T.A.R. Veneto Venezia Sez. III, Sent., 03-05-2011, n. 723 Controinteressati al ricorso Ricorso giurisdizionale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

rente e A. Bicocchi per il Comune di Padova.;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La ricorrente espone di essere titolare di un’autorizzazione di tipo A n. 9383/05 rilasciata dal Comune di Padova con provvedimento del 4 maggio 2005 per l’esercizio del commercio su aree pubbliche del settore alimentare di somministrazione di alimenti e bevande con posto fisso in via Venezia.

Per ragioni di sicurezza pubblica, legate al particolare degrado della zona e all’alta concentrazione di malavitosi, segnalato dalla Questura, di cui l’attività commerciale della ricorrente finisce per essere un punto di aggregazione, il Comune con provvedimento prot. n. 177749 del 4 luglio 2005, ha disposto lo spostamento temporaneo del posteggio per il periodo 11 luglio 2005 – 10 gennaio 2006 (poi prorogato fino alla modifica del piano del commercio su aree pubbliche da parte del consiglio comunale, e comunque non oltre la data del 15 gennaio 2007), nell’area individuata in via Vigonovese con orario dalle 20.00 alle 4.00.

La ricorrente ritenendo non idonea e conveniente la nuova collocazione, che peraltro non è andata ad occupare rimanendo nel posteggio di via Venezia a seguito dell’accoglimento della domanda cautelare disposto nel ricorso r.g. 1040 del 2006 proposto avverso lo spostamento, con istanza presentata al Comune l’8 luglio 2006, ha chiesto di occupare il posteggio situato in via Messico, risultante dal trasferimento temporaneo, per lavori stradali, del posto fisso individuato in Corso Spagna, ai sensi dell’art. 19 del regolamento per l’esercizio del commercio su aree pubbliche, che prevede la possibilità di ottenere l’assegnazione di posteggi liberi a favore degli operatori del mercato.

Il Comune con atto del 14 luglio 2006 ha comunicato l’esistenza di motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza in quanto l’istituto della miglioria invocato dalla ricorrente, trova applicazione, ai sensi della deliberazione della giunta regionale n. 2113 del 2 agosto 2005 e dell’art. 4 del regolamento comunale, solo per i posteggi che si rendono liberi nell’ambito di un medesimo mercato, complessivamente inteso, e non trova invece applicazione per i posteggi isolati, per i quali sono tutelati i titoli acquisiti dai soggetti che, a titolo precario, maturano presenze nello specifico posteggio, cosicché, a differenza di quanto avviene per i posteggi di un medesimo mercato, non è possibile chiedere la miglioria di un posteggio isolato con un altro collocato in un’altra zona del territorio.

Non essendo intervenute osservazioni da parte dell’interessata il Comune con provvedimento prot. n. 218119 del 18 agosto 2006, ha respinto l’istanza.

Tale provvedimento è impugnato con il ricorso in epigrafe, con domanda di risarcimento danni, per le seguenti censure:

I) violazione degli artt. 1, 3, 8 10 e 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241;

II) violazione dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

III) travisamento, falsità di presupposti e violazione degli artt. 2, lett. g) e s), 4, 15, 16, 19, 21, 32 e 40 del regolamento per l’esercizio del commercio su aree pubbliche, e delle deliberazioni della Giunta regionale n. 1902 del 20 luglio 2001, e 2 agosto 2005, n. 2113, contraddittorietà, difetto di istruttoria e di motivazione, nonché violazione dell’art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e 97 della Costituzione, illogicità, contraddittorietà e sovvertimento del corretto ordine procedimentale.

Si è costituito in giudizio il Comune di Padova eccependo l’inammissibilità del ricorso perché non notificato al controinteressato, la sopravvenuta carenza di interesse perché con deliberazione consiliare n. 56 del 20 aprile 2009, è stato approvato il nuovo regolamento per l’esercizio del commercio su aree pubbliche, con il quale è stata disposta, per motivi di sicurezza e di ordine pubblico, la soppressione del posteggio di via Venezia e l’istituzione di due nuovi posteggi, e chiedendo altresì la reiezione del ricorso perché infondato.

