Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 23-03-2011) 04-05-2011, n. 17291 Sequestro preventivo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Nell’ambito del procedimento penale a carico di:

A.P. indagato per il reato di circonvenzione di incapace ex art. 643 c.p. in danno di C.A.;

il Gup presso il tribunale di Cuneo, in sede di udienza preliminare, respingeva le richiesta di revoca del sequestro preventivo – del conto corrente bancario intestato alla parte offesa C., nonchè – del camper di proprietà dell’indagato A. a suo tempo acquistato con denari provenienti dalla sig.ra C.;

Gli indagati proponevano impugnazione ma il Tribunale per il riesame di Cuneo, con ordinanza del 23.09.2010, respingeva il gravame e confermava il decreto di sequestro impugnato; in particolare il Tribunale osservava che:

– quanto, al "fumus" ogni questione era superata dalla circostanza che l’indagato A. era stato rinviato a giudizio per il reato di circonvenzione in danno della parte offesa C.A. e che, per altro, nessun elemento nuovo era intervenuto per superare la preclusione endoprocessuale creatasi;

– quanto al "periculum" che, per la natura della contestazione, era evidente il pericolo che la parte offesa, rientrando nella disponibilità dei beni, avrebbe potuto disporne nuovamente in favore dell’imputato stante il rapporto di soggezione che lega la sig.ra C. all’ A.;

Ricorre per cassazione la parte offesa C., a mezzo del Difensore di fiducia, deducendo:

MOTIVI ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e).

1)- Il ricorrente censura la decisione impugnata per violazione di legge ed illogicità, avendo omesso di esaminato tutti gli elementi acquisiti al procedimento ed in particolare:

– che il PM aveva chiesto al Giudice Tutelare la nomina di un amministratore di sostegno per la sig.ra C. e che la richiesta era stata respinta;

-che la consulenza di parte, dott. S., aveva escluso l’incapacità della parte offesa;

– che, nella sostanza, costei era vittima di un paradosso, atteso che per tutelarla la si privava dei suoi beni.
Motivi della decisione

I motivi di ricorso sono palesemente infondati.

La decisione del tribunale risulta corretta laddove osserva che l’intervenuto rinvio a giudizio dell’ A. per il delitto ex art. 643 c.p. in danno della sig.ra C. rende inammissibile ogni questione relativa al "fumus".

La giurisprudenza è del tutto consolidata nel ritenete che non è proponibile in sede di riesame del provvedimento che dispone il sequestro preventivo la questione relativa alla sussistenza del "fumus commissi delicti", qualora sia intervenuto il decreto che dispone il rinvio a giudizio del soggetto interessato – che spiega efficacia preclusiva alla delibazione del "fumus" del reato – stante l’ontologica diversità e, quindi, la non omologabilità delle regole relative alle misure cautelari personali con quelle riguardanti le misure cautelari reali. (Corte cost. n. 71 del 1996- Cassazione penale, sez. 5, 17/04/2009, n. 30596).

Per completezza di motivazione corre l’obbligo di osservare che il tribunale ha richiamato anche la perizia di ufficio effettuata in sede di incidente probatorio, che appare confermativa della tesi dell’accusa riguardo all’incapacità di autodeterminazione della parte offesa e che ha corroborato ulteriormente il "fumus" anche riguardo a tale specifico aspetto.

Tanto premesso, sono del pari infondati i motivi con i quali si deduce l’impossibilità di operare il sequestro preventivo a carico della parte offesa, atteso che oggetto del sequestro preventivo può essere qualsiasi bene, a chiunque appartenente, e quindi anche a persona estranea al reato, come si desume anche dagli art. 322 e 322 bis c.p.p., che legittimano all’impugnazione dei provvedimento te persone diverse dall’indagato (o imputato) che abbiano diritto alla restituzione.

Il bene da sequestrare deve essere, anche solo indirettamente, collegato al reato e, ove lasciato nella libera disponibilità, idoneo a costituire pericolo di aggravamento o di protrazione delle conseguenze del reato ovvero di agevolazione della commissione di ulteriori fatti penalmente rilevanti. Diversamente, sarebbe precluso il soddisfacimento delle esigenze di prevenzione che impongono l’adozione della misura tutte le volte che un bene, nella libera disponibilità di chicchessia e, quindi, anche di persona non indagata, sia suscettibile di costituire lo strumento per aggravare o protrarre le conseguenze del reato. (Cassazione penale, sez. 1, 20/10/2010, n. 39821);

nella specie non vi è dubbio che il provvedimento è giustificato dalla necessità di bloccare i beni al fine di evitare l’ulteriore aggravamento del reato attraverso future elargizioni in favore dell’imputato.

Il ricorso va perciò rigettato.

Ai sensi dell’art. 592 c.p.p., comma 1, e art. 616 c.p.p. il rigetto o la declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione proposta dalla parte privata comportano la condanna di quest’ultima al pagamento delle spese del procedimento. Cassazione penale, sez. 6, 03 giugno 1994.

Quanto alle deduzioni della sig.ra C. circa la privazione dei suoi beni va rilevato che, stante la natura cautelare del provvedimento adottato, resta piena la facoltà della medesima di chiedere parziali svincoli del denaro di sua spettanza previa la rappresentazione e dimostrazione di eventuali necessità.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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