Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto Sent. n. 550/09

Avviso di Deposito

del

a norma dell’art. 55

della L. 27 aprile

1982 n. 186

Il Direttore di Sezione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, seconda Sezione, con l’intervento dei signori magistrati:

Giuseppe Di Nunzio Presidente

Marco Morgantini Primo Referendario

Brunella Bruno Referendario, relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sui ricorsi:

1) n.13 del 1996 proposto da Zanella Guido , rappresentato e difeso dagli Avv.ti Annamaria Tassetto e Franco Zambelli, con elezione di domicilio presso lo studio dei difensori, in Mestre, via Cavallotti, n.22;

CONTRO

Il Comune di Venezia, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Guido Gidoni, M. Morino, Maurizio Ballarin e Giuseppe Venezian con elezione di domicilio presso la Civica Avvocatura nella sede minicipale ;

per l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione

* del provvedimento del Comune di Venezia – Assessorato all’Edilizia Privata – del 30.10. 1995, prot. n. 95/11895/504, con il quale si ordina la demolizione di opere asseritamente abusive;
* del rapporto dell’Ufficio Vigili Urbani del 27.09.1995;
* del parere della Commissione Edilizia del 26.10.1995;
* di ogni altro atto presupposto, inerente e conseguente, procedimentale e/o finale;

2) n. 15 del 1996 proposto da Zanella Guido, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Annamaria Tassetto e Franco Zambelli, con elezione di domicilio presso lo studio dei difensori, in Mestre, via Cavallotti, n.22;

CONTRO

Il Comune di Venezia, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Guido Gidoni, M. Morino, Maurizio Ballarin e Giuseppe Venezian con elezione di domicilio presso la Civica Avvocatura nella sede municipale ;

per l’annullamento

* del provvedimento del Comune di Venezia – Ufficio Tecnico Edilizia Privata- del 19.10.1995, prot. n. 95/3833, prot. gen. 95/40909, afferente domanda di concessione in sanatoria ;
* del rapporto dei Vigili Urbani del 27.09.1995;
* di ogni altro atto presupposto, inerente e conseguente, procedimentale e/o finale;

Visti i ricorsi notificati il 29.12.1995 e depositati presso la Segreteria il 3 gennaio 1996 , con i relativi allegati;

visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Venezia, depositati il 19/01/1996;

viste le memorie prodotte dalle parti;

visti gli atti tutti di causa;

uditi, alla pubblica udienza del 19 febbraio 2009, relatore il Referendario Dott.ssa Brunella Bruno, i procuratori delle parti come da verbale d’udienza.

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

Con ricorso iscritto al n. 13/1996 il Signor. Zanella Guido, proprietario di un’area sita in Cà Savio (VE), agisce in giudizio avverso l’ordinanza di demolizione di opere abusive consistenti nella installazione di un manufatto ad uso W.C., nella recinzione di un terreno di circa 6000 mq, nella messa in opere di un cancello scorrevole, impugnando:

* il provvedimento del Comune di Venezia – Assessorato all’Edilizia Privata – del 30.10. 1995, prot. n. 95/11895/504 con cui viene disposta la demolizione;
* il rapporto dei Vigili Urbani del 27.09.1995 ed il parere della Commissione Edilizia del 26.10.1995, atti non conosciuti e per i quali il ricorrente formula riserva di proposizione dei motivi aggiunti.

Avverso l’ordinanza di demolizione vengono proposti una serie di motivi di ricorso afferenti alla violazione dei principi del giusto procedimento sub specie mancata comunicazione di avvio del procedimento e violazione delle regole sulla partecipazione procedimentale ed alla incompetenza del Direttore di settore ad adottare il provvedimento impugnato in base alla normativa all’epoca vigente.

Vengono, inoltre, addotti i seguenti ulteriori motivi di ricorso:

* Violazione dell’art. 841 c.c.. Violazione dell’art. 7 del D.L. 23.01.1982 n.9. Violazione dell’art. 76 della LR n.61 del 1985. Violazione dell’art. 4 del D.L. n.398 del 1993 convertito in L. 493 del 1993 come modificato dal D.L. 498 del 1995. Violazione ed erronea interpretazione degli artt. 91, 92 e 94 della LR 61 del 1985. Eccesso di potere per difetto ed erroneità dei presupposti. Travisamento dei fatti. Sviamento di potere. Carenza di motivazione. Violazione dell’art. 3 della L. 241 del 1990.
* Violazione ed erronea interpretazione sotto altro profilo dell’art. 92 della L.R. n. 61 del 1995. Violazione dell’art. 841 c.c.. Eccesso di potere per difetto ed erroneità dei presupposti. Per sviamento. Per illogicità e contraddittorietà. Per carenza di motivazione. Violazione dell’art. 3 della L. 241 del 1990.

