Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 17-02-2011) 04-05-2011, n. 17220

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

to TITO Antonio, il quale ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il Tribunale di Palermo, con ordinanza del 10.6.2010, rigettava l’istanza di riesame proposta nell’interesse di T.G. avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal G.I.P. di quello stesso Tribunale in data 18.5.2010, avente ad oggetto un’area di circa 3.000 mq., sita in (OMISSIS), sulla quale era stata rilevata la presenza "di una non indifferente quantità di rifiuti costituiti da materiali da demolizioni provenienti da una ripetuta attività di scarico, che risultavano in parte spianati sul terreno ed in parte ancora da spianare".

La misura di cautela reale era stata adottata in relazione al reato di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 3, (realizzazione di una discarica non autorizzata).

Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso il difensore del T., il quale ha eccepito la insussistenza del fumus del reato ipotizzato.

Secondo la prospettazione difensiva, infatti, sull’area sequestrata non erano stati rinvenuti rifiuti abbandonati alla rinfusa, bensì esisteva un cantiere con lavori in corso per la realizzazione di un opificio artigianale. La permanenza sul luogo di rifiuti era determinata proprio dall’esistenza del cantiere, "in attesa della prosecuzione e definizione dei lavori, all’esito dei quali tutti i rifiuti prodotti dalle attività di sbancamento e costruzione sarebbero stati conferiti in discarica".

Non sarebbe ravvisabile, pertanto, quel "tendenziale carattere di definitività" che la giurisprudenza richiede affinchè possa configurarsi la realizzazione di una discarica abusiva.

Il ricorso deve essere rigettato, perchè infondato.

Alla stregua della giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte Suprema, nei procedimenti incidentali aventi ad oggetto il riesame di provvedimenti di sequestro, "l’accertamento della sussistenza del fumus commissi delicti va compiuto sotto il profilo della congruità degli elementi rappresentati, che non possono essere censurati in punto di fatto, per apprezzarne la coincidenza con le reali risultanze processuali, ma che vanno valutati così come esposti, al fine di verificare se essi consentono di sussumere l’ipotesi formulata in quella tipica. Il Tribunale, dunque, non deve instaurare un processo nel processo, ma svolgere l’indispensabile ruolo di garanzia, tenendo nel debito conto le contestazioni difensive sull’esistenza della fattispecie dedotta ed esaminando sotto ogni aspetto l’integralità dei presupposti che legittimano il sequestro" (Cass., Sez. Un., 29.1.1997, n. 23, rie. P.M. in proc. Bassi e altri).

Nella fattispecie in esame – nei limiti del procedimento incidentale – a fronte degli elementi rappresentati dall’accusa e delle contestazioni difensive, il Tribunale ha dato conto dell’avvenuto accertamento di scarichi progressivi nell’area sequestrata di rifiuti misti, seppure non pericolosi (materiali provenienti dalla demolizione di abitazioni, asfalto, pezzi di armadi e di porte in legno, plastica e tubi di ferro).

Il compiuto accertamento circa la sussistenza di tutti i requisiti richiesti dalla legge per la configurabilità del reato di discarica abusiva resta ovviamente demandato al giudice del merito, ma allo stato è sicuramente ravvisabile quanto meno un’attività di abusivo smaltimento di rifiuti, sanzionata dal D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 1. Lo spianamento dei materiali scaricati e depositati alla rinfusa, effettuato in commistione con brecciame e finalizzato all’innalzamento del piano di campagna del suolo, deve essere valutato, infatti, alla stregua delle previsioni del D.Lgs. n. 152 del 2006, lett. D12, allegato B), ove alla nozione di "deposito permanente" è sicuramente assimilabile l’attività di spandimento sul suolo di materiali di risulta a fini di livellamento di un terreno, in quanto la stessa è evidentemente destinata a conferire definitività al deposito dei rifiuti in precedenza effettuato (vedi Cass., Sez. 3^, 9.3.2010, n. 9252).

Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE visti gli artt. 127 e 325 c.p.p., rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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