T.A.R. Umbria Perugia Sez. I, Sent., 03-05-2011, n. 112 Legittimità o illegittimità dell’atto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La società ricorrente ha impugnato in via principale le delibere del Consiglio Comunale di Panicale nn. 45 e 46 in data 26 luglio 2007 con cui è stato, rispettivamente, approvato il P.R.G.Parte strutturale ed il P.R.G.Parte operativa, nei limiti in cui riguardano specificamente la macroarea Insediamento Turistico n. 1 Posta di Braccio.

Premette che detta macroarea è costituita dal nucleo di Posta di Braccio ed è ubicata a nordest del territorio comunale, nei pressi del confine con il Comune di Magione.

Il complesso turisticoricettivo denominato "Antica Posta di Braccio", di proprietà della esponente, si articola nel palazzo rinascimentale ed in quattro fabbricati che lo circondano, ove si trovano ubicati ventitrè appartamenti per vacanze con settanta posti letto; al piano terra del palazzo viene esercitata un’attività di somministrazione di alimenti e bevande; vi è altresì una sala polivalente ed una piscina al servizio dei clienti.

Espone come, nel tempo, tale ambito sia stato interessato da innumerevoli interventi edilizi, alcuni dei quali autorizzati anche al di fuori del perimetro della macroarea, per come definita dal P.R.G.Parte strutturale approvato.

L’impugnato provvedimento di approvazione del P.R.G.Parte strutturale, recependo le indicazioni della Conferenza Istituzionale dell’8 maggio 2007, ha ricondotto il perimetro della macroarea Posta di Braccio a quella prevista nel piano di fabbricazione approvato con d.P.G.R. n. 36 del 21 luglio 1972, diversamente da quanto disposto in sede di adozione del piano stesso.

Da parte sua, la Giunta Provinciale, con delibera n. 290 del 4 giugno 2007, anch’essa oggetto di gravame, ha proceduto alla revisione dell’indice di edificabilità riconosciuto all’interno della Posta di Braccio variandolo da 1,12 (mc/mq) a 0,08 (mc/mq).

La società ricorrente lamenta, in sintesi, che in sede di approvazione finale del P.R.G. non si sia tenuto conto della realtà del nucleo, in contrasto con il contenuto degli atti istruttori che avevano caratterizzato l’adozione del piano stesso; deduce, in particolare, l’articolata censura di difetto di motivazione, errore di fatto e manifesta illogicità.

L’art. 139 del P.R.G. approvato, denominato "Insediamento Turistico n. 1Posta di Braccio", disciplina la macroarea costituita dal nucleo Posta di Braccio, collocata in parte all’interno dell’unità di paesaggio n. 41Conca del Trasimeno ed in parte all’interno dell’unità di paesaggio n. 58Colline del Trasimeno sud, individuate nel P.T.C.P. di Perugia (di cui alla delibera del Consiglio Provinciale n. 59 del 23 luglio 2002). Secondo quanto indicato dagli artt. 44 e 46 del P.R.G.Parte strutturale, tali due unità di paesaggio appartengono al sistema paesaggistico in evoluzione rispetto al quale il piano si pone l’obiettivo di individuare gli elementi di valore e la salvaguardia delle preesistenze al fine di una loro conservazione e/o trasformazione.

L’art. 139 del P.R.G. ha assunto l’obiettivo di favorire la trasformazione della destinazione da nucleo storico a nucleo specializzato in servizi alla ricettività turistica ritenendo ammissibile un tessuto prevalentemente destinato a servizi sia esistenti o di nuovo impianto. Tale obiettivo male si concilia con la definitiva classificazione operata dal Comune rispetto ai terreni di proprietà della società ricorrente, e desumibile dalla consultazione delle cartografie, ed in particolare con la riconduzione della macroarea al perimetro di cui al programma di fabbricazione, e con l’abbattimento dell’indice di edificabilità.

La necessità della riconduzione della macroarea di Posta di Braccio al perimetro previsto nel programma di fabbricazione è stata giustificata, in sede di conferenza istituzionale, dal fatto che tale macroarea ricade all’interno della fascia "D" del P.S.2. (piano di bacino del fiume Tevere, II stralcio funzionale).

In realtà, non è dato comprendere la ragione per cui mentre con riferimento alla macroarea Giovato si è preso atto dell’edificato esistente, parlandosi di "borgo rurale", la stessa valutazione non è stata fatta per la macroarea Posta di Braccio.

Inoltre, la macroarea Posta di Braccio è inserita nell’ambito "D" collinare, disciplinato dall’art. 21 del Piano di bacino stralcio, il cui art. 4 bis fa salvi gli interventi già autorizzati, rispetto ai quali i lavori siano iniziati alla data di adozione del progetto di piano e vengano completati entro tre anni dall’approvazione del P.S.2.

Al momento dell’entrata in vigore del piano stralcio per il Lago Trasimeno nella macroarea Posta di Braccio esisteva uno strumento urbanistico vigente che aveva permesso la realizzazione di due tipologie di interventi, i quali si erano collocati in area attualmente esterna al perimetro della medesima macroarea, ed avrebbero pertanto potuto essere mantenuti.