Alla pubblica udienza del 9 marzo 2011, nel corso della quale le parti hanno depositato memorie a sostegno delle proprie difese, la causa è stata trattenuta in decisione.

Il ricorso è inammissibile perché non notificato al controinteressato.

Infatti con l’istanza presentata al Comune la ricorrente ha chiesto l’assegnazione di un posteggio isolato già occupato da un altro soggetto, la ditta Rigato, dalla stessa nominativamente individuata a pag. 27 del ricorso.

La parte ricorrente nell’ultima memoria depositata, all’eccezione replica che il controinteressato è contraddittore necessario solo nei casi di impugnazione di atti effettuata per la tutela di interessi oppositivi, ove può venire in evidenza uno specifico interesse del terzo al mantenimento di un provvedimento, ma non nei ricorsi proposti per la tutela di interessi pretensivi, ove non è possibile rinvenire alcuna posizione giuridicamente rilevante del terzo.

Questo ordine di idee non può essere condiviso.

Come è noto è pretensivo l’interesse correlato ad istanze di ampliamento della sfera giuridica del pretendente, mentre è definito come oppositivo l’interesse volto a difendere una posizione di vantaggio già acquisita in forza di un provvedimento amministrativo (di concessione, autorizzazione, licenza, ammissione, iscrizione ecc.).

Contrariamente a quanto dedotto, la distinzione, che pure rileva per molteplici aspetti nel giudizio amministrativo, non apporta un’utilità decisiva ai fini dell’individuazione della figura del controinteressato, perché la distinzione tra titolare di un interesse pretensivo e titolare di un interesse oppositivo, a seconda delle situazioni, può presentarsi in termini speculari e reciprocamente contrari tra le due posizioni (il ricorrente e il controinteressato, possono ben essere il primo titolare di un interesse pretensivo e il secondo di un interesse oppositivo o viceversa), e può ravvisarsi la figura del controinteressato anche laddove, come nel caso di specie, siano impugnati atti negativi qualora abbiano la valenza di una pronuncia positiva nei confronti di terzi che, contendendosi il medesimo bene giuridico, sono parti del rapporto giuridico controverso.

Infatti nel processo amministrativo la qualità di controinteressato in senso tecnico deve essere riconosciuta a coloro che, da un lato, siano portatori di un interesse qualificato alla conservazione del provvedimento impugnato di natura eguale e contraria a quella del ricorrente (c.d. elemento sostanziale) e, dall’altro, siano quantomeno agevolmente individuabili in base ad esso (c.d. elemento formale).

Nel caso all’esame ricorrono entrambi gli elementi, posto che la ricorrente ha impugnato il provvedimento con il quale è stata respinta la sua domanda di spostamento in un posteggio isolato già occupato da un altro soggetto, e afferma l’esistenza di una condizione incompatibile e antitetica rispetto all’esistenza di una legittima facoltà di quest’ultimo soggetto ad occupare il posteggio (cfr. Tar Lazio, Roma, Sez. II, 1 agosto 2007, n. 7409; Consiglio di Stato, Sez. V, 21 gennaio 1992, n. 68), mentre l’Amministrazione ha respinto la domanda affermando esplicitamente l’esistenza di una disciplina, per i posteggi isolati, che tutela le occupazioni a titolo precario consentendogli di accumulare presenze utili ai fini dell’assegnazione in via definitiva esclusivamente di quella specifica posizione.

Può pertanto affermarsi che la ditta Rigato, che occupa a titolo precario il posteggio isolato di viale Messico, ha un interesse immediato e diretto al mantenimento in vita del provvedimento impugnato, ed è agevolmente individuabile, tant’è vero che è stata nominativamente individuata dalla parte ricorrente a pag. 27 del ricorso.

In conclusione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Le spese del giudizio, tenuto conto delle peculiarità della controversia, per la natura degli interessi coinvolti e il carattere in rito della pronuncia, possono essere compensate.
P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, terza Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara inammissibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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