Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 23-03-2011) 04-05-2011, n. 17290 Sequestro preventivo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Va premesso che al presente ricorso n. RG 44187/2010 è stato riunito, nell’accordo delle parti, quello n. RG 46275/2010, concernente gli stessi ricorrenti e lo stesso provvedimento;

Nell’ambito del procedimento penale a carico di: L.L., C.M. indagati per il reato ex art. 416 c.p. per avere fatto parte, con Ca.Em., ca.Er. e numerosi altri coimputati, di un’associazione per delinquere finalizzata alla commissione di più delitti: – di corruzione continuata per atti contrari ai doveri di ufficio, – di rilevazione di segreti di ufficio, – di falso in atto pubblico, – di false attestazioni di identità e qualità personali e – di sostituzione di persona;

in particolare, il L. e la C., nella qualità di gestori del centro studi "Cds La Città dello studente" e del centro studi "Galileo Galilei" entrambi con sede in Cosenza, per avere "provveduto materialmente a reperire gli alunni da iscrivere alle quinte classi e diplomandi da inviare alle scuole gestite da Ca., M. ed altri coimputati, ricevendo in cambio parte dei proventi frutto delle condotte illecite sopra indicate sotto forma di provvigione per ogni alunno segnalato e inviato al quale, per altro, attraverso un accordo con i gestori, veniva comunque garantito il conseguimento del diploma a prescindere dalla loro preparazione o frequenza alle lezioni"; reato commesso in Gela nel giugno 2006 ed in permanenza attuale;

il Gip presso il tribunale di Gela, in data 16.11.2009, emetteva decreto di sequestro preventivo dell’Istituto "CDS-La Città dello Studente" e dell’Istituto Paritario "Galileo Galiliei" di Cosenza e, successivamente, anche della società "Galileo Galilei srl " con sede in Cosenza e beni mobili ed immobili relativi;

quest’ultimo sequestro, relativo alla società veniva disposto dal Gip sul rilievo:

– che l’Istituto Scolastico "Galileo Galilei" era "originariamente nella titolarità dell’impresa individuale "CDS-Città dello Studente di Iannuzzi Luigina" quest’ultima madre dell’indagata C. M., che aveva iniziato la propria attività in data 29.03.2006" e cessava in data 09.08.2007;

– che, a seguito della cessazione della "CDS-Città dello Studente di Iannuzzi Luigina" la società "Istituto Galileo Galilei srl", di cui erano soce I.L. e C.M., acquisiva – quanto meno in via di fatto – la gestione degli studenti dell’Istituto Scolastico Galileo Galilei;

– che, successivamente, in data 10.06.2008, la I. cedeva le proprie quote sociali alla figlia C.M. e, contestualmente, la sede sociale veniva trasferita in altro immobile;

il Gip osservava che da tali elementi emergeva non solo la piena riferibilità soggettiva dello "Istituto Scolastico Galileo Galilei" e della società omonima all’indagata C. ed al coniuge L., ma anche la sostanziale coincidenza dei beni riferibili all’ente societario con quelli dell’Istituto scolastico;

per questi motivi il Gip, osservando che erano stati già sottoposti a sequestro i beni dell’Istituto scolastico "Galileo Galilei", estendeva il sequestro preventivo anche ai beni della omonima società "Galileo Galilei srl";

Gli indagati proponevano impugnazione ma il Tribunale per il riesame di Caltanissetta, con ordinanza del 10.12.2009, respingeva il gravame e confermava il decreto di sequestro impugnato.

La Corte di cassazione, con decisione dell’ 11.05.2010, annullava l’ordinanza ritenendo l’inadeguatezza della motivazione adottata in ordine alla sussistenza del "periculum in mora";

in particolare la Corte di legittimità affermava che, una volta ravvisato il "fumus" contestato, occorreva ritenere che la società "Galileo Galilei srl", in quanto titolare dell’omonimo Istituto Scolastico – già sottoposto a sequestro preventivo – costituisse strumento del reato di cui al capo di incolpazione e, come tale, fosse suscettibile di confisca facoltativa ex art. 240 c.p., comma 1, dovendosi limitare il Collegio a rilevare la sussistenza di un "periculum" di dispersione del bene sequestrato nel caso in cui esso fosse lasciato nella libera disponibilità degli indagati;

inoltre la Corte di legittimità rilevava che la società "Galileo Galilei srl" costituita nel 2007, sembrava essere rimasta completamente estranea all’attività illecita oggetto di contestazione, considerato che ogni rapporto tra gli indagati e i responsabili dell’organizzazione criminosa operante in Gela pareva essersi interrotto nel 2006, in coincidenza cioè con il riconoscimento legale della scuola gestita dal L. e dalla C.;

Il tribunale di Caltanissetta, decidendo in sede di rinvio confermava nuovamente l’impugnato decreto di sequestro;

Ricorrono nuovamente per cassazione gli indagati, a mezzo dei loro Difensori di fiducia, con due distinti ricorsi, sostanzialmente identici, poi riuniti come precisato in epigrafe, deducendo:

MOTIVO ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e).

