T.A.R. Lazio Roma Sez. I, Sent., 04-05-2011, n. 3841 Giustizia amministrativa

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Premessa la descrizione degli insediamenti industriali e degli impianti di smaltimento rifiuti realizzati, ovvero ancora in fase di istruttoria, nell’ambito del proprio territorio, nonché, più in generale, lo stato di degrado ambientale ivi determinatosi, il Comune di Augusta impugna i provvedimenti meglio indicati in epigrafe per i seguenti motivi:

1) Violazione del d.lgs. 11.5.2005, n. 133 (Attuazione della direttiva 2000/76/CE in materia di incenerimento dei rifiuti). Violazione del combinato disposto degli artt. 1, 6 e 7 del d.P.R. n. 203 del 1988 e delle Direttive CEE numeri 80/779, 82/884, 84/360, e 85/203, concernenti norme in materia di qualità dell’aria, relativamente a specifici agenti di inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi dell’art. 15 della l. n. 183/87. Violazione degli artt. 27 e 28 del d.lgs. n. 22/97 e dell’art. 208 d.lgs. n. 152/2006.

Eccesso di potere per manifesta contraddittorietà e irrazionalità.

Violazione degli artt. 269 e 279 del d.lgs. n. 152/2006;

Violazione dell’art. 1 del d.lgs. 18.2.2005, n. 59.

Il provvedimento impugnato prescrive che, prima dell’inizio dell’attività di gestione, la società controinteressata debba munirsi dell’autorizzazione alle emissioni in atmosfera.

Tale autorizzazione avrebbe dovuto precedere quella oggetto di impugnativa, tanto, ai sensi del d.P.R. n 203 del 1988 ovvero del d.lgs. n. 152/2006.

Di tale decreto, richiama, al riguardo, la sanzione penale disciplinata dall’art. 279 per chi "inizia ad installare o esercisce un impianto e chi esercita una attività in assenza della prescritta autorizzazione".

Necessitava, comunque, nella fattispecie, l’autorizzazione integrata ambientale, di cui al d.lgs. n. 59 del 18.2.2005.

2) Violazione del d.lgs. 18.2.2005, n. 59 (Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento).

Nell’art. 2 dell’autorizzazione commissariale impugnata, è previsto che la società è comunque obbligata ad attivare le procedure prescritte dal d.lgs. n. 59/2005, ai fini dell’aggiornamento dell’autorizzazione.

Ai sensi dell’art. 17 del d.lgs. n. 195/2005, parte ricorrente reputa invece che dovesse farsi applicazione da subito di tale normativa, e non già di quella, invece, applicata dal Commissario Delegato.

3) Violazione dell’art. 6 l. 8.7.1986, n. 349. Eccesso di potere per difetto di istruttoria.

Eccesso di potere per manifesta irrazionalità e motivazione carente.

Il Comune di Augusta, l’Associazione Legambiente e il Comitato Cittadino di Augusta hanno presentato circostanziate e motivate osservazioni.

Esse sono state solo formalmente prese in considerazione.

Neppure si è tenuto conto delle ragioni di dubbio espresse dalla Regione Sicilia con il parere del 4.4.2005, in particolare per quanto concerne l’opportunità di realizzare la piattaforma in un’area ad alta sismicità. Al riguardo, sostiene parte ricorrente, il decreto di VIA e l’autorizzazione commissariale si limitano a rinviare ad un successivo studio di dettaglio della "risposta sismica".

4)Violazione dell’art. 27 d.lgs. n. 22/97 e dell’art. 208 d.lgs. 152/2006. Violazione degli artt. 97, 114, 117, 118 e 120 della Costituzione.

Come si evince dai verbali delle Conferenze di Servizi, non sono stati invitati tutti i Comuni confinanti (Melilli, Priolo Gargallo, Sortino), con il territorio del Comune di Augusta.

5) Violazione comma 4, art. 2, ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3334 del 23.1.2004, in relazione all’art. 6, l. n. 349 del 1986 e art. 7 d.P.C.M. 27.12.1988; art. 5 l. 24 febbraio 1992, n. 225.

Violazione dell’art. 27, d.lgs. n. 22/97.

Eccesso di potere per difetto di motivazione.

Eccesso di potere per difetto di istruttoria.

Eccesso di potere per sviamento della causa tipica.

Il Comune di Augusta ha formulato osservazioni, in data 14.4.2004 e 30.11.2004, il cui contenuto viene richiamato al fine di integrare i motivi della presente impugnativa.

Di esse però non vi è traccia nel provvedimento commissariale né nel decreto di VIA, essendosi l’amministrazione limitata a recepire le controdeduzioni della controinteressata.

Non si è tenuto conto del parere contrario del Comune di Siracusa e della Provincia Regionale di Siracusa.

6) Violazione del d.lgs. n. 36/2003. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e sviamento della causa tipica.

