T.A.R. Veneto Venezia Sez. III, Sent., 03-05-2011, n. 737 Atti amministrativi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Parte ricorrente ha impugnato il provvedimento in data 7 Aprile 2010 con cui il Dirigente del Settore Commercio del Comune di Padova ha rigettato l’istanza di protrazione d’orario fino alle ore 2 del mattino, presentata per il pubblico esercizio sito in via Dante n° 1 a Padova.

L’istanza di protrazione d’orario è stata motivata in relazione alle seguenti circostanze:

– altri esercizi della zona hanno ottenuto di protrarre l’orario di apertura fino alle ore 2;

– a carico dell’esercizio non sussistono esposti da parte del vicinato.

L’Amministrazione ha motivato il provvedimento impugnato:

– rilevando l’erroneità del presupposto che altri esercizi della zona, già interessati dal provvedimento sindacale di riduzione di orario, avessero ottenuto una deroga per l’apertura fino alle ore 2;

– ribadendo l’attualità delle ragioni di ordine pubblico poste a base dell’ordinanza sindacale n° 22 del 23 Giugno 2008, con cui è stata disposta l’anticipazione dell’orario di chiusura alle ore 24 per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande ubicati nel centro storico di Padova ed in particolare nella zona di Piazza dei Signori.

Il collegio ritiene superfluo pronunciarsi sulle eccezioni preliminari proposte dall’Amministrazione, essendo il ricorso infondato nel merito.

Il provvedimento impugnato è infatti sufficientemente motivato con riferimento all’attualità delle ragioni di ordine pubblico poste a base dell’ordinanza sindacale n° 22 del 23 Giugno 2008, con cui è stata disposta l’anticipazione dell’orario di chiusura alle ore 24 per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande ubicati nel centro storico di Padova ed in particolare nella zona di Piazza dei Signori.

D’altro canto l’ordinanza sindacale n° 22 del 23 Giugno 2008 non è stata impugnata. Ne consegue che il collegio non può spingere il proprio esame per valutare la legittimità delle valutazioni che l’Amministrazione ha effettuato con tale ordinanza.

Il collegio si limita a evidenziare che il pubblico esercizio in questione è ubicato nella zona nella quale con l’ordinanza sindacale n° 22 del 23 Giugno 2008 l’Amministrazione ha disposto l’anticipazione dell’orario di chiusura.

Sull’istanza di ripristino dell’orario di apertura fino alle ore 2 non si è formato il silenzio assenso.

Infatti il preavviso di diniego è stato comunicato prima della scadenza del termine di 90 giorni per la conclusione del procedimento, stabilito dall’art. 2 della legge n° 241 del 1990, vigente al momento di presentazione di tale istanza, con conseguente interruzione dei termini per la conclusione del procedimento.

L’istanza di protrazione d’orario è stata presentata in data 26 Novembre 2009 e il preavviso di diniego è stato inviato in data 24 Febbraio 2010 ovverosia entro 90 giorni.

Parte ricorrente non ha eccepito su tali date.

Il collegio osserva che, ai sensi dell’art. 10bis della legge n° 241 del 1990, il preavviso di rigetto interrompe i termini per concludere il procedimento, che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni, o in mancanza, dalla scadenza del termine di 10 giorni assegnato per la presentazione delle osservazioni (così TAR Veneto III n° 139 del 2011).

Il provvedimento finale, impugnato, è stato quindi adottato in data 7 Aprile 2010, nei termini.

La mancata formazione del silenzio assenso esime il collegio dall’esame della sussistenza nel caso di specie di motivi che, a prescindere dal decorso del tempo, inibiscano la formazione del silenzio assenso.

Il ricorso è dunque infondato.

Le spese possono essere compensate, tenuto conto della complessità delle problematiche riguardanti i pubblici esercizi del centro storico di Padova..
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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