Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 02-03-2011) 04-05-2011, n. 17224 Aggravanti comuni danno rilevante

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Torino confermava la sentenza in data 04-4-2005, appellata dall’imputato, con la quale il locale Tribunale aveva dichiarato U.B. colpevole dei reati, uniti ex cpv. art. 81 c.p., di resistenza al personale della Polizia di Stato, che stava eseguendo un controllo (capo A: art. 337 c.p.) e di lesioni aggravate in danno dell’Assistente D.M.G. (capo B: artt. 582 e 585 c.p., art. 576 c.p., n. 1 e art. 61 c.p., n. 2), condannandolo, con le attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva e all’aggravante delle lesioni e la diminuente del rito, alla pena di mesi otto di reclusione.

Propone ricorso per cassazione il prevenuto, lamentando col primo motivo il vizio di motivazione sotto il profilo dell’attribuzione di un’aggressione a un soggetto definito "bloccato" dalla stessa P.G. e della mancata valutazione della sproporzionata reazione della P.G., rilevante come atto arbitrario, alla iniziale condotta del prevenuto.

Con un secondo motivo il ricorrente deduce che la Corte di merito, considerando la contestata recidiva reiterata specifica infraquinquennale come ostativa a un giudizio di comparazione delle circostanze più favorevole di quello della mera equivalenza, ha illegittimamente applicato la sopravvenuta norma peggiorativa di cui all’art. 69 c.p., comma 4 a fatti anteriori alla sua entrata in vigore.
Motivi della decisione

Il primo motivo di ricorso è privo di pregio.

Con esso, invero, il ricorrente pretende in sostanza di fornire una propria lettura delle risultanze processuali diversa da quella logicamente offerta dalla Corte di merito, che ha chiarito che il prevenuto mise subito in essere una condotta di spintonamento seguito da breve fuga e, raggiunto dal personale di polizia, reagì violentemente con calci e pugni, determinando una inevitabile risposta energica degli operanti, che alla fine riuscirono a bloccarlo.

Fondato è invece il secondo motivo di ricorso, avendo effettivamente la Corte di merito affermato che la recidiva reiterata specifica infraquinquennale non consentiva "che una valutazione di mera equivalenza con le riconosciute attenuanti generiche", dando così illegittima applicazione retroattiva al divieto di prevalenza di cui all’art. 69 c.p., comma 4, entrato in vigore successivamente ai fatti di causa, verificatisi il 17 febbraio 2005.

La sentenza impugnata deve essere, pertanto, annullata con rinvio limitatamente al giudizio di comparazione delle circostanze, che deve essere effettuato alla stregua della disciplina anteriore all’introduzione del divieto predetto.
P.Q.M.

annulla la sentenza impugnata limitatamente al giudizio di comparazione delle circostanze e rinvia ad altra sezione della Corte d’appello di Torino per nuovo giudizio sul punto. Rigetta nel resto il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *