Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 18-03-2011) 04-05-2011, n. 17279

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Hanno proposto ricorso per cassazione, M.V. e il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Venezia nei confronti di P.M., avverso la sentenza di patteggiamento emessa contro i predetti M. e P. dal gip del Tribunale di Verona, per i reati di detenzione e uso di carte di credito falsificate, ricettazione altro.

Deduce, la M. il vizio di violazione di legge e il difetto di motivazione della sentenza impugnata in ordine al mancato accertamento dei presupposti per una pronuncia di proscioglimento nel merito ai sensi dell’art. 129 c.p.; il PG l’illegale applicazione della sospensione condizionale dell’intera pena, sia per la parte detentiva che per quella pecuniaria, in favore del P., per quanto quella detentiva avesse già "esaurito" il limite di concedibilità del beneficio.

Il ricorso della M. è manifestamente infondato.

Ed invero, in caso di patteggiamento ai sensi dell’art. 444 c.p.p., l’accordo intervenuto esonera l’accusa dall’onere della prova e comporta che la sentenza che recepisce l’accordo fra le parti sia da considerare sufficientemente motivata con una succinta descrizione del fatto (deducibile dal capo d’imputazione), con l’affermazione della correttezza della qualificazione giuridica di esso, con il richiamo all’art. 129 c.p.p. per escludere la ricorrenza di alcuna delle ipotesi ivi previste, con la verifica della congruità della pena patteggiata ai fini e nei limiti di cui all’art. 27 Cost. (cfr.

Cass. Sez. 4 13/07/2006, Imputato: Koumya).

Quanto alla questione dell’omessa motivazione sull’eventuale sussistenza delle condizioni per il proscioglimento nel merito ai sensi dell’art. 129 c.p.p., va aggiunto che la sentenza del giudice di merito che applichi la pena su richiesta delle parti, escludendo che ricorra una delle ipotesi proscioglimento previste dall’art. 129 c.p.p., può essere oggetto di controllo di legittimità, sotto il profilo del vizio di motivazione, soltanto se dal testo della sentenza impugnata appaia evidente la sussistenza di una causa di non punibilità ex art. 129 c.p.p. (Cass. Sez. 1, Sentenza 10/01/2007 Brendolin).

Nella specie, peraltro, la sentenza impugnata da in definitiva conto dell’assenza dei presupposti per l’applicazione dell’art. 129, richiamando le risultanze di prova a carico dell’imputata, che alla completezza dell’accertamento giudiziale oppone soltanto deduzioni generiche e apodittiche. E’ fondato, invece, il ricorso del P.G..

La pena patteggiata dal P., e dichiarata interamente sospesa dal gip, è infatti pari ad anni due di reclusione ed Euro 400 di multa, con la conseguenza che, ai sensi dell’ultimo inciso dell’art. 163 c.p., comma 1, la sospensione condizionale avrebbe potuto essere concessa solo per la parte detentiva, dal momento che l’aggiunta della pena pecuniaria, secondo i criteri di ragguaglio di cui all’art. 135 c.p., determinava il superamento del limite di applicabilità del beneficio. Ebbene, la sentenza di patteggiamento con la quale venga concessa la sospensione condizionale per una pena superiore al limite di concedibilità deve essere annullata nella sua interezza e non solo nella parte relativa alla statuizione illegittima, se l’imputato, come nella specie, abbia subordinato la richiesta alla concessione del beneficio. (Cfr. Sez. 6, Sentenza n. 39705 del 30/09/2009 Imputato: Di Ruscio e altro, proprio in una fattispecie relativa alla concessione della sospensione condizionale in riferimento a pena superiore ai due anni per effetto del ragguaglio tra pena detentiva e la pena pecuniaria).

Alla stregua delle precedenti considerazioni, va pertanto dichiarata l’inammissibilità del ricorso della M. con la condanna della stessa ricorrente al pagamento delle spese processuali, e al versamento della somma di Euro 1000 alla Cassa delle Ammende, commisurata all’effettivo grado di colpa della stessa ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.; la sentenza impugnata va, invece annullata senza rinvio nei confronti del P., con la trasmissione degli atti al tribunale di Verona.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso della M.V., e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, e della somma di Euro 1000 alla Cassa delle Ammende; annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti del P. e dispone trasmettersi gli atti al tribunale di Verona per il corso ulteriore.

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