Cass. civ. Sez. III, Sent., 18-08-2011, n. 17370

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. I fratelli E., R., T. e D.G. (con atto notificato nell’aprile del 1989) agivano per il riscatto del fondo rustico, di cui erano coltivatori diretti, convenendo in giudizio G.M., acquirente individuata nel rogito, e B. G., acquirente, per sè o per persona da designarsi, nel preliminare di vendita. Ai fini che ancora rilevano nel presente giudizio, l’adito Tribunale di Verona rigettava la domanda, ritenendo non provato il requisito della mancata vendita di fondi rustici da parte dei retraenti.

2. La Corte di appello di Venezia riteneva soddisfatto l’onere della prova in ordine al suddetto requisito, dando rilievo alla dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà dei D. (sentenza n. 326 del 2001).

3. La Corte di legittimità (sentenza n. 3413 del 2003) cassava con rinvio la suddetta pronuncia, stante il principio consolidato secondo cui nessun valore probatorio, neanche indiziario, può essere attribuito nel giudizio civile alla dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, come aveva erroneamente fatto la Corte di merito, ritenendo possibile la valutazione unitaria della dichiarazione e dei certificati del conservatore rispetto a fondi della Provincia di Verona. Aggiungeva che, per la Provincia di Padova, la prova era unicamente fondata sulla dichiarazione sostitutiva.

4. La Corte di appello, in sede di rinvio, confermava la sentenza di primo grado (sentenza 28 aprile 2008).

Sulla base del carattere chiuso del giudizio di rinvio, riteneva non ammissibile in tale sede la produzione documentale, concernente certificati di varie conservatorie di più province e non ammissibile un capitolo aggiuntivo della prova testimoniale.

Esaminava e rigettava la prova testimoniale, ritualmente chiesta nella precedente fase di appello, secondo il rito antecedente alla riforma del 1990.

Riteneva che la ctu, espletata in primo grado, non aveva minimamente affrontato il requisito della mancata vendita nel biennio antecedente, essendosi limitata a descrivere le proprietà dei D. al momento della vendita e dell’esercizio del diritto.

5. Avverso la suddetta sentenza propongono ricorso per cassazione fratelli E., R., T. e D.G. con quattro motivi di ricorso, corredati da quesiti.

Resiste con controricorso G.M., che propone ricorso incidentale condizionato con due motivi, corredati da quesiti ed esplicati da memoria; a quest’ultimo resistono, con controricorso, i fratelli D..

B.G., ritualmente intimato, non ha svolto difese.
Motivi della decisione

1. Il collegio ha disposto l’adozione di una motivazione semplificata.

2. I ricorsi avverso la stessa sentenza vanno riuniti.

3. I motivi del ricorso principale deducono la nullità della sentenza e del procedimento ex art. 360 cod. proc. civ., n. 3, per violazione dell’art. 384 cod. proc. civ. (primo e secondo) e dell’art. 2697 cod. civ. (quarto), censurando la sentenza impugnata:

nella parte in cui non ha ammesso nuovi documenti e nuovi capitoli di prova (cap. 4) nella fase di appello in sede di rinvio (primo); nella parte in cui non ha ammesso la prova testimoniale sul capitolo 3 (secondo motivo, anche per vizi motivazionali) avente ad oggetto fatti negativi (quarto). Un difetto motivazionale viene dedotto, con il terzo motivo, rispetto alla ctu espletata in primo grado e alle prove testimoniali pure assunte in primo grado, dalle quali emergerebbe il requisito della mancata vendita.

3.1. Tutti i motivi sono inammissibili per il mancato rispetto dell’art. 366-bis cod. proc. civ., applicabile ratione temporis.

Il primo quesito è così formulato: "… se, sulla base della precedente decisione n. 3413/03 della S.C. (che pur potendo decidere senza rinvio ha invece optato per la Cassazione della sentenza di secondo grado impugnata con conseguente rinvio ad altro Giudice), la Corte Veneta poteva omettere di esaminare e comunque di apprezzare i nuovi mezzi istruttori (documenti probatori dei PPRR e cap. 4) e i mezzi istruttori modificati per le esigenze sopravvenute (cap. 3) alla medesima sottoposti, rinunciando così a ulteriori accertamenti di fatto previsti dall’art. 384 c.p.c., comma 2…se, così procedendo, la Corte Veneta non abbia violato quanto disposto dall’art. 384 c.p.c.".

In esso non è individuata la questione giuridica, che sembra emergere dalla parte esplicativa del motivo, la quale, secondo la giurisprudenza consolidata, non può essere utilizzata per integrare il quesito. Si è, infatti, affermato (Sez. Un. 26 marzo 2007 n. 7258) che la norma di cui all’art. 366-bis cod. proc. civ. non può essere interpretata nel senso che il quesito di diritto possa desumersi implicitamente dalla formulazione del motivo di ricorso, poichè una siffatta interpretazione si risolverebbe nell’abrogazione tacita della norma in questione.

La questio juris sembra consistere nel se nel giudizio di rinvio, regolato dall’art. 394 cod. proc. civ., sia ammessa la produzione di nuovi documenti e l’ampliamento dei capitoli di prova (cap. 4), atteso che nel cassare con rinvio la Corte di legittimità ritiene necessari ulteriori accertamenti di fatto, altrimenti dovendo decidere la causa nel merito ex art. 384 cod. proc. civ., con conseguente violazione dell’art. 394 suddetto qualora, come nella specie, la Corte di merito ritenga tali documenti e nuovi capitoli inammissibili.