L’Amministrazione comunale si è costituita in giudizio per resistere al gravame.

Con ordinanza n. 185/2006 il Tribunale ha accolto la domanda di sospensione dell’ordinanza di demolizione.

Il 19/01/2009 è stata depositata la rinuncia al mandato degli Avv.ti del Comune di Venezia in ragione dell’istituzione, con la L.R. n.11 del 1999 del Comune di Cavallino-Treporti il quale, ai sensi dell’art 3 della suddetta legge, subentra in tutte le situazioni giuridiche attive e passive del Comune originario.

Con istanza del 22 gennaio 2009, depositata il 23/01/09, il ricorrente ha chiesto la declaratoria di parziale cessazione della materia del contendere, limitatamente alla parte del provvedimento impugnato con cui è stata ordinata la demolizione del manufatto ad uso WC, a motivo dell’avvenuta rimozione dello stesso ad opera del ricorrente.

Con il ricorso n.15/1996, il Signor Zanella ha impugnato anche il provvedimento del Comune di Venezia – Ufficio tecnico edilizia privata – prot. n. 95/3833 prot. gen. n. 95/40909 del 19.10.1995, avente ad oggetto la domanda di concessione in sanatoria con la quale si comunicava alla precedente proprietaria dell’area (Ditta Riguto Franca) che “visto il rapporto dei vigili urbani in data 27.09.1995, dal quale si evince che lo stato dei luoghi non corrisponde a quanto oggetto della domanda presentata in data 17.03.1995 pari protocollo, (….) l’istanza in oggetto viene archiviata”.

In relazione al suddetto provvedimento vengono formulati diversi motivi di ricorso attinenti, essenzialmente, alla violazione dei principi sul giusto procedimento, all’eccesso di potere per carenza di motivazione e falsità dei presupposti, alla violazione della procedura con riferimento, tra l’altro, alla asserita mancata acquisizione del parere della Commissione edilizia (ovvero Commissione di Salvaguardia) nell’ambito del procedimento avente ad oggetto la concessione in sanatoria richiesta in data 17.03.1995.

L’Amministrazione comunale si è costituita in giudizio per resistere al gravame.

Il 19/01/09 è stata depositata, anche in relazione a questo ricorso, la rinuncia al mandato degli Avv.ti del Comune di Venezia in ragione dell’istituzione del Comune di Cavallino-Treporti e del subentro di quest’ultimo in tutte le situazioni giuridiche attive e passive del Comune originario.

All’udienza del 19.02.2009 i ricorsi venivano trattenuti per la decisione.

DIRITTO

1. Preliminarmente il Collegio dispone la riunione dei giudizi per deciderli con un’unica sentenza, attesa l’evidente connessione soggettiva e, parzialmente, anche oggettiva.

2. Sempre in via preliminare, va osservato che i difensori del Comune di Venezia hanno dichiarato di rinunciare al mandato, poiché, con l.r.11/99 è stato istituito il Comune di Cavallino-Treporti il quale, giusta art.3 l.r. cit., subentra in tutte le situazioni giuridiche attive e passive del Comune di origine e, per l’effetto, anche nella presente vertenza, la quale involge questioni relative ad immobili siti nel territorio del Comune di nuova istituzione.

2.1 Ad avviso del Collegio ciò non comporta, peraltro, l’interruzione del giudizio, poiché l’art. 24, I comma, della l. 6 dicembre 1971 n.1034, il quale ne disciplina l’applicazione al processo amministrativo, si riferisce esclusivamente alle parti private e non a quelle pubbliche, per cui la fattispecie della successione tra enti pubblici risulta tuttora disciplinata dall’art. 92 r.d. 17 agosto 1907, n. 642, in forza del quale la morte o il cambiamento di stato di una delle parti non sospende il processo amministrativo.

2.3 D’altro canto, la rinuncia al mandato non determina per tale l’interruzione, né produce comunque effetti nei confronti dell’altra parte sino alla sostituzione del difensore (art. 85 c.p.c.).