1)- I ricorrenti censurano la decisione impugnata per non avere osservato i principi affermati dalla Corte di cassazione nella sentenza di annullamento ed osservano, in particolare:

-che il Tribunale in sede di rinvio avrebbe omesso di evidenziare il nesso esistente tra l’attività contestata agli indagati, di procacciamento degli studenti in favore del sodalizio criminale operante in Gela, con l’organizzazione societaria oggetto di sequestro;

– che, difatti, nessuna strumentalità poteva ravvisarsi tra la società in questione ed il reato associativo contestato atteso che la società aveva come unico scopo quello di gestire l’Istituto Scolastico omonimo ed era perciò estranea alla contestata attività di procacciamento;

– che, al riguardo, non potevano essere utilizzate le emergenze delle conversazioni telefoniche, già inutilmente menzionate nell’ordinanza cassata;

– che la società oggetto di sequestro era subentrata nella gestione dell’Istituto Scolastico omonimo nell’ottobre del 2007 sicchè non poteva avere alcun collegamento con l’associazione radicata in Gela atteso che i rapporti tra quest’ultima ed i coniugi L., indagati, erano cessati nel 2006.
Motivi della decisione

Nella presente fase non rilevano le questioni relative all’esistenza del "fumus" dei reati contestati, atteso che la sentenza di questa Corte ha annullato la precedente ordinanza sotto il profilo dell’inadeguata motivazione sull’esistenza del "periculum" in relazione alla società oggetto del sequestro;

Tanto premesso si deve osservare che il ricorso risulta fondato, atteso che il tribunale non è riuscito ad enucleare l’indispensabile elemento del "periculum" così come richiesto;

nella sentenza di annullamento con rinvio si era sottolineata la mancata dimostrazione degli elementi di fatto atti a dimostrare il collegamento tra la società "Galileo Galilei srl" ed i reati contestati agli indagati, costituiti sostanzialmente dall’attività di procacciamento degli studenti in favore del sodalizio operante in Gela;

la Corte di legittimità aveva segnalato la necessità di motivazione sulle circostanze atte a dimostrare in qual modo la società fosse strumentale alla commissione dei reati contestati;

il Tribunale per il riesame, in sede di rinvio, ha ripercorso gli elementi indiziari posti a fondamento dell’accusa, indugiando così sull’aspetto legato al "fumus", ma ha eluso l’indicazione degli elementi relativi al "periculum" così come indicato nei principi espressi da questa corte di legittimità;

nè possono ritenersi idonei allo scopo i rilievi formulati dal Tribunale riguardo: – al diffuso assenteismo scolastico nelle quarte e quinte classi dell’Istituto Galileo Galilei anche nell’anno 2009 (pag. 10) ovvero: – alla circostanza che dalle intercettazioni telefoniche siano emersi collegamenti tra gli indagati ed il gruppo operante in Gela anche per periodi successivi al 2006 (pag. 9), poichè si tratta di dati che si riferiscono all’attività degli indagati ma che non risultano coinvolgere in alcun modo la società che, per come emerge in atti, aveva l’esclusivo compito di gestione dell’Istituto scolastico omonimo.

L’ordinanza impugnata, al di là della copiosa motivazione, non ha indicato nemmeno uno degli "atti di gestione" attribuibili alla società in sequestro strumentalmente collegato alla commissione dei reati contestati, sicchè risultano elusi i principi enunciati nella sentenza di annullamento.

Non emergono dal provvedimento impugnato altri aspetti indiziari meritevoli di ulteriori approfondimenti motivazionali sicchè non resta che disporre l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata e del relativo decreto di sequestro del Gip di Gela del 16.11.2009, disponendo la restituzione del bene sequestrato all’avente diritto.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata nonchè il decreto di sequestro del Gip di Gela del 16.11.2009, disponendo la restituzione del bene sequestrato all’avente diritto.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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