Cons. Stato Sez. IV, Sent., 04-05-2011, n. 2670 Concorsi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il sig. C. ha partecipato al concorso, per l’anno 2006, indetto per l’assunzione di allievi Carabinieri effettivi in ferma quadriennale, riservato ai volontari delle Forze Armate ad esito del quale veniva giudicato non idoneo con il provvedimento impugnato in primo grado, per il "mancato possesso del profilo attitudinale richiesto per prestare servizio quale carabiniere".

Tale esito negativo è stato impugnato quindi, con ricorso al T.a.r. del Lazio che lo ha respinto con la sentenza in epigrafe adottata in forma semplificata ex art.26 legge n.1034/1971, integrato dall’art.9 legge n.205/2000

Propone appello il sig. C. chiedendo la riforma della sentenza di primo grado contestandone gli argomenti riguardanti, essenzialmente, il difetto di motivazione del giudizio di "non idoneità".

All’udienza odierna del 12 aprile 2011 la causa è stata chiamata e trattenuta in decisione.

L’appello è infondato.

Il giudice di primo grado è pervenuto all’esito contestato osservando, sulla base della documentazione prodotta in giudizio dall’Amministrazione intimata a seguito di ordinanza collegiale istruttoria, che "il provvedimento impugnato risulta legittimo, siccome basato su un presupposto di fatto risultato confermato dalla documentazione prodotta in giudizio dall’Amministrazione e richiamata nel provvedimento impugnato che risulta, quindi, motivato per relationem"

Tale documentazione è composta in particolare;

dal modulo risposta (test) questionario di personalità MMPI2

dal modulo risposta test.di intelligenza Scala 2A;

dal modulo risposta test di comprensione TCB1;

dal modulo risposta test di attenzione ATN2;

dalla relazione psicologica dell’Ufficiale psicologo;

dalla scheda di valutazione;

dal verbale della Commissione attitudinale.

Dalla relazione psicologica redatta dall’Ufficiale psicologo e dalla scheda di valutazione redatta dall’Ufficiale perito selettore, sono emersi profili, attinenti all’area comportamentale e all’area dell’assunzione del ruolo, di "insufficiente" con l’ammissione alla ferma quadriennale dei Carabinieri effettivi.

Nei test a punteggio il sig. C. ha poi riportato nel complesso risultati piuttosto bassi; nel test ATN2 punti 111/296; nel test Scala 2° punti 36/46; nel test.TCB1 punti 18/30.

Assume tuttavia il sig. C. con il primo motivo d’appello che la documentazione posta a disposizione del primo giudice dal Comando generale dell’Arma dei Carabinieri fosse incompleta, non essendo stati depositati né richiesti dal primo giudice, i quesiti inseriti nei singoli test, in assenza dei quali non potrebbe essere possibile risalire al giudizio di "non idoneità".

A tal riguardo l’Arma ha fatto presente con la nota di trasmissione della suddetta documentazione che con "Riguardo ai libretti contenenti i quesiti che compongono i singoli test, si ritiene doveroso rappresentare che tali strumenti sono costantemente utilizzati sia in ambito diagnostico, sia per la selezione del personale (non soltanto in ambito militare) e vengono somministrati nelle procedure concorsuali…….."

Con riferimento ai quesiti che compongo i test è dunque corretto osservare che si tratta di strumenti standardizzati e scientificamente validati, utilizzati in modo non discriminatorio, e contemplati, in particolare, dall’art.53, comma 6 del d.lgs. 198/1995, nonché condotti sulla base di quanto stabilito dalle "norme tecniche" approvate con determinazione del Direttore del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento del Comando Generale dell’Arma del Carabinieri n.205/30 del 7 settembre 2005.

La censura del difetto di motivazione del provvedimento impugnato va quindi respinta, non potendosi ritenere alla stregue di quanto sopra chiarito che i detti quesiti non siano stati idonei ad evidenziare, attraverso le risposte ad essi date dal ricorrente, il profilo attitudinale del candidato.

D’altra parte ove la censura debba intendersi riferita alla scelta dei quesiti, pare evidente che ricorre l’ipotesi di un sindacato di merito sul’azione amministrativa del tutto inammissibile, come noto, in questa sede essendo tale scelta connotata da alta discrezionalità.

Con il secondo motivo parte appellante si riferisce nuovamente al giudizio d’idoneità attitudinale attenuto nel Gennaio del 2000 in un precedente concorso indetto dall’Amministrazione della Difesa, con il cui esito evidenzierebbe una contraddizione con il giudizio di "non idoneità" qui contestato.

Al riguardo il collegio non può che ribadire che le valutazìonì attitudinali vengono effettuate esclusivamente sulla scorta delle prove di protocollo che i candidati producono durante la selezione e non sono basate su precedenti.

Nel caso specifico, sono emersi gli elementi evidenziati nella "relazione psicologica" e nella "scheda di valutazione", in misura tale da far ritenere il candidato non è idoneo al servizio nell’Arma.

Il precedente giudizio di idoneità, del resto, è stato conseguito come detto,nel Gennaio del 2000; cioè.più di 6 anni prima dell’attuale giudizio in contestazione e quindi ad una "distanza temporale tale da consentire una modifica in pejus dell’esito dell’accertamento.

Inoltre l’ìdoneìtà attitudinale a prestare servizio nella Marina Militare a cui il ricorrente si riferisce non rappresenta elemento di utilità al fine dell’ottenimento delle stesso giudizio per l’Arma dei Carabinieri, atteso che, quest’ultima, oltre ad essere una Forza Armata con

prerogative e compiti esclusivi e specificatamente riferiti anche ai compiti di Polizia Militare è altresì una Forza di Polizia con compiti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza; quindi, i due giudizi vanno tenuti distinti e soprattutto fanno riferimento a profili non equiparabili e non sovrapponibili; quindi, aver prestato -servizio militare in una Forza Annata diversa dall’Arma dei Carabinieri, seppur con ottimi risultati e apprezzamenti, non costituisce, sic et simpliciter, requisito per il passaggio al ruolo di Carabiniere effettivo.

L’appello in conclusione deve essere respinto

Le spese del giudizio possono essere compensate non avendo l’Amministrazione intimata prodotto scritti difensivi
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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