Parte ricorrente richiama le prescrizioni in materia di ubicazione delle discariche di cui all’allegato 1, punto 2.1. del d.lgs. n. 36/2003, ed, in particolare, la disposizione secondo cui, di norma, gli impianti di discarica per rifiuti pericolosi e non pericolosi, non devono ricadere in aree collocate nelle zone di rispetto di cui all’art. 21, comma 1, del d.lgs. n. 36/2003; non vanno ubicati, di norma, in aree interessate da attività vulcanica, in corrispondenza di doline, inghiottitoi o altre forme di carsismo superficiale, in aree dove i processi geologici superficiali quali l’erosione accelerata, le frane, l’instabilità dei pendii, le migrazioni degli alvei fluviali, potrebbero compromettere l’integrità della discarica e delle opere ad essa connesse; in aree esondabili, instabili e alluvionabili.

Vengono altresì richiamate le disposizioni relative alla verifica delle condizioni di accettabilità in ordine alla collocazione in aree a rischio sismico di II categoria, così come classificate dalla l. 2 febbraio 1974, n. 64, e provvedimenti attuativi, per gli impianti di discarica per rifiuti pericolosi, sulla base dei criteri di progettazione degli impianti stessi.

La Provincia regionale di Siracusa, in seno alla Conferenza di Servizi del 16.11.2005, ha espresso parere contrario alla realizzazione della piattaforma polifunzionale in relazione all’allegato 1 punto 2.1. del d.lgs. n. 36/2003, e segnatamente, perché mancano i requisiti previsti dal citato allegato con riferimento all’art. 21, comma 1, d.lgs. 152/99 e 6° capoverso del d.lgs. n. 36/2003.

La società ha controdedotto con nota dell’11.12.2005 alla quale faceva seguito la conferma del parere sfavorevole della Provincia Regionale di Siracusa espresso con nota del 20.12.2005, prot. n. 0067896.

Il Comune di Augusta evidenzia, in adesione ai rilievi della Provincia regionale, che gli impianti autorizzati altereranno il naturale deflusso delle acque del torrente Ciricucco. Avrebbe perciò dovuto essere effettuato, quantomeno, uno studio sul rischio di esondazione, oltre ad essere condotta una verifica di compatibilità con il piano territoriale per il rischio idrogeologico alla cui definizione, validazione e attuazione è preposto l’ufficio territoriale del Governo Prefettura di Siracusa.

Al contrario, nell’ordinanza impugnata si legge (pag. 43, prescrizione n. 4, punto 8), che il progetto presentato deve essere integrato in fase esecutiva da uno studio geologico ed idraulico dai quali si possa desumere la probabile portata di piena ed il conseguente rischio di esondazione del Fosso Ciricucco.

Risulterebbe dunque violato il d.lgs. n. 36/2003 là dove vieta l’allocazione di discariche in aree instabili ed alluvionali.

E’ altresì presente una pericolosità ecologica legata ad eventi sismici, amplificata dalle caratteristiche geomeccaniche scadenti dei terreni.

Del tutto insufficienti sarebbero le prescrizioni relative all’individuazione, in sede di progettazione esecutiva, delle opportune misure ingegneristiche e gestionali.

Il decreto di VIA ha emesso un "parere positivo con prescrizioni".

L’ordinanza impugnata contiene anch’essa prescrizioni in numero tale da fare ritenere che il progetto avrebbe dovuto essere respinto e non già approvato.

7) Violazione dell’art. 12 direttiva 42/2001/CEE. Violazione dell’art. 174 del Trattato paragrafo 2, e della risoluzione del Parlamento Europeo adottata il 14.12.2000 sul principio di precauzione, gli studi di Impatto Ambientale e i pareri espressi dalla Commissione VIA. Violazione della direttiva 2000/76/CE.

E’ stata omessa la Valutazione di Impatto Strategica ex art. 12 direttiva 42/2001/CEE in vigore dal 21 luglio 2004. A quella data il Piano rifiuti siciliano era stato adottato ma non era operativo, per cui, a dire del Comune, gli effetti ambientali dell’impianto di cui si discute devono essere rivalutati sulla base di una migliore e più aperta procedura di pianificazione da cui ricalibrare e/o confermare l’intero percorso di attuazione del piano stesso.

Gli atti impugnati difettano della necessaria considerazione degli effetti sanitari e di una puntuale analisi degli effetti epidemiologici.

E’ stata violata la Direttiva 2000/76/CE sull’incenerimento dei rifiuti (che impone di effettuare correttamente la valutazione di incidenza per le opere ricadenti in aree SIC e ZPS ai sensi della direttiva 92/43/CE), con mancata applicazione del principio di precauzione.

8) Violazione dell’art. 27 d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22. Eccesso di potere per difetto di istruttoria. Violazione dei principi generali posti dagli artt. 4 e 5 d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e ss.mm.ii., in attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CEE sugli imballaggi e sui rifiuti da imballaggio.

O. ha presentato un progetto che, per via delle numerose integrazioni effettuate nel corso del procedimento, non poteva dirsi definitivo. Sarebbe stata dunque necessaria una nuova valutazione di impatto ambientale in relazione alla varianti apportate al progetto originario.

9) Violazione dell’art. 6 d.P.R. 17.1.1995. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e sviamento della causa tipica.

Nelle previsione originaria del Piano di risanamento, la piattaforma polifunzionale perseguiva, quale macro obiettivo, il recupero e la tutela dei suoli, nonché, la razionalizzazione del sistema di smaltimento dei rifiuti.

Manca, nei provvedimenti impugnati, qualsivoglia istruttoria sul raggiungimento degli obiettivi previsti.

