T.A.R. Lazio Roma Sez. I, Sent., 04-05-2011, n. 3850 Avvocato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con decreto del 6 dicembre 2010, il Ministro della Giustizia ha nominato il ricorrente, professore ordinario di diritto costituzionale presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Roma "La Sapienza", componente titolare della XI Sottocommissione presso la Corte di Appello di Roma per l’esame di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato di cui al D.M. Giustizia 13 luglio 2010.

Con nota del 13 dicembre 2010, il prof. A., evidenziando che, a causa degli incarichi di cui è attualmente titolare, non è in grado di assicurare una costante presenza nella commissione, ha chiesto che siano accettate le sue dimissioni dall’incarico, ma, con nota dell’11 gennaio 2011, è stato comunque convocato per il 18 gennaio 2011 per iniziare la revisione delle prove scritte e concordare il calendario delle sedute successive.

Il prof. A., avverso detti atti, ha proposto il presente ricorso, con cui ha dedotto sia vizi di violazione di legge sia la presenza di figure sintomatiche dell’eccesso di potere, eccependo anche l’illegittimità costituzionale dell’art. 22 r.d. 1578/1933.

L’Avvocatura Generale dello Stato si è costituita in giudizio per resistere al ricorso.

2. Il ricorso può essere immediatamente definito nel merito, con sentenza in forma semplificata adottata ai sensi dell’art. 60 d.lgs. 104/2010.

Il Collegio, infatti, non ha ragioni per discostarsi dall’orientamento già manifestato dalla Sezione per fattispecie analoghe in cui è stata ritenuta fondata la censura di violazione dell’art. 7 l. 241/1990, atteso che il ricorrente, ove debitamente avvisato dell’inizio del procedimento di nomina, avrebbe potuto far valere tutte le situazioni ostative alla sua partecipazione alla sottocommissione evidenziate nel ricorso, ferma restando la successiva valutazione delle stesse comunque rimessa all’amministrazione procedente (T.A.R. Lazio, Roma, I, 1° febbraio 2011, n. 896; T.A.R. Lazio, Roma, I, 16 aprile 2010, n. 7230; T.A.R. Lazio, Roma, I, 23 marzo 2007, n. 2543).

Né è applicabile, al caso di specie, la norma di cui all’art. 21 octies l. 241/1990 in quanto l’amministrazione non ha dimostrato in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato, mentre il ricorrente ha rappresentato gli impegni, di natura accademica, didattica e scientifica, che determinerebbero l’indisponibilità ad assumere l’incarico contestato.

Le particolari esigenze di celerità indicate nel provvedimento impugnato, inoltre, non sono idonee ad escludere la necessità della comunicazione di avvio del procedimento in quanto il numero di candidati che hanno presentato la domanda di ammissione deve ritenersi conosciuto già da tempo e comunque in tempo utile per consentire la partecipazione procedimentale ai destinatari diretti dell’atto.

Il Collegio rileva altresì la fondatezza della censura di difetto di motivazione in quanto il provvedimento non ha indicato come è stato applicato il criterio della "turnazione", né ha fatto riferimento ad eventuali criteri predeterminati in base ai quali procedere alle nomine.

All’accoglimento del ricorso segue, per l’effetto, l’annullamento dell’impugnato D.M. 6 dicembre 2010 nella parte in cui il ricorrente è stato nominato componente titolare della XI Sottocommissione d’esame presso la Corte d’Appello di Roma.

3. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e, liquidate complessivamente in Euro 1.000 (mille/00), sono poste a favore del ricorrente ed a carico dell’amministrazione resistente.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima)

accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla in parte qua l’impugnato decreto del Ministero della Giustizia del 6 dicembre 2010.

Condanna l’amministrazione resistente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate complessivamente in Euro 1.000 (mille/00), in favore del ricorrente.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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