Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 17-02-2011) 04-05-2011, n. 17213 Sentenza

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Corte di Appello di Trieste, con sentenza del 17.2.2010, confermava la sentenza 21.5.2009 del Tribunale di Udine – Sezione distaccata di Cividale del Friuli, che aveva affermato la responsabilità penale di D.C., D.S. e N. R. in ordine al reato di cui:

– alla L. n. 47 del 1985, art. 20, lett. b), (per avere realizzato – le prime due quali proprietarie-committenti e la terza quale rappresentante legale dell’impresa esecutrice -interventi edilizi in assenza del prescritto titolo concessorio – acc. in (OMISSIS)) e, riconosciute circostanze attenuanti generiche, aveva condannato ciascuna alla pena di giorni dieci di arresto ed Euro 3.600,00 di ammenda.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il difensore delle imputate, Avv.to Oliviero Comand, il quale ha eccepito violazione di legge, per non essergli stato notificato l’avviso dell’udienza tenutasi il 17.2.2010.
Motivi della decisione

La doglianza svolta in ricorso è fondata, in quanto l’avviso di fissazione dell’udienza tenuta dalla Corte di appello il 17.2.2010 risulta erroneamente notificato all’Avvocato Stefano Comand, persona diversa dal difensore di fiducia delle appellanti, Avv.to Oliviero Comand.

La sentenza impugnata, però, deve essere annullata senza rinvio, perchè il reato è estinto per prescrizione: l’accertamento, infatti, risale al 9.9.2002, sicchè la scadenza del termine massimo di prescrizione di anni 4 e mesi 6 coincide con il 9.3.2007.
P.Q.M.

la Corte Suprema di Cassazione, visti gli artt. 607, 615 e 620 c.p.p., annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perchè il reato è estinto per prescrizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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