Si sono costituiti, per resistere, il Commissario Delegato, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Consorzio ASI della Provincia di Siracusa la società O..

Le parti hanno depositato memorie.

Il ricorso è stato assunto per la decisione alla pubblica udienza del 9 marzo 2011.
Motivi della decisione

1. Sono impugnati il giudizio di compatibilità ambientale positivo, espresso dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, relativamente al progetto, presentato dalla O. S.C. r.l., di una piattaforma polifunzionale integrata, per rifiuti speciali, pericolosi e non, da ubicare nell’area industriale del Comune di Augusta.

E’ impugnato, altresì, il decreto del Commissario Delegato per l’Emergenza Rifiuti e la Tutela delle acque in Sicilia, n. 470 del 15 maggio 2006, recante, ai sensi dell’art. 208 d.lgs. n. 152/2006, l’autorizzazione per la costruzione e gestione della piattaforma.

2. E’ possibile prescindere dalle eccezioni preliminari sollevate dalla società controinteressata, in quanto il ricorso è infondato nel merito e deve essere respinto.

2.1. Un primo gruppo di censure concerne il procedimento seguito ai fini dell’approvazione de progetto da parte del Commissario delegato, la quale, a dire del Comune ricorrente, avrebbe dovuto essere preceduta dall’autorizzazione alle emissioni in atmosfera (il cui rilascio, invece, forma oggetto della prescrizione n. 28 apposta al decreto impugnato).

Inoltre, secondo il Comune, il Commissario avrebbe comunque dovuto procedere al rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale di cui al d.lgs. 18 febbraio 2005, n. 59 (A.I.A.), le cui disposizioni sono entrate in vigore primo dell’adozione della VIA positiva, e, comunque, prima della conclusione del procedimento di autorizzazione.

2.2. Nelle premesse del provvedimento impugnato, il Commissario Delegato dà in primo luogo atto che, ai sensi dell’art. 17 del d.lgs. n. 59/2005, i procedimenti autorizzatori in corso alla data di entrata in vigore del decreto medesimo sono portati a termine dalla stessa autorità procedente presso la quale sono stati avviati.

Ricorda, poi, che il d.lgs. n. 152/2006, la cui parte IV è entrata in vigore il 29 aprile 2006, ha abrogato, tra l’altro, il decreto Ronchi ( d.lgs. n. 22/97) e che l’O.P.C.M. n. 2983/99 e ss.mm.ii. ha attribuito al Commissario Delegato, Presidente della Regione Siciliana, la competenza ad approvare i progetti e ad autorizzare l’esercizio degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti ai sensi degli artt. 27 e 28 del citato decreto n. 22/97.

Secondo il Commissario, peraltro, l’art. 208 nulla innova in ordine ai contenuti, compiti e funzioni già previsti nel regime autorizzatorio di cui agli artt. 27 e 28 del d.lgs. n. 22/97.

Richiama, quindi, l’istanza presentata il 10.11.2003 dalla società O., per l’approvazione del progetto nonché per l’autorizzazione e all’esercizio della piattaforma in esame, ai sensi degli artt. 27 e 28 d.lgs. n. 22/97, il decreto di VIA del 26.9.2005, gli esiti della Conferenza di Servizi del 26.11.2005, ed i pareri ivi espressi, nonché quelli successivamente intervenuti.

Ribadisce la necessità che la società consegua, prima dell’inizio dell’attività di gestione, l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera.

Attesta, infine, la conformità del progetto con la "normativa vigente e con il Piano di Gestione dei rifiuti in Sicilia".

2.2.1. Reputa in primo luogo il Collegio che, correttamente, il Commissario Delegato abbia ritenuto di non esercitare, in deroga, il potere di rilasciare la cosiddetta AIA (autorizzazione integrata ambientale) di cui al d.lgs. n. 59/2005 (all’epoca di cui si verte, fatta salva, dall’art. 208, comma 2, d.lgs. n. 152/2006 secondo cui "Resta ferma l’applicazione della normativa nazionale di attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento, per gli impianti rientranti nel campo di applicazione della medesima, con particolare riferimento al decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59").

Risulta, infatti:

– che tale potere è stato conferito al Commissario Delegato solo a partire dal mese di aprile 2006 (cfr. l’art. 7 dell’ O.P.C.M. 3508 del 6.4.2006);

– che il procedimento di approvazione della piattaforma era stato avviato nel mese di novembre 2003, ai sensi della normativa di cui al d.lgs. n. 22/97, e che, nell’aprile 2006, era quasi giunto a conclusione, essendo intervenuti, rispettivamente nel settembre e nel novembre 2005, sia il decreto di VIA che la prescritta Conferenza di Servizi;

– che, parallelamente, nel mese di dicembre 2004, la società O. aveva avviato un distinto procedimento (così come all’epoca previsto) presso il competente Assessorato della Regione siciliana, ai fini del rilascio dell’autorizzazione alle emissioni ex art. 6 d.P.R. n. 203/88 (rispettivamente, con istanze del 15.7. e 17.12.2004) e che tali istanze hanno seguito un separato e complesso iter (allo stato parzialmente definito, sia pure in maniera ritenuta non pienamente satisfattiva da O., che riferisce della pendenza di un ricorso, al riguardo, innanzi al TAR Catania).

