Cons. Stato Sez. IV, Sent., 04-05-2011, n. 2678 Concorsi notarili

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La ricorrente appella la sentenza in epigrafe, reiettiva del ricorso, integrato da motivi aggiunti, che ella aveva proposto avverso la mancata ammissione alle prove orali del concorso a 200 posti di notaio indetto con D.D.G. dell’1.9.2004 e gli atti presupposti e susseguenti.

Contesta, con ampie argomentazioni, ulteriormente valorizzate, anche con diffusi richiami giurisprudenziali, in memoria, le motivazioni della sentenza di I grado attinenti alla censura concernente la valutazione negativa del proprio elaborato mortis causa; in particolare ed in sintesi, segnala di aver inteso censurare l’illegittimità di tale valutazione sotto diversi profili, ossia quello dell’illogicità del giudizio alla luce del contenuto dell’elaborato in raffronto a quanto richiesto dalla traccia, quello del travisamento in cui sarebbe incorsa la commissione, sia nella lettura dell’elaborato, sia nell’interpretazione della traccia, quello, infine, dell’arbitrio della stessa nel ritenere alcune soluzioni come oggettivamente errate in alcuni casi e corrette in altri; lamenta che l’insieme di tali critiche sia stato disatteso con la seguente motivazione: "Il giudizio espresso dalla commissione d’esami costituisce esercizio di discrezionalità tecnica, e in quanto tale è sindacabile in sede di legittimità solo se risulti viziato da una manifesta illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà o travisamento dei fatti, figure sintomatiche dell’eccesso di potere che nel caso di specie, nonostante la cospicua censura, non appaiono ictu oculi ravvisabili"; motivazione che ella reputa generica ed atta ad essere spesa per qualsivoglia ricorso avente ad oggetto una valutazione concorsuale.

Critica, inoltre, il successivo passaggio della sentenza relativo alla censura, ritenuta non persuasiva, di disparità di trattamento.

Resiste il Ministero intimato.

Il ricorso è stato posto in decisione all’udienza del 18.01.2011.

L’impugnazione della sentenza si rivela infondata.

La circostanza che una motivazione possa risultare pertinente in una molteplicità di casi che presentano caratteristiche similari, pur con dettagli individuali, quali i giudizi su elaborati concorsuali, non è indicativa di omissione o superficialità del vaglio compiuto e condensato in quella motivazione, ma rispecchia, appunto, la sostanziale ripetitività di certe fattispecie.

Si tratta, quindi, di verificare se la valutazione contenuta nella sentenza impugnata sia aderente alla concreta fattispecie e condivisibile.

L’appellante, che si dichiara ben consapevole delle limitazioni che il giudice amministrativo incontra nel sindacato sulle valutazioni tecnico discrezionali ed in particolare della impossibilità di sostituire al giudizio della commissione una propria valutazione, adduce, ponendo a raffronto il giudizio negativo espresso dalla commissione di esame, il tema assegnato, il contenuto dell’elaborato redatto, nonché l’esito di elaborati di altri candidati che, secondo quanto riferisce, hanno offerto, in tutto o in parte, soluzioni corrispondenti a quelle indicate dalla ricorrente, la palese sussistenza dei sintomi di eccesso di potere individuati nella illogicità, nel travisamento, nell’arbitrarietà e disparità di trattamento che minerebbero il giudizio negativo che ha impedito la sua ammissione alla prova orale.

Occorre, quindi, prendere le mosse dalla traccia proposta ai candidati e dal giudizio riportato dalla ricorrente, premettendo che, come riferito nella sentenza appellata, in sede di predeterminazione dei criteri generali cui attenersi nella valutazione degli elaborati, la commissione aveva deliberato che non potesse essere attribuito il punteggio minimo richiesto per l’approvazione in una serie di casi, tra i quali quello di travisamento della traccia o contraddittorietà tra le soluzioni adottate o le soluzioni medesime e le relative motivazioni e quello di gravi errori di diritto nella scelta delle soluzioni e/o nell’illustrazione delle parti teoriche.

Le parti rilevanti del contenuto della traccia riportata dalla ricorrente sono le seguenti: "Massimo, noto romanziere e saggista, è titolare di un ragguardevole patrimonio… si rivolge al notaio… e gli dichiara che è sua intenzione fare testamento e così disporre dei suoi beni: 1) lasciare e destinare il fabbricato romano di p.zza Farnese, con tutto ciò che vi si troverà e il fabbricato di Milano ad una fondazione che sarà istituita con la denominazione "Fondazione biblioteca di Massimo". La fondazione con sede in Roma, P.zza Farnese, avrà per finalità… potrà realizzare i suoi scopi sia con il notevole reddito riveniente dalla locazione del fabbricato di Milano ad essa destinato, sia… Massimo precisa inoltre: – che egli intende affidare a Ronaldino, suo amico di vecchia data, docente di diritto… il compito di determinare la norme relative all’organizzazione della fondazione secondo le quali questa opererà. Ronaldino, pertanto, dovrà completare e integrare l’atto di fondazione negli elementi mancanti, redigendone lo statuto. Successivamente curerà anche tutti gli adempimenti necessari per l’ottenimento del riconoscimento della fondazione; – che, ove mai la fondazione non ottenga il riconoscimento, i beni suddetti vadano attribuiti alla già esistente "Fondazione per la promozione della cultura europea" con sede a Napoli, che persegue finalità analoghe… 6) nominare esecutore testamentario lo stesso Ronaldino…".

