Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 17-02-2011) 04-05-2011, n. 17218 Opera dell’ingegno cinematografica e televisiva

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

lberto Michele, il quale ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
Svolgimento del processo

La Corte di appello di Roma, con sentenza del 27.1 0.2009, confermava la sentenza 3.3.2006 del Tribunale monocratico di quella città, che aveva affermato la responsabilità penale di C.X. in ordine al reato di cui:

– alla L. n. 633 del 1941, art. 171-ter, per avere abusivamente detenuto per la vendita a 5.000 porta-cellulari illecitamente riproducenti le immagini stampate dei personaggi di "Hello Kitty" e "Pokemon" destinate al circuito cinematografico e televisivo (acc. in (OMISSIS));

e, riconosciute circostanze attenuanti generiche e l’attenuante di cui all’art. 62 c.p., n. 4, lo aveva condannato alla pena di mesi tre di reclusione ed Euro 1.500,00 di multa, concedendo i doppi benefici.

La Corte di merito, in particolare, condivideva le argomentazioni del giudice di primo grado secondo le quali:

"L’immagine stampata sui porta-cellulari costituisce un’abusiva riproduzione di un’opera dell’ingegno destinata al circuito cinematografico e televisivo ai sensi della L. n. 633 del 1941, art. 171 ter, comma 1, lett. a) e di tali abusive riproduzioni è vietata anche la detenzione per la vendita (art. 171-ter, comma 1, lett. c, della legge citata).

Deve ritenersi, infatti, che il concetto di "riproduzione" di cui all’art. 171-ter ricomprenda qualsiasi modalità di sfruttamento delle immagini o dei suoni tutelati, anche se non realizzato mediante supporti quali videocassette, musicassette, DVD età, in quanto l’elencazione di carattere esemplificativo delle condotte punite ("duplica, riproduce, trasmette, diffonde in pubblico") vale ad impedire qualsiasi sfruttamento non autorizzato di opere dell’ingegno nel campo dei prodotti audiovisivi. Sempre sul piano della qualificazione giuridica del fatto, corretta è anche la contestazione dell’art. 171-ter, comma 2, lett. b), in quanto è emerso dall’istruttoria che l’imputato, presso i locali perquisiti dalla Guardia di Finanza, esercitava l’attività di commercializzazione in forma imprenditoriale".

Avverso la sentenza della Corte di appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore del C., il quale – sotto il profilo della mancanza e della manifesta illogicità della motivazione – ha eccepito che:

– dovrebbe ritenersi erronea la qualificazione giuridica dei fatti contestati, "in quanto i personaggi Hello Kitty e Pokemon non possono essere considerati un’opera dell’ingegno, soprattutto se applicati ad un oggetto di produzione industriale";

– le previsioni sanzionatorie di cui alla legge L. n. 633 del 1941, art. 171-ter si riferiscono a condotte tipiche dettagliatamente descritte e tutelano beni essenzialmente diversi da disegni che si porrebbero, invece, quali marchi descrittivi e figurativi costituenti oggetto della tutela predisposta dall’art. 474 cod. pen.;

– non sussisterebbe il requisito della "commercializzazione" dei beni in oggetto, essendo essi stati rinvenuti in un deposito e non potendo ritenersi dimostrata la loro destinazione alla vendita.
Motivi della decisione

1. Inconferenti sono le argomentazioni riferite in ricorso all’elemento soggettivo del delitto di ricettazione, mai contestato, ed evidente è la confusione tra le immagini riprodotte sui porta- cellulari in oggetto ed il "marchio", che costituisce il segno distintivo della particolare qualità e originalità dei prodotti messi in circolazione.

2. Il gravame, però, quanto all’applicazione della L. n. 633 del 1941, art. 171-ter, deve essere accolto nei limiti di seguito specificati.

La giurisprudenza di questa Corte (Sezioni Unite, 29.12,2009, n. 49783 e Sez. 3^, 19.10.2007, n. 38721), infatti, ha ritenuto erroneo l’assunto secondo il quale le opere cinematografiche di animazione aventi ad oggetto personaggi dei cartoni animati godrebbero di una doppia protezione, perchè a quella fissata dalla legge per l’opera filmica nel suo complesso si cumulerebbe quella stabilita per i disegni con i quali l’opera stessa è stata realizzata.