Va ancora soggiunto che, come più volte ricordato dalla Sezione, in casi di situazioni emergenziali analoghe a quella di cui si controverte, l’Organo che si sostituisce a quelli competenti in via ordinaria deve evidenziare "il nesso di strumentalità necessaria tra l’esercizio del potere di deroga e l’attuazione degli interventi" (cfr., ex multis, TAR Lazio, sez. I, 28 dicembre 2007, n. 14155).

Nel caso di specie, non occorre spendere molte parole per comprendere che, se il Commissario Delegato avesse deciso di accorpare procedimenti separati, nonché, già da tempo, autonomamente istruiti, avrebbe ulteriormente ritardato l’approvazione della piattaforma, pregiudicando il senso stesso del suo intervento in qualità di Organo straordinario deputato a gestire la situazione di emergenza in atto.

Né vi è prova alcuna che il procedimento in esame (finalizzato al rilascio dell’autorizzazione di cui agli artt. 27 e 28 del d.lgs. n. 22/97, notoriamente infungibile rispetto a quella alle emissioni in atmosfera – cfr., ex multis, TAR Lombardia, Milano, sez. V, 16 gennaio 2009, n. 97) si sia poi, nel corso del tempo, arricchito degli elementi istruttori specifici e pertinenti alla prevenzione e limitazione dell’inquinamento atmosferico, dettati dal d.lgs. n. 59/2005, ovvero dal d.lgs. n. 133/2005, in tempo utile rispetto alla scadenza della dichiarazione di emergenza (31 maggio 2006).

Ad ogni buon conto, il progetto è stato formalmente approvato ai sensi dell’art. 208 del d.lgs. n. 152/2006, il quale prevede (nella versione vigente ratione temporis) che, comunque, " Resta ferma l’applicazione della normativa nazionale di attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento, per gli impianti rientranti nel campo di applicazione della medesima, con particolare riferimento al decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59." (comma 2), essendo altresì ulteriormente prescritto, dal successivo art. 267, comma 3, che solo per gli impianti per i quali sia stata rilasciata detta autorizzazione integrata ambientale, viene meno la necessità dell’autorizzazione alle emissioni in atmosfera disciplinata dall’art. 269 del ripetuto decreto n. 152/2006.

In coerenza con tale previsione, il Commissario Delegato, mentre ha ritenuto di potere concludere il procedimento avviato nel 2003, ai sensi degli artt. 27 e 28 del d.lgs. n. 22/97, in virtù della disposizione transitoria di cui all’art. 17, comma 2, del d.lgs. n. 59/2005 ("I procedimenti di rilascio di autorizzazioni che ricomprendono autorizzazione integrata ambientale, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono portati a termine dalla medesima autorità presso la quale sono stati avviati."), ha contestualmente prescritto alla società O. che la stessa "è comunque obbligata ad attivare presso l’Autorità competente le procedure prescritte dal d.lgs. 18.2.2005, n. 59 (AIA) ai fini dell’aggiornamento della presente autorizzazione".

In definitiva, reputa il Collegio che:

– il potere di rilasciare l’autorizzazione integrata ambientale di cui al d.lgs. n. 59/2005 è stato conferito al Commissario Delegato in un momento in cui il procedimento di autorizzazione della piattaforma era ormai ad uno stadio molto avanzato, e, comunque, per un tempo troppo breve affinché la complessa istruttoria prevista a tale fine potesse essere utilmente conclusa dal Commissario medesimo;

– quest’ultimo non ha comunque trascurato di verificare il rispetto dei prescritti livelli di emissione (cfr., ad esempio, le prescrizioni n. 26 e 27, nonché le pagine 10, 15 e 32 del presupposto provvedimento di VIA relative alla stima degli impatti sulla "componente atmosfera") ed ha condizionato l’attivazione dell’impianto al conseguimento, da parte di O., della specifica autorizzazione alle emissioni in atmosfera.

Va inoltre osservato che nessuna delle disposizioni invocate dal Comune di Augusta consente di stabilire una priorità temporale del rilascio di questa autorizzazione rispetto a quella disciplinata dagli artt. 27 e 28 del d.lgs. n. 22/97 ovvero dall’art. 208 del d.lgs. n. 152/2006 (c.d. autorizzazione unica).

A tal fine, non appare utile né il mero riferimento fatto dall’art. 7 del d.P.R. n. 203/88 all’ "impianto progettato", ovvero al "progetto", né la fattispecie di reato di cui all’art. 279 del d.lgs. n. 152/2006, la quale punisce, con la sanzione ivi descritta "Chi inizia a installare o esercisce un impianto e chi esercita un’attività in assenza della prescritta autorizzazione (…)".

E’ infatti evidente che il titolare dell’autorizzazione alla costruzione e gestione dell’impianto possiede la "prescritta autorizzazione", e incorrerà in tale violazione solo se esercisca l’impianto in assenza di quella, ulteriore, relativa alle immissioni in atmosfera.

