Cons. Stato Sez. V, Sent., 04-05-2011, n. 2658 Contratti

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

può pronunciarsi sentenza breve, essendo palese che:

– si trattava di concessione e non di appalto;

– l’impresa attuale appellante non aveva partecipato alle prime due fasi della gara, mentre, nella terza, vi aveva preso parte ma senza prestare la doverosa cauzione, donde una prospettabile sua carenza d’interesse;

– le condizioni di gara e di contratto erano analoghe a quelle della diretta procedura negoziale in questione;

– il ricorso di primo grado era tardivo ed irricevibile;

– l’impresa non aveva titolo alla notificazione individuale;

– gli impianti I. posti sul territorio comunale erano privi della necessaria autorizzazione;

– il contratto risulta stipulato da oltre un anno ed in avanzato stato di esecuzione;

– nell’appello non si ravvisano domande inerenti al contratto.

Conclusivamente, l’appello va respinto, con spese ed onorari del giudizio di seconda istanza liquidati come in dispositivo, secondo il principio della soccombenza.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione V, respinge l’appello (ricorso n. 1916/2011) e condanna la I., appellante, a rifondere al Comune di Pieve Emanuele, appellato, le spese e gli onorari del secondo grado processuale, liquidati in complessivi euro duemila/00, oltre ai dovuti accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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