Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 09-03-2011) 04-05-2011, n. 17245

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza in data 23.12.2009 il Tribunale di Crema condannava il cittadino tunisino A.A. alla pena di giorni venti di arresto ed Euro 100,00 di ammenda per la contravvenzione di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 6, comma 3, commessa in data 12.2.2008.

Il giudice riteneva che il reato de quo poteva essere commesso anche dal cittadino straniero non regolare sul territorio dello Stato.

Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale della Repubblica di Brescia per violazione di legge.

Secondo il ricorrente, dopo la modifica del testo dell’art. 6, comma 3, ad opera della L. 15 luglio 2009, n. 94, si doveva ritenere che il reato sussiste solo nell’ipotesi in cui lo straniero non esibisca entrambe le categorie dei documenti indicati nel testo di legge, e cioè i documenti di identificazione e i documenti di soggiorno.

Quindi il reato non poteva essere commesso dallo straniero clandestino che ovviamente non è in possesso del permesso o della carta di soggiorno.

Il ricorrente ha quindi chiesto l’annullamento della sentenza impugnata con assoluzione dell’imputato perchè il fatto non è più previsto dalla legge come reato.
Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.

Il testo del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 6, comma 3, come modificato dalla legge n. 94/2009, rende punibile della violazione prevista in detta norma solo lo straniero regolare nel territorio dello Stato, poichè solo allo straniero che ha ottenuto il permesso o la carta di soggiorno può essere imposto di ottemperare all’ordine di esibizione, oltre che di un documento d’identità, anche del documento attestante la sua regolare presenza nel territorio dello Stato.

La congiunzione "e" inserita tra le due categorie di documenti – quelli che consentono l’identificazione e quelli che attestano la regolare presenza nel territorio dello Stato – rende obbligata l’interpretazione che il reato de quo può essere commesso solo dallo straniero in possesso del permesso o della carta di soggiorno, poichè è all’evidenza illogico pretendere che uno straniero, clandestino in Italia, debba esibire un documento che per definizione non ha. Per il disposto dell’art. 2 c.p., comma 2 il fatto commesso dall’imputato – che non ha esibito ai Carabinieri senza giustificato motivo il passaporto o altro documento d’identità – non è più punibile, a seguito della suddetta modifica del testo di legge, e quindi la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perchè il fatto non è più previsto dalla legge come reato.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnato poichè il fatto non è previsto dalla legge come reato.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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