Relativamente agli impianti di cui si controverte, è poi noto che solo con l’attuazione della direttiva IPPC 96/61/CE, disciplinata in Italia dal d.lgs. n. 59/2005 (successivamente trasfusa nella parte II, titolo III – bis del d.lgs. n. 152/2006) si è introdotto una strumento di semplificazione dell’azione amministrativa (l’autorizzazione integrata ambientale) che sostituisce, attraverso un esame contestuale, preventivo e globale, tutti i provvedimenti riportati nell’allegato II alla medesima direttiva (tra cui Autorizzazione alle emissioni in atmosfera, Autorizzazione allo scarico di cui al d. lgs. 11/5/1999, n. 152, Autorizzazione alla realizzazione e modifica di impianti di smaltimento o recupero dei rifiuti di cui al D. Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 27).

In precedenza, esisteva invece proprio quella frammentazione, stigmatizzata dal Comune ricorrente, le cui possibili negative implicazioni (quali, ad esempio, la necessità per l’istante di apportare modifiche ad un progetto, per altri versi, e da altra autorità, regolarmente approvato) non sono ovviamente idonee a determinare l’illegittimità di un modus procedendi corrispondente al paradigma legale.

3. Un secondo gruppo di censure concerne il giudizio di compatibilità ambientale positivo espresso dal Ministero dell’Ambiente.

Al riguardo, il Comune di Augusta ha lamentato, in primo luogo, che le osservazioni prodotte nel corso del procedimento (da esso stesso, da Legambiente e da un Comitato Cittadino), non abbiano formato oggetto di considerazione alcuna.

Ad ogni buon conto, il Ministero avrebbe passivamente recepito le controdeduzioni di Oikthen, senza operare alcun vaglio critico.

3.1. Il Collegio osserva che, nelle premesse del decreto di VIA, si dà atto che le osservazioni "sono state approfonditamente discusse e prese in considerazione dal proponente e per quanto possibile sono state integrate nelle varianti progettuali proposte o altrimenti dettagliatamente controdedotte, anche per ciò che riguarda l’impatto epidemiologico".

Le "controdeduzioni" della società controinteressata, sono contenute nelle note prot. n. 02/2005, acquisite dalla Commissione VIA con prot. n. CVIA/383 del 7.2.2005, e prot. n. 17/2005, acquisite con prot. CVIA/1176 del 18.4.2005.

Reputa il Collegio che, per effetto del richiamo operato nel corpo del provvedimento impugnato, esse siano state fatte "proprie" dall’amministrazione, costituendone, quindi, parte integrante.

Non è dato, allo stato, sapere se tale recepimento, sia avvenuto in maniera "passiva", ovvero pienamente consapevole.

Di fatto, oggi, le controdeduzioni di O. non solo più tali, bensì costituiscono la "presa di posizione" del Ministero, la quale, nel corpo del ricorso in esame, non hanno tuttavia formato di rilievo alcuno, tale non potendo ritenersi, ovviamente, il mero richiamo del Comune alle stesse osservazioni presentate nel corso del procedimento.

Si osserva comunque che. in atti, sono stati versate da O. (doc. 9 e 10 della produzione in data 16.2.2011) le "Risposte" alle osservazioni di Legambiente e Comune di Augusta, recepite dal Ministero, nonché la Relazione in cui vengono "fornite le risposte alle richieste di chiarimento ed integrazione formulate nel corso del procedimento di VIA dagli Organi competenti".

In tale documento (par. 5) vengono, in particolare, riportati gli specifici "chiarimenti" della società, conseguenti alle osservazioni del Comune di Augusta del 14.4.2004 mentre, nelle "Risposte", si fa riferimento alle osservazioni del medesimo Comune espresse nel successivo novembre 2004.

Per quanto occorrer possa, avendo riguardo ai temi delle osservazioni che, sia pure in maniera non perspicua, il Comune ha rievocato in sede di ricorso, si sintetizzano le pertinenti controdeduzioni della società.

In particolare, in merito alla Valutazione di incidenza per le opere ricadenti in aree SIC e ZPS, O. riferisce che "è stato effettuato specifico Studio e predisposta relativa Relazione nei chiarimenti del SIA citati, depositata con la documentazione della ripubblicazione".

Al riguardo si precisa che, come del resto riportato nelle premesse del decreto di VIA, la società proponente ha, dopo la pubblicazione del progetto avvenuta il 3.11.2003, apportato una modifica progettuale riguardante essenzialmente il lay – out della piattaforma, con una variazione del sedime "prevedendo lo spostamento degli impianti tecnologici sulle aree a litologia calcarea o calcarenitica e le discariche in litologia prevalentemente argillosa.".

La ripubblicazione del progetto è avvenuta in data 1.11.2004, sul "Giornale di Sicilia", e in data 3.11.2004 sul "Corriere della Sera".

La società prosegue evidenziando che "il progetto della piattaforma polifunzionale garantisce la salvaguardia del fosso Ciricucco, vincolatodal d.lgs. 42/04 ( l. 431/85), mantenendo l’impianto ad una distanza di oltre 150 mt. dal fosso (…)".

Per ciò che riguarda il grado di sismicità, premesso il richiamo alla Relazione geologica di progetto e alle indagini geognostiche effettuate, nelle "Risposte" si dà atto che il d.m. 23.9.1981, assegna alla zona in esame un grado di sismicità S=9 (II Categoria) e che, pertanto "in fase di progettazione esecutiva ci si atterrà rigorosamente alle disposizioni previste dalla normativa vigente in materia sismica".

