T.A.R. Calabria Reggio Calabria Sez. I, Sent., 04-05-2011, n. 384 Edilizia e urbanistica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

erbale;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

I ricorrenti sono proprietari di un terreno sito nel Comune di Reggio Calabria, identificato in catasto alle particelle 105, 107, 109, 662 e 638 del foglio 111.

Il vigente PRG, adottato con deliberazione n. 44 del 25/3/1970, ha sottoposto ciascuna delle particelle sopraindicate (ad eccezione della n. 105) ad un vincolo espropriativo (viabilità di piano) che ormai è ampiamente decaduto in ragione del lungo tempo trascorso dalla sua apposizione senza essere attuato né diversamente reiterato, con conseguente attuale vigenza della disciplina delle cd zone bianche.

I ricorrenti, in data 22/10/2009, hanno intimato al Comune la ripianificazione dell’area senza però ottenere alcun riscontro.

Con il ricorso in esame ora chiedono una pronuncia che, accertatone l’obbligo, ordini all’amministrazione di provvedere.

Il ricorso è fondato.

Non v’è dubbio, né è contestato, che si tratti di un vincolo avente natura espropriativa e che lo stesso sia decaduto da molto tempo.

La giurisprudenza ha più volte chiarito che la decadenza dei vincoli espropriativi determina l’obbligo dell’amministrazione di procedere alla nuova pianificazione dell’area rimasta priva di disciplina urbanistica, e che tale obbligo risponde all’interesse pubblico generale e prioritario al razionale ed ordinato assetto del territorio, oltre che all’interesse dei privati all’utilizzo, se del caso anche edificatorio, delle aree coinvolte (Cfr Consiglio Stato, sez. V, 28/12/2007, n. 6741; T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 25/02/2009, n. 2004; T.A.R. Sicilia Catania, sez. I, 11/06/2007, n. 984).

In ragione di quanto sopra deve essere ordinato al Comune di Reggio Calabria di provvedere alla nuova pianificazione delle aree di proprietà dei ricorrenti.

La complessità del procedimento rende opportuna la concessione di un termine sensibilmente più lungo di quello previsto dall’art. 117 del c.p.a., che nella specie appare congruo fissare in sei mesi, decorrenti dalla notifica o comunicazione della presente sentenza.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, ordina all’amministrazione di provvedere a nuova pianificazione urbanistica dell’area di proprietà dei ricorrenti, entro il termine di sei mesi decorrenti dalla notifica o comunicazione della presente sentenza.

Condanna il Comune di Reggio Calabria al pagamento delle spese di giudizio che, in mancanza di specifica nota spese, si liquidano in Euro.800,00 a titolo di diritti ed onorari, ed Euro 250,00 quale rimborso del contributo unificato, oltre spese generali, Iva e Cpa, come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *