Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 18-03-2011) 04-05-2011, n. 17263 Armi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza in data 26 aprile 2010, la Corte d’Appello di Messina, sezione penale, confermava la sentenza del Tribunale in sede appellata da F.F., con la quale questi era stato dichiarato colpevole di rapina aggravata con le aggravanti di uso di armi e della recidiva reiterata specifica infraquinquennale e condannato alla pena di otto anni di reclusione ed Euro 1.800 di multa.

La Corte territoriale riteneva fondata la prova della responsabilità sulla scorta della testimonianza della persona offesa R. A., che aveva riconosciuto il rapinatore (in quanto persona da lui già conosciuta) corroborata dal rinvenimento, in un bidone della spazzatura, di una felpa che l’imputato riconosceva come sua e che era simile a quella usata da uno dei rapinatori. La pena era stata quantificata in misura adeguata alla gravità del fatto. Non ricorrevano i presupposti per il riconoscimento delle attenuanti generiche.

Contro tale decisione ha proposto tempestivo ricorso l’imputato, a mezzo del difensore, che ne ha chiesto l’annullamento per i seguenti motivi: – violazione di legge e mancanza di motivazione in relazione agli artt. 110 e 628 c.p., art. 192 c.p.p., art. 546 c.p.p., comma 1, lett. e) per avere la Corte territoriale omesso di dare compiuta risposta agli specifici rilievi difensivi mossi con l’appello in ordine al ritardo con il quale la persona offesa aveva dichiarato di aver riconosciuto immediatamente nell’odierno ricorrente uno dei rapinatori; alla mancata corrispondenza fra la descrizione della capigliatura fuoriuscente dal cappello del rapinatore e il riscontrato taglio rasato sulla nuca e sulle tempie al momento del fotosegnalamento; alla non corrispondenza dell’abbigliamento a distanza di poche ore; al giudizio di compatibilità solo parziale della felpa ritrovata e quella indossata da uno dei rapinatori in fuga oggetto di videoregistrazione tramite impianto del distributore di carburanti; alla ritenuta irrilevanza delle dichiarazioni del minore B.F.C.; – mancata assunzione di prova decisiva, richiesta a norma dell’art. 603 c.p.p., costituita dal verbale di perquisizione domiciliare nei confronti di B. F.C. e verbale di interrogatorio del medesimo nonchè sua assunzione come testimone; violazione di legge e motivazione mancante in relazione agli artt. 132 e 133 c.p., artt. 442 c.p.p., perchè nessuna risposta era stata data alla richiesta di applicare la riduzione del rito abbreviato condizionato i cui presupposti erano stati ingiustamente disattesi sia dal Giudice dell’udienza preliminare sia dal Tribunale al quale la richiesta era stata rinnovata.
Motivi della decisione

1. Il primo motivo di ricorso è infondato, perchè la sentenza impugnata ha dato congrua risposta alle doglianze difensive, avendo in particolare dato rilievo al certo riconoscimento effettuato dalla persona offesa (previa giustificazione, in ragione dello stato di agitazione conseguente all’aggressione subita, del margine di tempo intercorso tra il fatto e il riconoscimento). Per implicito sono stati disattesi, in quanto irrilevanti, i rilievi difensivi mossi con l’appello, anche in ordine al giudizio di sola similitudine della felpa indossata da uno dei rapinatori con quella ritrovata in un bidone sotto casa dell’imputato, felpa che la Corte di merito ha rammentato essere stata riconosciuta dall’imputato come sua ed in relazione alla quale ha formulato considerazioni di ordine logico (in quanto pulita, "profumata") che il ricorrente non critica e che quindi conserva il suo valore indiziario utile per pervenire al convincimento che tale felpa corrispondesse a quella indossata dal rapinatore, in tal modo saldando il riconoscimento effettuato con certezza dal teste con tale ulteriore dato probatorio. Nè la Corte territoriale ha trascurato di considerare gli altri elementi risultanti dalle produzioni difensive conseguenti alle indagini effettuate nei confronti dal minore B.F.P. con considerazioni che, in quanto non manifestamente illogiche, non possono essere oggetto di censura in questa sede.

2. Anche il secondo motivo di ricorso è infondato, perchè la sentenza impugnata ha dato conto dell’avvenuta acquisizione delle produzioni difensive consistite nei verbali di perquisizione nel domicilio di B. e di interrogatorio dello stesso. Ne ha analizzato il contenuto ed ha giustificato il convincimento della sua inattendibilità nella parte in cui aveva affermato di non conoscere il suo complice, al rilievo che "nessuno va a fare una rapina in compagnia di uno sconosciuto", massima di esperienza di comune appressamento che oltretutto il ricorrente non censura. In tal modo per implicito ha giustificato anche il convincimento di inutilità di procedere a nuova audizione di B., avendo ritenuto evidente la sua intenzione di "coprire il maggiorenne F.". 3. Il terzo motivo di ricorso è fondato perchè la sentenza nulla dice, neppure nella parte espositiva, in ordine alla rinnovata richiesta di riduzione per il rito abbreviato, richiesta tempestivamente effettuata in sede di udienza preliminare e ripetuta anche dinanzi al Tribunale ed espressamente proposta con il terzo motivo di appello. Poichè la richiesta di rito abbreviato era condizionata, la valutazione relativa compete al giudice di merito, sicchè l’annullamento va disposto con rinvio alla Corte di appello di Reggio Calabria che, nella libertà di decisione propria del giudice rimedio, ponga rimedio alla rilevata omissione.
P.Q.M.

Annulla con rinvio la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Reggio Calabria, per nuovo giudizio sul punto. Rigetta nel resto il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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