Nel provvedimento di VIA (pag. 15 e 16), si riferisce che "è stato condotto uno studio al fine di caratterizzare, nell’area di progetto e nelle aree limitrofe, gli aspetti geologici, geomorfolofici, stratigrafici, tettonici ed idrogeologici". In particolare, "l’assetto tettonico è stato caratterizzato tramite indagini di campagna, sismiche e geognostiche (sondaggi) al fine di approfondire la possibilità o meno della presenza di dislocazioni tettoniche al confine tra la zona impiantitecnologici (sita sui calcari) e la zona discariche (posizionata su argille). I risultati mostrano un contatto tra i terreni carbonatici miocenici e quelli argillosi pleistocenici affioranti nell’area di progetto. Le indagini hanno mostrato inoltre che, anche se la scarpata subverticale al contatto tra calcari Miocenici e argille Plioceniche può avere avuto un’origine tettonica, non sembra vi siano state ulteriori dislocazioni tettoniche dalla deposizione delle suddette argille (" 0.5* 106anni);

– dal punto di vista sismico l’area è classificata di 2^ Categoria. Non vi sono quindi, in linea di principio, preclusioni insormontabili alla realizzazione dell’impianto. D’altronde, la presenza di un contatto tra litologie con proprietà elastiche alquanto differenti impone la necessità di una valutazione puntuale del rischio sismico su tutte le sezioni del progetto esecutivo che includa anche gli effetti di sito (…)".

La prescrizione n. IX prevede la redazione di uno "studio di dettaglio della risposta sismica di tutte le sezioni dell’impianto, incluse le discariche che comprenda anche gli eventuali "effetti di sito’"

Tale prescrizione, secondo quanto allegato dalla società controinteressata con la memoria conclusionale, è stata poi ottemperata, così come risulta dalla determina ministeriale di ottemperanza parziale del 21.11.2008.

Relativamente alle esigenze di salute pubblica, O. osservava che proprio la piattaforma avrebbe potuto costituire una sistema idoneo al trattamento e all’eliminazione delle contaminazioni in atto (par. 5.6 del doc. n. 9).

In sede di gravame, la società ha infine evidenziato che la Regione Siciliana (di cui, nel ricorso del Comune, si richiamano i dubbi e le perplessità), ha comunque espresso parere favorevole, con prescrizioni, che sono state integralmente recepite nei provvedimenti di VIA e di autorizzazione.

3.2. Il quarto mezzo di gravame è specificamente riferito alla Conferenza di Servizi preliminare al decreto commissariale di autorizzazione e lamenta che non siano stati invitati tutti i Comuni confinanti (Melilli, Priolo Gargallo, Sortino) on il territorio del Comune di Augusta.

3.2.1. La conferenza di servizi prevista dall’art. 27 del d.lgs. n. 22/97 per l’approvazione dei progetti di smaltimento e di recupero dei rifiuti (modello procedimentale osservato anche nella situazione di emergenza in esame), ha carattere istruttorio e non decisorio, rappresentando pertanto non già uno strumento di formazione del consenso, quanto di emersione e comparazione di tutti gli interessi pubblici coinvolti.

In particolare, gli enti locali "interessati" – chiamati ad esprimere il loro parere sugli insediamenti che ci si propone di realizzare, sulla loro ubicazione e sulla compatibilità dei medesimi con le esigenze ambientali e territoriali – arricchiscono la visione e la ponderazione della scelta finale che è però affidata, nel momento volitivo e decisionale, alla Regione (o all’Ente da questa appositamente delegato, ovvero ancora, come nella fattispecie, all’Organo deputato a gestire la situazione di emergenza).

E’ in sostanza a tal Ente che spetta la mediazione degli interessi locali contrapposti, potendosi perciò pervenire all’approvazione del progetto anche in presenza del dissenso di taluna fra le aministrazioni partecipanti o comunque di risultanze istruttorie non unidirezionali.

Nel caso di specie, reputa il Collegio che, a differenza di quanto assume parte ricorrente, i Comuni limitrofi e confinanti con il territorio dell’Ente sede dell’impianto, non siano, per ciò solo, individuabili come soggetti potenzialmente portatori di un interesse nel procedimento, dovendo tale criterio essere compendiato con quello della "vicinitas", e quindi avendo riguardo all’area in cui è concretamente ipotizzabile l’incidenza dell’impianto medesimo ovvero l’esistenza di effetti pregiudizievoli sull’ambiente e sulla salute.

Ciò posto, rileva il Collegio che la censura, così come prospettata, si rivela ambigua in quanto non è dato sapere se il territorio dei Comuni sopra menzionati sia anche confinante con il sito nel quale è ubicata la discarica ovvero se tale territorio sia stato incluso nello Studio di impatto ambientale esaminato in sede di VIA ed in Conferenza di Servizi.

Ad ogni buon conto, nell’ambito di quest’ultima, risulta intervenuto il Comitato di coordinamento per l’area a rischio di crisi ambientale dei territori di Priolo, Augusta, Melilli, Floridia, Solarino e Siracusa, istituito con Accordo di Programma, approvato con D.P.R.S. del 23 gennaio 2006, tra i Comuni medesimi.