Il ridimensionamento della macroarea Posta di Braccio e la riduzione del coefficiente di edificabilità nel suo ambito appaiono tanto più illogici alla luce della sopravvenuta disciplina in materia di piano di bacino distrettuale, con valore di piano territoriale di settore (art. 65 del d.lgs. n. 152 del 2006).

Si è costituito in giudizio il Comune di Panicale eccependo l’inammissibilità del ricorso per genericità e per carenza di interesse, e comunque la sua infondatezza nel merito.

All’udienza del 9 febbraio 2011 la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione

1. – Può prescindersi dalla disamina delle preliminari eccezioni di inammissibilità del ricorso, risultando lo stesso infondato nel merito.

2. – In particolare, seguendo l’ordine di esposizione di parte ricorrente, con la prima subcensura si deduce che l’art. 139 del P.R.G.Parte strutturale persegue l’obiettivo di trasformare la destinazione della macroarea Posta di Braccio in nucleo specializzato in servizi alla ricettività turistica; rispetto a tale obiettivo appare contraddittoria, e comunque priva di adeguata motivazione la delimitazione della medesima al perimetro del programma di fabbricazione del 1972, come pure l’abbattimento dell’indice di edificabilità.

La doglianza è infondata e deve pertanto essere disattesa.

Si evince infatti dalla documentazione versata in atti che la contestata previsione del piano regolatore consegue al recepimento delle prescrizioni della conferenza istituzionale tra Provincia di Perugia e Comune di Panicale, di cui all’art. 9 della l.r. n. 31 del 1997, chiamata a verificare la compatibilità del P.R.G. adottato; tali disposizioni, concernenti il dimensionamento ed il volume edilizio appaiono poi rispettivamente funzionali al rispetto del consumo del suolo nei limiti consentiti dalla legge e dal piano territoriale di coordinamento provinciale.

In linea di principio, va ricordato che, secondo il consolidato insegnamento giurisprudenziale, le scelte effettuate dall’Amministrazione in sede di pianificazione urbanistica sono connotate da un’amplissima discrezionalità e costituiscono apprezzamenti di merito sottratti al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvo che non siano inficiate da arbitrarietà, irrazionalità ed irragionevolezza, ovvero dal travisamento dei fatti; tali scelte non richiedono apposita motivazione, oltre a quella che si può evincere dai criteri generali, di ordine tecnico discrezionale, seguiti nell’impostazione del piano stesso (tra le tante, Cons. Stato, Sez. IV, 26 aprile 2006, n. 2291; Cons. Stato, Sez. IV, 13 ottobre 2010, n. 7492). Del resto, non emerge nella vicenda in esame, al di là dell’autorizzazione alla realizzazione di una piscina posta a servizio della struttura ricettiva, l’esistenza di significative situazioni di aspettative od affidamenti creati in capo alla società ricorrente, meritevoli di peculiare valutazione in sede di redazione di un piano regolatore.

Né parte ricorrente ha precisato il profilo sotto il quale la contraddittorietà viene dedotta, ovvero le circostanze specifiche dalle quali possa desumersi il vizio denunciato.

3. – Con le ulteriori doglianze, che possono essere trattate congiuntamente, in quanto complementari, si lamenta dapprima che nei lavori della Conferenza istituzionale sarebbero state effettuate valutazioni difformi in ordine a macroaree ricadenti all’interno della stessa fascia "D" collinare, in particolare nel rapporto tra la macroarea Posta di Braccio e quella di Giovato, e poi che non si sarebbe tenuto conto degli interventi edilizi consentiti dalle N.T.A. del piano di bacino.

Anche tali motivi sono infondati.

Ed invero, è costante la giurisprudenza nell’affermare che la censura di eccesso di potere per disparità di trattamento a fronte di scelte discrezionali dell’Amministrazione è riscontrabile soltanto in caso di assoluta identità di situazioni di fatto e di conseguente irragionevole diversità del trattamento riservato, situazioni la cui prova rigorosa deve essere fornita dall’interessato (tra le tante, Cons. Stato, Sez. V, 11 gennaio 2011, n. 79; Sez. VI, 17 gennaio 2011, n. 236).

Nel caso di specie, tale prova non è stata fornita; e comunque, come allegato dall’Amministrazione comunale nei propri scritti difensivi, la circostanza per cui la macroarea di Gioveto sia stata individuata come "borgo rurale" non la sottrae ai vincoli derivanti dal piano di bacino quanto agli interventi di nuova edificazione, proprio perché collocata all’interno della fascia "D" (collinare) del piano di bacino del fiume Tevere, secondo Stralcio funzionale per il lago Trasimeno P.S.2.

Quanto, poi, alla previsione dell’art. 21 delle N.T.A. del piano di bacino, essa fa salve le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti, e non risulta che nella fattispecie in esame fossero intervenuti strumenti successivi ed ulteriori al programma di fabbricazione, con la perimetrazione nel medesimo contenuta.

4. – Il ricorso deve dunque essere respinto in ragione dell’infondatezza dei motivi dedotti.

Le spese di giudizio seguono, come per regola, la soccombenza, e sono liquidate nella misura fissata nel dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’ Umbria (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna la società ricorrente alla rifusione, in favore dell’Amministrazione resistente, delle spese di giudizio, liquidate in euro duemila/00 (2.000,00), oltre agli oneri di legge ed alle spese successive occorrende.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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