Cons. Stato Sez. IV, Sent., 04-05-2011, n. 2671 Amministrazione Pubblica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La sentenza di primo grado accogliendo il ricorso promosso dall’odierno appellato ha condannato il Ministero appellante al pagamento in favore di quest’ultimo della somma di euro 4.000,00 per risarcimento del danno esistenziale da esso patito.

E ciò per averlo illegittimamente convocato alle armi con cartolina precetto notificata il 14 marzo 2003, con ordine di presentarsi in caserma il 19 successivo, pur avendo egli ottenuto in via giudiziaria l’annullamento di un precedente diniego di dispensa dal servizio di leva, con sentenza dello stesso giudice di primo grado, n.14736/2002, passata in giudicato; con il conseguente esaurimento del potere di procedere al suo arruolamento.

Ad avviso del giudice di primo grado, nella fattispecie, il danno esistenziale consisterebbe nel pregiudizio al normale benessere della persona stessa; che viene leso, nella fattispecie, dallo "stato di angoscia e stress che può certamente essere causa di reale sofferenza, pur senza degenerare in forma patologiche….., non immeritevole di tutela, in quanto pregiudizievole…..di valori propri della persona umana".

Ad avviso del primo giudice quindi " il danno in questione…..non ha bisogno di prova specifica, essendo in via presuntiva sufficientemente sicuro…. che il ricorrente….. ha vissuto certamente un periodo, pur breve, fatto di ore di angoscia e/o di grave tensione nervosa. Provocato da un atto sicuramente illecito….e con colpa imputabile alla P.A., apparendo frutto di inammissibile errore l’aver riattivato una procedura di avvio alle armi un mese dopo aver avuto la notifica di una sentenza del giudice amministrativo che sanciva l’avvenuta consumazione del relativo potere".

L’amministrazione con l’appello in esame chiede la riforma della sentenza impugnata ravvisandovi l’inadeguata valutazione dei fatti in relazione al brevissimo periodo intercorso tra la notifica della cartolina in data 14 marzo 2003 e la data e l’ora, successive di cinque giorni (il 19 marzo, h.12) in cui il ricorrente avrebbe dovuto presentarsi in caserma; prima della quale è però intervenuto il decreto cautelare provvisorio di sospensione di tale obbligo.

Da quanto sopra si ricava, quindi, che il primo giudice non ha condotto alcuna indagine in ordine all’effettiva esistenza del danno (esistenziale) lamentato dal ricorrente, ritenendo sufficiente poter affermare che esso è "in via presuntiva sufficientemente sicuro".

Il collegio, con il favore della giurisprudenza prevalente, non ritiene di condividere l’avviso secondo il quale il risarcimento del danno esistenziale non abbia bisogno di prova specifica.

Se infatti può apparire legittimo il ricorso alle presunzioni semplici ai sensi degli artt. 2727 e 2729 Cod. civ. ai fini dell’astratta idoneità causale della condotta dell’amministrazione a determinare tale tipo di danno, non può però essere omesso l’accertamento circa la condizione del soggetto su cui tale condotta potrebbe aver inciso negativamente ed effettivamente.

Occorre cioè che il danneggiato dimostri i concreti cambiamenti che l’illegittimo comportamento della p.a. abbia peggiorativamente arrecato alla sua integrità psicofisica, ledendo interessi di rango costituzionale riguardanti la sua persona (CdS, Sez. V; 28 maggio 2010 n.3397).

Così, rispetto alla fattispecie in esame, era necessario che il danneggiato avesse fornito concrete indicazioni utili a comprovare quale sfera della sua persona l’assolvimento del servizio di leva avrebbe pregiudicato, con riferimento, in particolare, alla sua vita di relazione (ad es. per essere il capo di una famiglia monoreddito ovvero impegnato nell’assistenza di famigliari handicappati) ovvero alle sue condizioni di lavoro (ad es. per essere lavoratore autonomo o subordinato).

D’altra parte, in mancanza di allegazioni sulla natura e le caratteristiche del danno esistenziale, non è possibile al giudice neppure la liquidazione in forma equitativa, perché questa, per non trasmodare nell’arbitrio, necessita di parametri a cui ancorarsi. (T.A.R. Liguria Genova, sez. II, 01 luglio 2010, n. 5498).

Né la sentenza impugnata ha considerato che la sofferenza provocata al ricorrente non solo è stata comunque di brevissima durata (cinque giorni), ma si è profilata da subito di carattere transitorio, potendo il ricorrente ben comprendere che la sua nuova chiamata all’armi era stata il frutto di un evidente errore dell’Amministrazione, i cui effetti, proprio perché tale, sono stati infatti immediatamente sospesi con l’anzidetto decreto cautelare urgente.

L’appello dell’Amministrazione in definitiva deve essere accolto, con la conseguente riforma della sentenza impugnata.

Per effetto di tale esito le spese di entrambi i gradi del giudizio possono esse compensate.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata,respinge il ricorso dell’appellato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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