Essendo gli Enti in questione pienamente consapevoli del procedimento in itinere, deve pertanto ritenersi che gli stessi non abbiano ritenuto di esprimere, individualmente, una posizione differente da quella assunta dai propri rappresentanti in seno al Comitato (parere positivo con prescrizioni).

3.3. Anche il quinto motivo, non si sottrae ai rilievi di genericità che affliggono il terzo motivo di gravame, essendone, quello in esame, la sostanziale ripetizione.

A ciò si aggiunga che appare condivisibile quanto fatto osservare dalla società controinteressata in relazione alla circostanza che ogni critica che si risolva nella mera non condivisione del merito discrezionale della scelta avversata, è inammissibile in sede di legittimità.

Per quanto concerne il parere della Provincia regionale di Siracusa (di cui pure si afferma essere state pretermesse le puntuali osservazioni) si rileva che esso è stato reso non già in sede di procedimento di VIA, bensì nell’ambito del successivo procedimento di autorizzazione.

Tali osservazioni, hanno in particolare riguardato la pretesa violazione dei criteri di ubicazione delle discariche, recati dal decreto legislativo n. 36/2003, e formano oggetto del successivo motivo di ricorso.

3.4. La Provincia Regionale di Siracusa ipotizzava, nelle proprie osservazioni, la violazione dell’art. 21, comma 5, del d.lgs. n. 152/1999, in relazione all’esistenza di una zona di rispetto a tutela di risorse idriche.

A tal fine, affermava che "l’area in esame, per quanto constatato in corrispondenza dell’horst carbonatico, costituisce zona di ricarica dell’acquifero oggetto di sfruttamento per scopi idropotabili".

Nel corso del procedimento di autorizzazione, O. controdeduceva che "la superficie occupata dagli impianti rappresenta una porzione insignificante rispetto all’intera zona di ricarica dell’acquifero" e che, comunque, il pozzo idropotabile più vicino era posizionato ad una distanza di circa 2 km dall’area dell’impianto.

Richiamava, altresì, le prescrizioni impartite in sede di VIA a tutela delle falde acquifere.

In sede di memoria conclusionale ha ricordato che nel corso di tale procedimento, su espressa richiesta del Ministero dell’Ambiente, ha modificato il layout della piattaforma, spostando la sezione di trattamento e incenerimento sull’area "calcarea" (opportunamente impermeabilizzata) e quella delle discariche sull’area argillosa. Tale modifica è stata soggetta a ripubblicazione in fase di VIA ed è stata regolarmente approvata. Le relative prescrizioni sono stata successivamente ottemperate

Il tema in esame ha formato oggetto di approfondimento anche in seno al procedimento penale a carico degli amministratori della società O., definito con sentenza n. 639/2010 del GUP del Tribunale di Siracusa.

In tale procedimento gli imputati sono stati accusati di avere rappresentato gli aspetti geomorfolofici e idrogeologici del sito in esame in modo artatamente incompleto e difforme dalla realtà, nonché di avere determinato un elevato rischio per la salute pubblica "compiendo atti idonei e diretti in modo non equivoco ad inquinare la zona di ricarica di un acquifero oggetto di sfruttamento per il consumo umano".

Per tale profilo, il GUP ha tuttavia prestato adesione alle risultanze della perizia d’ufficio, secondo cui (cfr. pag. 9 e ss. della sentenza, in atti), "i pozzi idropotabili sono stati (…)regolarmente illustrati sia negli elaborati cartografici che nel testo delle relazioni".

Il consulente ha affermato, altresì, che il rischio di inquinamento delle falde idriche è praticamente nullo, "perché la direzione di deflusso sotterraneo proveniente dall’area di progetto non intercetta alcuno dei pozzi idropotabili attualmente presenti e, soprattutto, perché non vi sono i presupposti perché le acque eventualmente inquinate possano raggiungere la falda profonda dalla zona delle discariche purché vengano rispettate le precauzioni e le modalità realizzative indicate in progetto".

3.4.1. Non risulta, né viene allegato alcun principio di prova, in ordine alla circostanza, pure dedotta, che l’impianto sia interessato da "attività vulcanica" ovvero sia ubicato in corrispondenza di doline, inghiottitoi, aree soggette ad erosione accelerata, aree instabili, alluvionabili e/o esondabili.

3.4.2. Relativamente al rischio di esondazione del fosso Ciricucco, paventato dal Comune, la società controinteressata ha documentato che tale corso d’acqua è collocato in un’area che il Piano di Assetto idrogeologico classifica come non instabile, alluvionabile e/o esondabile.

Nell’ambito del procedimento di VIA, veniva peraltro accolta una prescrizione richiesta dalla Regione siciliana, relativa all’elaborazione, in fase esecutiva, di uno studio idrologico e idraulico dai quali potesse desumersi a probabile portata di piena e il conseguente rischio di esondazione del corso d’acqua in esame.

Anche tale prescrizione, soggiunge Oikohen, è stata regolarmente ottemperata, senza dire che il Genio civile di Siracusa ha successivamente rilasciato il prescritto nulla osta per le opere idrauliche.

