Cass. pen., sez. VI 12-02-2009 (06-02-2009), n. 6185 Mandato di arresto europeo – Consegna per l’estero – Disciplina intertemporale- Pena condizionalmente sospesa

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

FATTO E DIRITTO
1 – La Corte d’Appello di Bologna, con sentenza 9/1/2009, ravvisata la ricorrenza di tutti i presupposti di legge, dichiarava sussistere le condizioni per la consegna all’Autorità Giudiziaria rumena, che ne aveva fatto richiesta, di M.C.M., nei cui confronti la stessa Autorità aveva emesso, il 14/11/2008, mandato di arresto Europeo n. 28 per l’esecuzione della sentenza n. 751 del 7/10/2003 della Pretura di Tecuci (irrevocabile il 19/5/2004), nella parte in cui aveva condannato il predetto per i reati di furto e di guida in stato di ebbrezza, commessi il (OMISSIS), ed aveva contestualmente revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena inflitta al medesimo con precedente sentenza n. 238/01 della stessa Pretura per i reati violazione di domicilio e di danneggiamento, commessi il (OMISSIS).
Il Giudice distrettuale sottolineava, in particolare, che l’operatività – nella specie – della normativa dettata dalla legge n. 69/01 non trovava ostacoli nel dato temporale, in quanto anche l’esecuzione della pena relativa ai reati commessi prima del (OMISSIS) (sentenza n. 238/01) a causa della revoca del beneficio della sospensione costituiva l’effetto della decisione avente ad oggetto la condanna per reati commessi dopo tale data (sentenza n. 751/03) e della conseguente "unitaria procedura, di esecuzione".
Aggiungeva che la richiesta di consegna andava disattesa nella parte concernente l’esecuzione della pena riferibile al reato di guida senza patente, pure oggetto della condanna di cui alla sentenza n. 751/03 della Pretura di Tecuci, in quanto detto illecito per il nostro ordinamento integrava, per lo meno con riferimento all’epoca in cui era stato commesso, una mera violazione amministrativa.
Va precisato che il M. trovasi, in relazione alla presente procedura di consegna, in stato di restrizione a fare data dal (OMISSIS), giorno in cui venne arrestato dalla Polizia Giudiziaria in esecuzione del mandato di cattura internazionale emesso dall’Autorità Giudiziaria rumena, arresto regolarmente convalidato dal Presidente della Corte territoriale e seguito dall’adozione della misura della custodia cautelare in carcere, sostituita – poi (dal (OMISSIS)) – con quella meno rigorosa degli arresti domiciliari, tuttora in atto.
2 – Avverso la decisione della Corte bolognese, ha proposto ricorso per cassazione il M., deducendo: 1) mancanza del requisito di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 6, comma 3, per essere stata allegata alla richiesta dello Stato è emissione la sola sentenza n. 751/03 e non anche le altre alle quali pure si era fatto riferimento (sentenza n. 238/01 della Pretura di Tecuci e sentenza n 443/04 del Tribunale di Galati); 2) violazione dell’art. 40 della richiamata legge, a norma del quale non poteva essere disposta la consegna per l’esecuzione della condanna relativa ai reati commessi prima del (OMISSIS); 3) omessa applicazione dell’art. 4 della Decisione Quadro 13/6/2002, che prevede la possibilità per la persona residente nello Stato di esecuzione di espiare la pena in tale Stato.
3 – Il ricorso è in parte fondato e va accolto nei limiti di seguito precisati.
3a – Non ha pregio la prima doglianza, posto che l’onere di allegazione gravante in capo all’Autorità Giudiziaria emittente deve ritenersi assolto con la produzione della sentenza di condanna a pena detentiva, con connesse statuizioni, posta a base della corrispondente richiesta. La ratio della disciplina sul mandato di arresto, infatti, risponde all’esigenza di – fornire all’Autorità Giudiziaria dello Stato di esecuzione tutti gli elementi utili ad esercitare il controllo sufficiente a sostegno della decisione di accoglimento o di rigetto. Il legislatore italiano ha adottato una soluzione in linea con la Decisione Quadro, nel senso che, con l’art. 6 della legge attuativa, ha previsto una disciplina contenutistico – formale, funzionalmente orientata a soddisfare in concreto la detta esigenza.