E’ stato rilevato, al riguardo, che la tesi della duplice tutela non solo manca di qualsiasi base normativa, ma nemmeno potrebbe fondarsi su una applicazione analogica di altre norme, sia per il divieto di analogia "in malam partem" in materia penale sia per la mancanza delle condizioni di utilizzazione dello "argumentum a simili", data la evidente diversità di ratio legis fra le norme sulla tutela dell’opera cinematografica e quelle sulla tutela dei disegni.

I disegni, in quanto opere dell’ingegno appartenenti ad una specifica categoria, godono della protezione riservata al loro autore, ma, qualora siano stati riversati nella rappresentazione di immagini in movimento, concorrono a dar luogo alla costituzione di un’opera dell’ingegno autonoma e diversa, che la legge individua e protegge come tale, attribuendo il diritto ad un diverso soggetto e con diversi termini di protezione. Ne consegue che il diritto di utilizzazione della nuova opera dell’ingegno costituita dal cartone animato spetta al produttore del film ed ha la durata prevista per le opere cinematografiche; mentre la tutela di ogni diversa ed ulteriore utilizzazione dei disegni spetta al loro autore ed ha la durata prevista per le opere delle arti figurative.

Alla tutela prevista per l’opera cinematografica non può estendersi quella prevista per i disegni, quali singoli elementi di fantasia: le opere dell’arte del disegno e delle arte figurative similari, invero, sono protette dall’art. 2, comma 1, n. 4, della legge sul diritto di autore, mentre le opere dell’arte cinematografica sono indicate e tutelate al successivo n. 6 del medesimo articolo.

I disegni utilizzati per realizzare un cartone animato sono protetti allo stesso modo degli altri disegni coperti dal diritto di autore ed il legislatore – laddove con la L. n. 633 del 1941, artt. 3 e 4 ha attribuito alle opere collettive ed alle elaborazioni di carattere creativo di un’opera preesistente il carattere di una nuova, originale ed autonoma creazione, autonomamente protetta rispetto alle opere originarie – ha voluto ribadire appunto la novità e l’autonomia della nuova opera e della nuova elaborazione, a cui viene data una nuova e distinta protezione (con le sue specifiche caratteristiche) rispetto alle opere preesistenti; mentre, con l’espressione "senza pregiudizio" dei diritti spettanti sulle opere o parti di opere originarie, ha inteso solo confermare che i titolari di queste ultime conservano i loro diritti sulle ulteriori utilizzazioni delle opere originarie, senza però acquistare un diritto anche sulla nuova opera (qualificata come originale).

Il che è appunto quanto si verifica anche nel caso dei cartoni animati: il produttore della nuova opera originale costituita dal cartone animato acquista il diritto sulla stessa e ciò senza pregiudizio dei diritti dell’autore dei disegni, che continua ad avere autonomo diritto di autore per qualsiasi diversa ed ulteriore utilizzazione dei disegni stessi, senza per ciò solo che alla protezione specificamente prevista per il film in sè si aggiunga anche quella prevista per ulteriori utilizzazioni degli elementi con cui è stato realizzato.

3. Nella vicenda che ci occupa la Corte di merito ha erroneamente ravvisato "un’abusiva riproduzione di un’opera dell’ingegno destinata al circuito cinematografico e televisivo", mentre avrebbe dovuto tenere conto – come già si è detto – che le opere dell’arte del disegno sono protette dalla L. n. 633 del 1941, art. 2, comma 1, n. 4.

In tale prospettiva avrebbe dovuto valutare se i disegni dei personaggi dei cartoni animati Hello Kitty e Pokemon riprodotti nella specie sui porta-cellulari possano considerarsi – con puntuale riferimento alle modalità ed alle caratteristiche concrete della loro riproduzione – creazioni figurative tipiche riconducibili all’anzidetto ambito di protezione normativa.

Qualora una verifica siffatta risultasse positiva, poi, il regime sanzionatorio) non è quello fissato dall’art. 171-ter della legge sul diritto di autore, bensì quello di cui all’art. 171, comma 1, lett. a), della stessa legge, che prevede e punisce la condotta illecita di "chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma, … riproduce, trascrive, recita in pubblico, diffonde, vende o mette in vendita o pone altrimenti in commercio un’opera altrui" (un’opera dell’arte del disegno, nel caso in oggetto).

4. La sentenza impugnata non ha valutato la vicenda secondo tali canoni interpretativi e, conseguentemente, deve essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Roma, per nuovo esame alla stregua dei principi di diritto dianzi enunciati.
P.Q.M.

la Corte Suprema di Cassazione, visti gli artt. 607, 615 e 623 c.p.p., annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Roma.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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