3. In ordine all’istanza avanzata della difesa del ricorrente in relazione al ricorso n.13/1996 volta ad ottenere la dichiarazione della parziale cessazione della materia del contendere limitatamente all’ordine di demolizione del manufatto ad uso WC, a motivo dell’avventa rimozione di tale manufatto ad opera dello stesso ricorrente, il Collegio ritiene opportuno evidenziare quanto segue.

3.1 La suddetta richiesta non si presta ad essere esaudita, giacché, ai termini dell’art. 23 della Legge 6 dicembre 1971 n.1032, la cessazione della materia del contendere implica l’eliminazione ex tunc dell’atto impugnato “in modo conforme all’istanza del ricorrente” con conseguenziale caducazione di tutti gli effetti medio tempore prodottisi e con il pieno ed integrale soddisfacimento delle pretese attoree. Sebbene con l’ordinanza 185/1996 questo Tribunale abbia accolto la domanda di sospensione dell’efficacia del provvedimento con il quale il Comune di Venezia ha ordinato la demolizione delle opere asseritamente abusive, l’avvenuta rimozione del manufatto in argomento ad opera del ricorrente non appare, alla luce della sopracitata disposizione, idonea a comportare cessazione della materia del contendere. Ne deriva che questo giudicante non può ritenere sussistenti gli estremi di tale figura processuale, potendo soltanto inferire dall’istanza formulata in merito dal ricorrente la volontà di rinunciare parzialmente alla prosecuzione del presente giudizio e di manifestare, quindi, la sopravvenuta carenza di interesse alla definizione del gravame in parte de qua.

Pertanto, il ricorso n. 13/1996 deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse limitatamente alla parte relativa al manufatto di mt. 1,55 X 1,95 X 2,50 di altezza ad uso W.C., costituente uno degli oggetti dell’ordinanza di demolizione impugnata.

4. Il Collegio rileva, ancora, la necessità, ai fini del decidere, di acquisire agli atti ulteriore documentazione e, segnatamente:

* il rapporto dei Vigili Urbani del 27.09.1995 dal quale si evincerebbe la non corrispondenza dello stato dei luoghi con quanto oggetto della domanda di concessione in sanatoria presentata il 17.03.1995 dall’allora proprietaria dell’area , Sig.ra Rigutto Franca;
* il parere della Commissione edilizia del 26.10.1995;
* una relazione dettagliata, comprensiva di ogni dato e/o elemento utile e/o necessario, in ordine ai procedimenti che si sono conclusi, rispettivamente, con l’archiviazione della domanda di concessione in sanatoria e con l’adozione dell’ordinanza di demolizione.

In considerazione del subentro del Comune di Cavallino-Treporti al Comune di Venezia in forza della l.r. 11/99, il Collegio, pur rilevando e ribadendo quanto sopra esposto al punto 2, reputa opportuna, allo scopo di favorire una celere acquisizione della documentazione necessaria per l’eventualità in cui sia già avvenuta la trasmissione dei fascicoli dal Comune di Venezia al Comune di Cavallino-Treporti, la comunicazione della presente decisione anche a quest’ultimo, per gli adempimenti di competenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Seconda Sezione, disposta la riunione dei ricorsi di cui in premessa:

* dichiara parzialmente improcedibile il ricorso 13/1996 per sopravvenuta carenza di interesse, nei termini di cui in motivazione;
* ordina al Comune di Venezia di produrre la documentazione di cui alla parte motiva, in triplice copia, entro il termine di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla comunicazione in forma amministrativa della presente decisione o dalla notifica della stessa a cura della parte più diligente;
* dispone la comunicazione della presente decisione anche al Comune di Cavallino-Treporti ai fini di cui in motivazione.

Rinvia ogni ulteriore statuizione, inclusa quella relativa alle spese, all’udienza pubblica del 9 luglio 2009..

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia, in Camera di Consiglio, il 19 febbraio 2009.

Il Presidente L’Estensore

Il Segretario

DECRETO DEPOSITATO IN SEGRETERIA

il……………..…n.………

Art. 26, L. 6/12/1971, n. 1034

così come modif. art. 9 L. 205/00

Il Direttore della Seconda Sezione

T.A.R. Veneto – II Sezione n.r.g. 13/96 e 15/96

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it

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