Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 19-08-2011, n. 17413 Pensione

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ricorso.
Svolgimento del processo

1. Con la sentenza qui impugnata la Corte d’appello di Roma, confermando la decisione di primo grado del Tribunale della stessa città, in funzione di giudice del lavoro, ha ritenuto inammissibile, per preclusione da precedente giudicato, la domanda di R. P. intesa ad ottenere dall’INPS, quale gestore del fondo integrativo degli ex dipendenti dell’INAM, il ricalcolo del proprio trattamento pensionistico mediante computo dell’indennità di posizione goduta come dirigente generale. In particolare, la Corte di merito rilevava che sulla medesima domanda era intervenuta sentenza, passata in giudicato, di carattere non meramente processuale, come invece sostenuto dall’attore, trattandosi, al contrario, di decisione involgente la valutazione di merito circa la mancanza di prova della qualifica di dirigente.

2. Il P. ricorre per la cassazione della sentenza della Corte i d’appello con due motivi di impugnazione. L’INPS resiste con controricorso.

3. Motivazione semplificata.
Motivi della decisione

1. In via preliminare, il Collegio rileva l’ininfluenza della rinuncia al mandato, comunicata dai difensori del ricorrente nell’imminenza della odierna udienza di discussione, atteso che, per effetto del principio della cosiddetta perpetuatio dell’ufficio di difensore (di cui è espressione l’art. 85 c.p.c.), nessuna efficacia può dispiegare tale rinuncia nell’ambito del giudizio di cassazione, oltretutto caratterizzato da uno svolgimento per impulso d’ufficio (cfr. ex pluribus Cass. n. 16121 del 2009).

2. Il ricorso consta di due censure.

2.1. Con la prima si lamenta che la Corte di merito abbia, senza alcuna motivazione, ritenuto che la mancata allegazione della funzione di dirigente generale dell’INAM abbia impedito di pronunciare nel merito.

2.2. Con la seconda si sostiene il contenuto meramente processuale della precedente sentenza del Tribunale di Roma, che non poteva precludere la successiva domanda di ricalcolo della pensione.

3. Tali censure, da esaminare congiuntamente per la loro connessione, non sono fondate.

3.1. La decisione qui impugnata si fonda sulla preclusione dell’azione, derivante dal precedente giudicato, sì che si rivela del tutto inconferente la doglianza del ricorrente riferita ad una diversa causa di preclusione, quale la mancata allegazione della qualifica dirigenziale.

3.2. La pronuncia passata in giudicato, su cui la Corte d’appello fonda l’effetto preclusivo, è costituita, come accertato dai giudici di merito, da una sentenza di rigetto della domanda di ricalcolo della pensione per difetto di prova della suddetta qualifica di dirigente dell’INAM: si tratta, quindi, di pronuncia afferente ad un fatto costituivo della pretesa, e pertanto al titolo della medesima, sì che la statuizione di rigetto per difetto della prova circa la qualifica dirigenziale si configura, propriamente, come una decisione di merito, preclusiva della successiva domanda proposta nel presente giudizio.

4. In conclusione il ricorso è respinto. Nulla per le spese in applicazione dell’art. 152 disp. att. c.p.c. (nel testo anteriore alle modifiche di cui al D.L. n. 269 del 2003, convertito in L. n. 326 del 2003, qui non applicabili ratione temporis).
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese del giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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