa per il delitto di rapina impropria.

Con sentenza 16.3.10 la Corte d’Appello di Ancona, riconosciuto all’imputato il vizio parziale di mente ex art. 89 c.p., gli riduceva la pena a mesi 8 di reclusione ed Euro 300,00 di multa.

Il PG presso la Corte d’Appello di Ancona ricorreva contro la sentenza, di cui chiedeva l’annullamento per erronea applicazione dell’art. 89 c.p. e vizio di motivazione laddove la Corte territoriale, in contrario avviso alla sentenza di prime cure che aveva ravvisato solo un lieve e transitorio disturbo della personalità tale da non compromettere in maniera rilevante e significativa le potenzialità cognitive e volitive dell’imputato, era invece pervenuta a difforme conclusione in base a una acritica e non approfondita adesione alle conclusioni della perizia, nello specifico senza valutare (come invece aveva fatto il GUP) la consistenza, l’intensità e la gravità del disturbo nonchè la sua incidenza causale sull’esecuzione della condotta criminosa; in altre parole, il disturbo dell’adattamento con alterazione mista dell’emotività e della condotta, pur rientrando nel novero dei disagi psichici, era tuttavia inidoneo ad incidere grandemente sui processi intellettivi e volitivi e, proprio per natura e tipologia del reato, ad alterare la percezione di illiceità del fatto.

1- Osserva questa S.C. che non può dirsi che la gravata pronuncia, nel condividere impostazione e conclusioni della perizia in atti, abbia omesso di apprezzare l’incidenza causale del disturbo psichico del M. sull’esecuzione della condotta criminosa, atteso che lo stesso ricorso riporta stralci dell’elaborato tecnico che danno atto del rilievo che il furto e il tentativo di fuga rientravano in un bisogno del soggetto agente di scaricare tensioni e liberarsi da senso di vuoto depressivo e perdita di ruolo dopo dolorose vicende familiari.

Tale avvenuto apprezzamento dimostra che non vi è stata, da parte della Corte territoriale, erronea applicazione dell’art. 89 c.p..

Quanto al dedotto vizio di motivazione, all’obiezione – che si legge in ricorso – secondo cui, avendo il perito escluso l’aggressività quale elemento tipico del disturbo riscontrato nell’imputato, non vi sarebbe nesso causale con la rapina impropria (che comporta un impiego di violenza o minaccia, anche in minime dosi), si noti che nella rapina impropria l’uso della violenza è solo un effetto di risulta (funzionale ad assicurare a sè o ad altri il possesso della cosa sottratta o l’impunità) della programmata condotta illecita, di per sè non necessariamente connotativi d’una personalità aggressiva.

Per il resto il ricorso si colloca al di fuori dell’area di cui all’art. 606 c.p.p. perchè in sostanza con esso si sollecita solo una diversa valutazione dell’elaborato peritale – le cui conclusioni sono state accolte dall’impugnata sentenza – nella parte in cui si afferma che all’epoca del fatto il M. soffriva, per una complessiva e sinergica involuzione delle sue facoltà psichiche anche in rapporto a fattori disorientativi derivanti dal suo personale vissuto, di una considerevole menomazione delle capacità intellettive e volitive.

Le ulteriori considerazioni svolte in ricorso non possono essere delibate senza un approccio diretto agli atti (l’intera perizia de qua, in particolare) e un loro apprezzamento in punto di fatto, incompatibili con il giudizio innanzi a questa Corte Suprema.

2- In conclusione, il ricorso è da rigettarsi.
P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione Penale, rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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