Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 23-03-2011) 04-05-2011, n. 17289 Misure cautelari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

p. 1. Con ordinanza del 19/08/2010, il Tribunale di Napoli confermava l’ordinanza emessa in data 19/07/2010 con la quale il g.i.p. del Tribunale della medesima città aveva disposto la custodia cautelare in carcere nei confronti di F.M. per i reati di cui alla L. n. 356 del 1992, art. 12 quinquies (capi a- b – d) e L. Fall., art. 216, commi 1 e 2, (capi c-d). p. 2. Avverso la suddetta ordinanza, l’indagato, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione deducendo i seguenti motivi:

1. violazione dell’art. 12 quinquies per i seguenti profili:

1.1. per non avere il tribunale tenuto conto della sentenza irrevocabile concernente "l’asserita fittizia intestazione dei beni e delle imprese Riccardo Maria ed Eurotrasporti. Le relative statuizioni, da un lato, riguardavano l’assenza di elementi probatori tali da legittimare la conclusione della provenienza illecita dei beni nella disponibilità delle due imprese, e, da altro lato, l’assenza di elementi probatori circa la concreta finalità elusiva, che risultava smentita dall’esistenza di positivi elementi di prova di segno opposto, sia pure significativi dell’ottica della sussistenza del delitto di bancarotta per distrazione postfallimentare";

1.2. per non avere il Tribunale chiarito "se il reato sub a) debba essere ricondotto all’ipotesi di cui al comma 2, della indicata disposizione incriminatrice": stessa violazione il Tribunale aveva commesso per l’ipotesi di reato sub d);

1.3. per non essersi il Tribunale soffermato "sulle ragioni per cui tutti gli automezzi intestati originariamente e direttamente alla Costruzione Generali, dovrebbero ritenersi oggetto non solo di fittizia intestazione, ma altresì di condotta elusiva delle disposizioni in materia di misure di prevenzione, o comunque ritenersi di valore sproporzionato nei termini di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 12 quinquies, comma 2. Tali beni, infatti, come si rileva per tabulas dalla motivazione dell’ordinanza impugnata e dallo stesso capo di incolpazione, risultano acquistati ed intestati direttamente ed originariamente alla sola Costruzioni Generali, senza alcun precedente passaggio alle due società oggetto di provvedimenti di prevenzione";

1.4. per avere il tribunale omesso qualsiasi motivazione in ordine al capo b) di imputazione.

2. Violazione della L. Fall., art. 216, per avere il Tribunale, con motivazione insufficiente e contraddittoria, ritenuto che i fatti distrattivi riguardassero tutti i beni indicati nel capo d’imputazione sub c), laddove, invece, era stato provato che, al più, il fatto contestato poteva riguardare il solo automezzo Iveco tg (OMISSIS);

3. Violazione degli artt. 274 e 275 c.p.p. per avere il tribunale omesso ogni motivazione in ordine "alla invocata rivalutazione di adeguatezza nella scelta della misura e di concretezza ed attualità delle esigenze cautelari".
Motivi della decisione

p. 3. Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito indicate.

Quanto alla doglianza sub 1.1., il Tribunale, avanti il quale la stessa censura era stata dedotta, ha rilevato che "i fatti contestati riguardano un ulteriore e diverso segmento dell’attività delittuosa del ricorrente anche se di natura analoga a quella per cui il F. è stato giudicato dal Tribunale di Santa Maria CV il 26/06/09, sicchè l’impostazione accusatoria deve ritenersi del tutto corretta": il ricorrente, sul punto nulla ha replicato limitandosi a ribadire l’eccezione. Quanto alla doglianza sub 1.2., è sufficiente leggere il capo d’imputazione per avvedersi, senza alcuna difficoltà, che l’ipotesi contestata è quella di cui al comma primo dell’art. 12 quinquies L. cit..

Quanto alla censura sub 1.4. non è vero che il Tribunale ha omesso ogni motivazione: in realtà, come si evince dall’annotazione in calce all’ordinanza, il provvedimento è stato rettificato, con successiva ordinanza del 25/10/2010, proprio con la motivazione riguardante il capo b) d’imputazione.

Quanto alle doglianze sub 1.3-2, se ne deve rilevare la genericità.

Infatti, a fronte di un’amplissima motivazione con la quale il tribunale, dimostra, con dovizia di particolari, desunti anche da numerosi provvedimenti giudiziali emessi a carico del ricorrente, che costui, attraverso un tourbillon di società, tutte a lui riconducibili, finiva sempre per disporre degli stessi mezzi sottraendoli, quindi, alle società che venivano dichiarate fallite (cfr in particolare pag. 9-10 dove il tribunale riassume la continuità operativa fra le varie società, nonchè pag. 13 ordinanza integrativa del 25/10/2010), il ricorrente, in modo del tutto generico, fraziona il complesso ragionamento seguito dal Tribunale, sostenendo che, al più, sarebbe stato distratto un solo automezzo, senza considerare che il Tribunale, in più pagine, facendo un puntuale riferimento a precisi dati fattuali, sostiene e dimostra la continuità operativa fra la ditta Riccardo Maria (fallita il (OMISSIS)), la Eurotrasporti (pag. 7), la Costruzioni Generali e la Trasporti Villa (pag. 8) e la MOMOTER (pag. 13 ordinanza 25/10/2010) e che i beni della società fallita venivano distratti frustrando quindi ogni provvedimento cautelare. p. 4. Violazione degli artt. 274 e 275 c.p.p.: anche la suddetta doglianza è infondata. Infatti il tribunale, in ordine alle esigenze cautelari, ha ampiamente motivato in ordine al fatto che risultava ancora attuale e concreto il pericolo di reiterazione della condotta fraudolenta desumendolo "dalla totale indifferenza se non spregio ai provvedimenti ablatori e restrittivi dell’Autorità Giudiziaria, mostrando di essere mosso esclusivamente da una perversa logica del profitto che lo porta a porre in essere ogni sorta di iniziativa fraudolenta pur di ricavare dalle sue attività imprenditoriali, gestite nell’assoluta illegalità, il massimo del profitto (…)". A fronte di tale ampia motivazione, che si basa su precisi riscontri fattuali desunti dalla condotta reiteratamente fraudolenta del ricorrente, la censura va, quindi, ritenuta generica essendosi il ricorrente limitato ad eccepire che i fatti sarebbero risalenti nel tempo, senza considerare che quella condotta si era protratta per anni (cfr capi d’imputazione) in "spregio ai provvedimenti ablatori e restrittivi dell’Autorità Giudiziaria".
P.Q.M.

RIGETTA il ricorso e CONDANNA Il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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