Ciò posto, rileva la Corte che i riferimenti fattuali contenuti nel m.a.e. e l’allegata sentenza n. 751/03 della Pretura di Tecuci offrono sufficienti elementi di valutazione per verificare entro quali limiti la richiesta di consegna è fondata.
La mancata allegazione della sentenza n. 238/011 della Pretura di Tecuci, i cui contenuti sono specificamente illustrati – e – peraltro – pacifici, non è di ostacolo alla decisione sollecitata.
Anche il riferimento alla mancata allegazione della sentenza n. 443/04 del Tribunale di Galati è ininfluente, posto che, come si evince dagli atti, tale decisione ha solo determinato il passaggio in giudicato di quella (n. 751/01) posta a base della richiesta di consegna.
3b – Infondata è anche la doglianza con la quale si censura la sentenza impugnata per violazione dell’art. 4 della Decisione Quadro 2002/584/GAI. Non costituisce motivo di rifiuto della consegna il fatto che il ricorrente sia residente in (OMISSIS), considerato che la L. n. 69 del 2005, art. 18, comma 1, lett. r), prevede tale rifiuto (peraltro non inderogabile) solo per la persona ricercata, ai fini dell’esecuzione di una pena detentiva, che abbia cittadinanza (OMISSIS).
D’altra parte, come più volte ribadito da questa Suprema Corte (sez. 6, 4/9/2007, Dobos; 16/4/2008, Badilas; 25/6/2008, Vititiu;
26/9/2008, Dicu), la richiamata disposizione dell’art. 18 non si pone in contrasto con i principi della Decisione Quadro, in quanto quest’ultima facoltizza, ma non obbliga, gli Stati membri dell’Unione Europea a estendere le garanzie eventualmente riconosciute ai propri cittadini agli stranieri che dimorino o risiedano sul loro territorio.
3c – Fondata, invece, è la denunciata violazione della disposizione transitoria di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 40, comma 2.
In base a tale norma, infatti, alle richieste di esecuzione relative a reati commessi prima del (OMISSIS) si applicano le disposizioni in materia di estradizione.
Ciò posto, poichè dalla sentenza trasmessa dall’Autorità Giudiziaria rumena (n. 751/03 Pretura di Tecuci) si evince che la revoca della sospensione condizionale della pena inflitta al M. con precedente sentenza (n. 238/01 Pretura Tecuci) si riferisce a reati commessi il (OMISSIS), si sarebbe dovuto attivare, per quest’ultima condanna, separata procedura di estradizione, a nulla rilevando che la corrispondente pena sia stata presa in considerazione da una sentenza di condanna riguardante, in via principale, fatti commessi il (OMISSIS) e che la medesima abbia determinato di riflesso l’effetto di porre in esecuzione la precedente condanna previa revoca del citato beneficio, essendo comunque pacifico che oggetto di tale precedente condanna sono reati commessi prima del (OMISSIS) (cfr, in senso conforme, Cass. sez. 4^ 27/2/2008, Buzuleac; 4/7/2008, Luongo; 26/9/2008, Dicu).
La domanda di consegna può dunque essere accolta solo con riferimento alla condanna di cui alla sentenza della Pretura di Tecuci n. 751 del 7/10/2003 relativamente ai reati di furto e di guida in stato di ebbrezza, commessi il (OMISSIS).
La sentenza impugnata, pertanto, va annullata senza rinvio limitatamente all’esecuzione della pena di anni due di reclusione inflitta, con la sentenza n. 238/01 della Pretura di Tecuci, alla persona richiesta in consegna.
La decisione impugnata va confermata nel resto.
3d – La cancelleria provvedere agli adempimenti di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 22, comma 5.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata senza rinvio limitatamente alla consegna disposta per l’esecuzione della pena inflitta con la sentenza della Pretura di Tecuci n. 238/01, confermando nel resto l’impugnata sentenza.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 22, comma 5.
Riserva il deposito della motivazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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