Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 18-03-2011) 04-05-2011, n. 17265 Vendita di prodotti industriali con segni mendaci

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Ha personalmente proposto ricorso per cassazione F.A., avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari del 10.6.2010, che in riforma della più severa sentenza di condanna pronunciata nei suoi confronti dal locale Tribunale l’8.1.2008, per i reati di cui agli artt. 648 e 470 c.p., ridusse la pena inflittagli, confermando nel resto la decisione di primo grado.

Con l’unico motivo, lamenta il ricorrente il vizio di violazione di legge e il difetto di motivazione della sentenza impugnata in ordine al mancato riconoscimento dell’attenuante del fatto di particolare tenuità di cui all’art. 648 cpv c.p., in relazione al vile valore commerciale del ciclomotore ricettato.

Il ricorso è manifestamente infondato.

Risulta infatti dalla sentenza impugnata che la circostanza del lungo abbandono del mezzo presso un deposito, invocata dal ricorrente a sostegno delle deduzioni sul modesto valore economico del ciclomotore al momento dell’acquisto, corrispondeva soltanto ad un’erronea opinione della persona offesa, essendo emerso che l’imputato si era impossessato del mezzo molto tempo prima, quando esso era pressochè nuovo e quindi ancora di apprezzabile valore.

I giudici di appello sottolineano, inoltre, il concorso del reato di cui all’art. 470 c.p., come ulteriore indice della insussistenza dell’attenuante in questione, alla stregua di una valutazione perfettamente coerente con la rigorosa previsione dell’art. 648 c.p.p., comma 2, che impone di prendere in considerazione, ai fini dell’accertamento della particolare tenuità del fatto, tutti gli elementi significativi, non solo di carattere economico, ma attinenti anche ai profili soggettivi della condotta e ad ogni altra circostanza del fatto. Alla luce delle precedenti considerazioni, il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 alla Cassa delle Ammende, commisurata all’effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 alla Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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