Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 23-03-2011) 04-05-2011, n. 17295

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Nell’ambito del procedimento penale a carico di:

– I.R. – I.E. – P.S. – Pa.Da. – C.C.;

indagati ex artt. 110 e 646 c.p. perchè, dopo che Po.

G.B. aveva affidato all’officina da loro condotta la sua Fiat "500", si rifiutavano di restituirla, nonostante le richieste del querelante;

Il GIP presso il Tribunale di Pistoia, in data 30.07.2010, emetteva il decreto di sequestro preventivo dell’autovettura;

il Tribunale per il riesame di Pistoia, con ordinanza del 05.10.2010, respingeva il reclamo e confermava il sequestro;

Ricorrono per cassazione gli indagati a mezzo del difensore di fiducia, deducendo:

MOTIVI ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e).

1)- I ricorrenti censurano la decisione impugnata per violazione dell’art. 646 c.p. avendo il Tribunale errato nell’applicazione della norma;

– sottolineano che il Po. aveva affidato la sua autovettura all’officina condotta dagli indagati ed all’esito delle riparazioni, poichè il consuntivo era risultato ben più alto di quanto preventivato, il medesimo querelante si era rifiutato di provvedere al pagamento;

tale condotta aveva provocato la reazione degli indagati, che avevano trattenuto in officina l’autovettura, dichiarando di esercitare il diritto di ritenzione ex art. 2756 c.c., in attesa degli esiti della instauranda causa civile;

l’esercizio di tale diritto, espressamente previsto dal codice civile, giustificava il comportamento degli indagati, avendo per altro i medesimi mai inteso attuare alcuna interversione del possesso della vettura;

CHIEDONO pertanto l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.

La Dottrina configura il c.d. diritto di ritenzione osservando che di fronte al mancato tempestivo adempimento dell’obbligazione il creditore che detenga in ragione del rapporto obbligatorio una cosa di proprietà del debitore può rifiutarsi di restituirla fino a quando l’obbligazione non sia adempiuta; tale concetto è del tutto conforme ai principi della giurisprudenza di legittimità che ha sottolineato come il diritto di ritenzione previsto dall’art. 1152 c.c., attuando una forma di autotutela in deroga alla regola per cui nessuno può farsi giustizia da sè, costituisce istituto di carattere eccezionale, insuscettibile di applicazione analogica e che compete quindi solo al detentore qualificato; (Cassazione civile, sez. 2, 19/08/2002, n. 12232).

Nella specie, i ricorrenti hanno agito in virtù della detenzione qualificata che li legava alla vettura, a loro affidata per le riparazioni in officina, sicchè il loro comportamento non risulta illecito nè sul piano oggettivo, avendo trattenuto la cosa in attesa del pagamento, nè su quello soggettivo, non avendo mai inteso invertire il possesso della vettura che, in effetti, è sempre restata a disposizione del Po., il cui diritto di proprietà non è stato mai posto in discussione.

Nella specie, dunque, deve trovare applicazione la giurisprudenza, puntualmente citata dal ricorrente, secondo la quale l’omessa restituzione della cosa non realizza l’ipotesi del reato di cui all’art. 646 c.p. se non quando si ricollega oggettivamente ad un atto di disposizione "uti dominus" e soggettivamente all’intenzione di convertire il possesso in proprietà; ne deriva che la semplice ritenzione precaria, attuata a garanzia di un preteso diritto di credito conservando la cosa a disposizione del proprietario e condizionando la restituzione all’adempimento della prestazione cui lo si ritiene obbligato, non costituisce appropriazione perchè non modifica la natura del rapporto giuridico fra il bene e la cosa (Cass. Pen. Sez. 2, 25.01.2002 n. 10774).

Il Tribunale ha ignorato tale principio, ormai consolidato (vedi anche: Cass. Pen. Sez. sez. 2, 27.5.1981, G., 150663-4), non assumendo alcun rilievo – nella specie – la questione circa la liquidità ed esigibilità del credito vantato dai creditori, poichè tale questione non vale ad escludere la totale carenza dell’elemento soggettivo dell’ appropriazione indebita, consistente nella volontà di fare propria la cosa, privandone definitivamente il proprietario.

Si deve pertanto concludere che manca, nella specie, il "fumus" del reato contestato, con conseguente annullamento senza rinvio sia dell’ordinanza impugnato che del decreto di sequestro.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e il decreto di sequestro emesso dal Gip di Pistoia in data 30.07.2010.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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