Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 23-03-2011) 04-05-2011, n. 17282 Vendita di prodotti industriali con segni mendaci

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

p. 1. Con sentenza pronunciata ex art. 425 c.p.p., il g.u.p. del Tribunale di Firenze, dichiarava n.d.p. nei confronti di D. M. in relazione ai reati di cui all’art. 474 c.p. (per avere detenuto per la vendita o posto in vendita, prodotti industriali con marchio contraffatto) – art. 648 c.p., art. 61 c.p., n. 2 (per avere ricevuto o acquistato i prodotti industriali di cui al capo precedente) e D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 6, comma 3 (perchè non esibiva senza giustificato motivo, il passaporto o altro documento di identificazione, ovvero il permesso o la carta di soggiorno) perchè i fatti non sussistono. p. 2. Avverso la suddetta sentenza, il PROCURATORE GENERALE presso la Corte di Appello di Firenze ha proposto ricorso per cassazione deducendo motivazione contraddittoria ed illogica nonchè erronea interpretazione delle suddette norme. p. 3. Il ricorso deve ritenersi fondato. In diritto, va premesso, che, in base all’art. 425 c.p.p., comma 3, il g.u.p. può pronunciare sentenza di non luogo a provvedere solo quando il materiale probatorio sia assolutamente inidoneo a sostenere l’accusa in giudizio e cioè quando mancano le condizioni per una prognosi favorevole all’accusa: il giudizio del g.u.p., quindi, dev’essere di mera valutazione processuale e non un vero e proprio giudizio di merito sulla colpevolezza dell’imputato, giudizio che compete solo al giudice del dibattimento: in terminis Cass. 22864/2009 riv 244202 – Cass. 45046/2008 riv 242222 – Cass. 14034/2008 rv 239514 – Cass. 13163/2008 rv 239701 – Cass. 45275/2001. In fatto, va osservato che, il g.u.p.:

– quanto al reato di cui all’art. 474 c.p. ha ritenuto che i prodotti non fossero idonei ad ingannare il pubblico: il che comportava anche il proscioglimento dal reato di cui all’art. 648 c.p. essendo venuto meno il reato presupposto;

– quanto al reato di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 6, comma 3, il proscioglimento è stato dichiarato sulla base di un’interpretazione secondo la quale la norma era diretta al solo straniero extracomunitario regolare sul territorio.

Il procedimento seguito dal g.u.p. deve ritenersi errato perchè non rientra nelle competenze del suddetto organo, procedere ad un vero e proprio giudizio di merito sugli elementi probatori offerti dall’accusa e, quindi, sostituirsi, in modo surrettizio, al Tribunale al quale solo spetta, all’esito del dibattimento, stabilire se l’imputato, sulla base delle risultanze dibattimentali, possa o meno ritenersi colpevole. Il g.u.p. ha una funzione di filtro e, nel rispetto di tale funzione, gli spetta solo decidere se il materiale probatorio offerto dall’accusa sia o meno idoneo a sostenere l’accusa in giudizio: giudizio prognostico che, con tutta evidenza, è, però, di natura processuale e non di merito, sicchè dev’essere escluso il proscioglimento in tutti quei casi in cui le fonti di prova a carico dell’imputato si prestino a soluzione alternative o aperte o, comunque che possano essere diversamente rivalutate: in terminis, Cass. sez 2, 8/10/2008 n 40406 – Cass. 35178/2008 Rv. 242092.

Nel caso di specie, è sufficiente la lettura della sentenza impugnata per rendersi conto dell’erroneità della motivazione addotta dal g.u.p. il quale, non solo è entrato nel merito dei singoli indizi ma, a seguito di una disamina (peraltro non priva di elementi di illogicità e contraddittorietà puntualmente evidenziati dal P.G. nell’atto di impugnazione), è, in pratica, pervenuto ad una vera e propria sentenza di assoluzione nel merito sostituendosi, così, in modo surrettizio, alla valutazione del Tribunale, laddove, invece, avrebbe dovuto solo valutare se, sul piano processuale, il materiale probatorio fosse o meno idoneo a sostenere l’accusa in giudizio. In particolare, quanto alla ritenuta non configurabilità dell’ipotesi criminosa di cui all’art. 474 c.p. è sufficiente rammentare quella giurisprudenza di questa Corte secondo la quale "la grossolanità dei marchi contraffatti, tale da renderli inidonei a trarre in inganno una persona di media esperienza e diligenza circa la provenienza degli oggetti in commercio, non comporta l’impossibilità di configurare il reato di cui all’art. 474 c.p. per asserita inidoneità dell’azione, posto che il reato tutela la fede pubblica, intesa come affidamento della collettività nei marchi e segni distintivi, e quindi l’interesse non solo dello specifico compratore occasionale, ma della generalità dei possibili destinatari dei prodotti, oltre che delle imprese titolari dei marchi e dei segni contraffatti a mantenere certa la funzione distintiva e la garanzia di provenienza dei beni in commercio": SSUU 23427/2001 – Cass 44297/2005, rv 232769 – Cass. 31451/2006 Rv. 235214 – Cass. 11240/2008 Rv. 239478 – Cass. 40556/2008 Rv. 241723.

In conclusione la sentenza impugnata va annullata e gli atti trasmessi nuovamente ad un diverso g.u.p. del Tribunale di Firenze per un nuovo giudizio il quale si atterrà al seguente principio di diritto: "il g.u.p., nel pronunciare sentenza di non luogo a provvedere a norma dell’art. 425 c.p.p., comma 3 deve valutare, sotto il solo profilo processuale, se gli elementi acquisiti risultino insufficienti, contraddittori o comunque non idonei a sostenere l’accusa in giudizio. Il g.u.p., nell’effettuare la suddetta valutazione, non può entrare in una complessa ed approfondita disamina del merito del materiale probatorio ed esprimere, quindi, un giudizio sulla colpevolezza dell’imputato, essendo tale valutazione riservata al Tribunale all’esito del dibattimento".
P.Q.M.

ANNULLA rinvio la sentenza impugnata e DISPONE trasmettersi gli atti al Tribunale di Firenze.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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