All’elaborato della ricorrente è stato attribuito il seguente giudizio: "Non idoneo: La PARTE PRATICA l’affidamento all’esecutore testamentario del compito di costituire la fondazione è in netto contrasto con la volontà del testatore di costituire la fondazione (e così determina travisamento della traccia) il quale intende costituire la fondazione con negozio testamentario delegando all’esecutore solo l’integrazione degli elementi mancanti. La mancanza di un termine entro il quale la fondazione debba essere riconosciuta mina di fatto l’operatività dell’attribuzione in favore della fondazione di Napoli. La PARTE TEORICA non può superare i vizi sopra indicati".

L’appellante sostiene che la commissione sia, essa, incorsa in travisamento "nell’interpretazione della stessa traccia", oltre che nella lettura dell’elaborato, ed abbia espresso un giudizio illogico.

La commissione avrebbe travisato la traccia non cogliendo la relativa ambiguità, che la candidata aveva inteso considerando il tenore letterale dell’espressione "sarà istituita" e più in generale l’uso del tempo futuro dei verbi riferiti alla fondazione ("avrà per finalità… potrà realizzare i suoi scopi"), la prevista nomina di un esecutore testamentario esperto di diritto e l’attribuzione a questi del compito di integrare l’atto di fondazione, la richiesta della traccia di redigere "il testamento pubblico in conformità di legge, rispettando, per quanto possibile, le volontà del testatore"; ella avrebbe, quindi, pienamente inteso il significato della traccia e, tenutone conto, optato motivatamente per la soluzione, ritenuta prudenziale allo scopo di evitare eventuali nullità, di far costituire la fondazione all’esecutore testamentario.

Nella specie, il contestato travisamento della traccia da parte della commissione non soltanto non è palese, ciò che solo potrebbe configurarlo come sintomo di eccesso di potere, ma neppure appare percepibile al Collegio, onde inconferente appare il richiamo a giurisprudenza espressasi in un caso nel quale l’esclusione di un candidato era stata in concreto ritenuta frutto di un travisamento della traccia da parte della commissione. In particolare, non vale a denotare l’erroneità dell’interpretazione della traccia da parte della commissione il segnalato impiego, nel testo, del tempo futuro relativamente alla istituzione della fondazione, che è puramente conseguente all’utilizzo nella traccia stessa del tempo presente per descrivere Massimo vivente che si reca dal notaio e gli dichiara le proprie volontà a valere per il momento, appunto futuro, della propria morte (così si parla del fabbricato romano e di "tutto ciò che vi si troverà" ecc.).

La tesi della ambiguità della traccia non risulta, quindi, persuasiva.

Su di essa si fonda, in larga parte, con continui richiami, anche l’ulteriore contestazione di travisamento del contenuto dell’elaborato ed di illogicità della relativa valutazione in raffronto a quanto richiesto dalla traccia. La ricorrente sostiene che non è serio e logico da parte della commissione ritenere che solo una sia la soluzione da seguire, considerando aprioristicamente e immotivatamente inidonea qualsiasi altra soluzione e che la soluzione offerta nel proprio elaborato non era in contrasto né con la volontà del testatore né con la traccia, anche in considerazione del tenore letterale della stessa, ove è detto "una fondazione che sarà istituita"; obietta che, se pure l’obiettivo imposto al candidato era l’aderenza alla volontà del testatore, era comunque prescritto di redigere il testamento in conformità di legge e che la soluzione proposta, come illustrato nella parte teorica dell’elaborato, ha il pregio di mettere al riparo da possibili contestazioni in ordine alla validità dell’atto, cui, invece, si sarebbe esposta la soluzione della commissione; sostiene, inoltre, che la mancata indicazione di un termine entro il quale la fondazione doveva essere riconosciuta non è un difetto dell’atto di ultima volontà formulato ma un’assenza giustificata.

Tali notazioni, che in definitiva tendono a evidenziare pregi della soluzione adottata corrispondenti a difetti di quella ritenuta corretta dalla commissione, implicando valutazioni che attengono al piano della discrezionalità tecnica, non persuadono della pretesa superficialità dell’esame dell’elaborato e del fraintendimento del relativo contenuto, né di una manifesta illogicità della valutazione tenuto conto dei margini che la traccia forniva ai candidati.

Riguardo all’ulteriore contestazione di arbitrarietà, cui si connette la censura di disparità di trattamento, in relazione a valutazioni favorevoli di altri candidati che, si riferisce, hanno adottato la medesima soluzione, le argomentazioni esposte non valgono a superare la condivisibile osservazione della sentenza impugnata che la positiva valutazione attribuita ad un altro elaborato non è idonea, di per sé sola, a dimostrare il vizio della valutazione negativa di un altro candidato, ben potendo il vizio risiedere nella positiva valutazione dell’elaborato posto in comparazione anziché nella diversa valutazione attribuita all’altro elaborato.

L’appello va, pertanto, respinto.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna la ricorrente a rifondere al Ministero intimato le spese del giudizio che liquida in euro 3000, oltre i.v.a. e c.p.a.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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