Il motivo, in cui, peraltro, la violazione di norme processuali è dedotta in riferimento all’art. 360 cod. proc. civ., n. 3, è pertanto, inammissibile. Il secondo motivo che, come detto, fa valere la nullità della sentenza e del procedimento ex art. 360 cod. proc. civ., n. 3, per violazione dell’art. 384 cod. proc. civ. e, quindi, sempre rispetto alla questio iuris che sembra posta con il primo, conceme, in realtà, come emerge dalla parte esplicativa, il capitolo 3 della prova testimoniale riformulata in sede di rinvio, che la Corte di merito ha dichiarato inammissibile per ragioni diverse dalla riformulazione in sede di giudizio di rinvio. Questo si conclude con il seguente quesito: "…se il capitolo probatorio richiesto (cap. 3) possa essere dichiarato inammissibile anche nella parte in cui comunque veniva offerta, a mezzo testimoni, a dimostrazione di un fatto non avvenuto mediante uno specifico fatto positivo contrario".

All’evidenza il quesito è inammissibile per la mancanza di collegamento con la rubrica, oltre che per la omessa indicazione delle norme che si assumono violate. Tale non chiara e non identificata violazione di legge si accompagna, poi, con la denuncia di omessa motivazione, la quale, in realtà, riafferma la violazione generica della legge, come si desume dalla sintesi articolata, del seguente tenore: "La sentenza impugnata, pur trascrivendo fedelmente il capitolo 3 in oggetto, ha omesso di considerare che una parte di esso era comunque ammissibile, stante la richiesta dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario all’evento negativo da dimostrare".

Il motivo, pertanto, è inammissibile.

Sempre al capitolo 3 della prova testimoniale fa riferimento il quarto motivo di ricorso, che si conclude con il seguente quesito:

"…se, in assenza di una previsione normativa che ponga il divieto della formulazione della prova testimoniale in modo negativo, in presenza di una formulazione del capitolo che rispecchia fedelmente e ad litteram la previsione normativa ( L. n. 590 del 1965, art. 8, comma 1) possa prevalere sul dato letterale l’interpretazione giurisprudenziale contraria che dichiara inammissibili i capitoli di prova formulati in modo negativo".

Evidente è la non pertinenza del quesito rispetto alla rubrica del motivo, che denuncia violazione della norma sulla ripartizione dell’onere probatorio, con conseguente inammissibilità.

Deve aggiungersi, per completezza, sempre sotto il profilo della inammissibilità, che sia tale motivo che il secondo motivo, non censurano quella parte della decisione della Corte di merito, di inammissibilità del capitolo 3 di prova, in cui si ritiene il capitolo "del tutto generico", con conseguente difetto di interesse all’ipotetico accoglimento di motivi che lascerebbero inalterata una delle motivazioni concorrenti della sentenza impugnata.

Il terzo motivo, che denuncia vizi motivazionali, si conclude con la seguente sintesi: "In ordine all’istruttoria testimoniale concretamente espletata in primo grado la sentenza della Corte Veneta, qui impugnata, appare completamente omissiva, non avendo esaminato il fatto controverso e comunque decisivo per il giudizio.

In ordine alla ctu espletata in primo grado la Corte Veneta si è limitata ad un giudizio frettoloso ("non ha alcun valore probatorio sul punto") nel mentre le risultanze di detta ctu (con riferimento anche alle date degli atti notarili allegati e se del caso incrociata con le risultanze istruttorie testimoniali) dovevano portare ad una valutazione completamente diversa ed affermare che il requisito in esame esisteva (perchè affermato e formulato in modo positivo) già agli atti del giudizio".

Evidente l’inidoneità di tale sintesi stessa rispetto ai requisiti richiesti dalla Corte.

Quanto alla formulazione dei motivi nel caso previsto dall’art. 360 cod. proc. civ., n. 5, si è sottolineato che la censura di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione deve contenere un momento di sintesi (che svolge l’omologa funzione del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (Sez. Un 1 ottobre 2007, n. 20603; 14 ottobre 2008, n. 25117; 30 ottobre 2008 n. 26014). Secondo tali approdi giurisprudenziali, il relativo requisito deve sostanziarsi in una parte del motivo che si presenti a ciò specificamente e riassuntivamente destinata, di modo che non è possibile ritenerlo rispettato quando solo la completa lettura della complessiva illustrazione del motivo riveli, all’esito di un’attività di interpretazione svolta dal lettore e non di una indicazione da parte del ricorrente, che il motivo stesso concerne un determinato fatto controverso, riguardo al quale si assuma omessa, contraddittoria od insufficiente la motivazione e si indichino quali sono le ragioni per cui la motivazione è conseguentemente inidonea sorreggere la decisione (Sez. Un. 12 maggio 2008 n. 11652). In altri termini, perchè la formulazione del motivo si possa ritenere in questo caso appropriata, si richiede che l’illustrazione del motivo venga corredata da una sintetica esposizione del fatto controverso, degli elementi di prova valutati in modo illogico o illogicamente trascurati, del percorso logico in base al quale si sarebbe dovuti pervenire, se l’errore non vi fosse stato, ad un accertamento di fatto diverso da quello posto a fondamento della decisione.

Peraltro, il motivo è inammissibile perchè volto – come emerge dalla parte esplicativa, tendente a sostenere che il requisito della mancata vendita risulterebbe indirettamente dalle prove testimoniali assunte in primo grado e dalla ctu – a proporre una diversa valutazione delle prove rispetto a quella operata dalla Corte di merito e non una omissione o contraddittorietà rilevante nella motivazione.

4. All’inammissibilità del ricorso principale, consegue l’assorbimento del ricorso incidentale condizionato.

5. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE riunisce i ricorsi; dichiara inammissibile il ricorso principale e assorbito il ricorso incidentale condizionato. Condanna in solido D.E., D.R., D.T. e D.G. al pagamento, in favore di G.M. delle spese processuali del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 11.200,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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