Per quanto occorrer possa (in considerazione del fatto che il mezzo dedotto in sede di gravame, confuta non già l’esatta rappresentazione del dato reale, quanto la sua valutazione da parte degli Organi competenti) si osserva che, in sede penale, il GUP (a fronte dell’ipotesi accusatoria relativa alla falsa rappresentazione, negli elaborati cartografici, del ramo sinistro del fosso Ciricucco), ha ritenuto che tale falsità abbia riguardato soltanto la mancata rappresentazione grafica del suddetto corso d’acqua in una delle tavole del progetto esecutivo. Esso, però, è stato redatto successivamente all’adozione degli atti odiernamente impugnati, di talché siffatta circostanza non può in alcun modo ridondare ai fini di avvalorare (ovvero dare corpo) alle censure in precedenza sintetizzate.

3.4.3. Nella memoria della Provincia regionale di Siracusa veniva pure evocato il tema dell’allocazione della discarica in un’area di "soglia tettonica" costituente "il bordo di un’importante discontinuità strutturale nota in letteratura come "Graben di Augusta" Auct. la cui direzione si sviluppa secondo un orientamento WNW – ESE netto e sub rettilineo (…)"

La Provincia concludeva al riguardo sottolineando come non possa escludersi che "tale sistema di faglie con direttrici circa NW – SE possa essere soggetto a riattivazione in occasione di rilasci di energia sismica imputabili alla scarpata ibleo – maltese (…)".

Rileva il Collegio che, sia in sede di VIA che di autorizzazione commissariale, vi è stato un puntuale approfondimento degli aspetti geomorfologici del sito e che, per l’aspetto qui in rilievo, il Ministero ha ritenuto di accogliere gli esiti delle indagini condotte dalla società dalle quali risulta che quella che la Provincia sembra ritenere una faglia ancora attiva è invece qualificabile come "paleofalesia".

Al riguardo, con la memoria conclusionale di replica, la società O. ha fatto osservare che tale valutazione è oggi condivisa anche dal Servizio geologico Nazionale.

In particolare, nella sezione della Nuova Carta geologica nazionale riguardante il Comune di Augusta, il sito in cui è localizzata la Piattaforma polifunzionale è rappresentato come privo di qualsiasi faglia.

Nell’ambito del procedimento penale, il perito d’ufficio ha ritenuto che la mancata riproduzione della faglia, anche come presunta, negli elaborati cartografici prodotti dalla società, è attribuibile ad un "modello interpretativo ben preciso" e che, comunque, nel testo delle diverse relazioni geologiche predisposte dalla società "la tettonica dell’area, la sua sismicità e finanche il ruolo di tale faglia (…)vengono ampiamente descritti ed esaminati".

Nella perizia d’ufficio, il dr. Petitta afferma inoltre che "la faglia non appare riattivabile a seguito della sismicità presente nell’area di Augusta".

3.5. Con ulteriore profilo di censura, il Comune ha poi lamentato che la quantità e la qualità delle prescrizioni apposte ai provvedimenti impugnati, rendano illogico e irragionevole il rilascio dell’autorizzazione, e, prima ancora, il positivo giudizio di compatibilità ambientale.

3.5.1. Il Collegio ricorda che il procedimento di valutazione di impatto ambientale ha una configurazione "dialettica" che, per sua stessa natura, comporta la possibilità di integrazioni e/o modifiche progettuali, eventualmente in adesione ai pareri e alle osservazioni presentate nel corso del procedimento.

Per la stessa ragione, è in genere ritenuto legittimo un giudizio di compatibilità ambientale condizionato all’ottemperanza di molteplici prescrizioni e condizioni (queste ultime, espressamente previste – cfr., per l’epoca di cui si controverte, l’art. 6, comma 2, del d.P.C.M. 27.12.1988).

Infatti, una valutazione condizionata di impatto costituisce un giudizio "allo stato degli atti", integrato dall’indicazione preventiva degli elementi capaci di superare le ragioni del possibile dissenso, in ossequio al principio di economicità dell’azione amministrativa e di collaborazione tra i soggetti del procedimento (Cons. St., sez. VI, 23 febbraio 2009, n. 1049).

In tale ottica, il provvedimento di VIA favorevole può reputarsi illegittimo solo se condizionato al rispetto di prescrizioni prive di reale contenuto precettivo, ovvero, la cui concreta realizzabilità, in funzione del perseguimento degli obiettivi di tutela ambientale dichiarati dall’amministrazione procedente, non sia stata previamente verificata (così TAR Toscana, sez. II, 23 dicembre 2010, n. 6867).

Nel caso in esame, è bene precisare, non vi è deduzione alcuna circa la irrealizzabilità, irragionevolezza contraddittorietà (ai fini della corretta localizzazione dell’impianto) delle prescrizioni impartite.

4. Relativamente alla censura concernente la mancata effettuazione della Valutazione ambientale strategica (VAS), occorre ricordare che, ai sensi dell’art. 13 della direttiva 2001/42/CE, la direttiva medesima doveva essere attuata dagli Stati membri prima del 21 luglio 2004 e che l’obbligo della VAS si applica ai piani e programmi "il cui primo atto preparatorio formale è successivo alla data" del 21 luglio 2004.

Nel caso in esame, il progetto di cui si controverte si pone in attuazione del Piano di Risanamento approvato con d.P.R. 17. 1. 1995.

Inoltre, anche a voler riferire la censura al Piano Regionale dei Rifiuti (rimasto, peraltro, formalmente inoppugnato), si osserva che l’approvazione di quest’ultimo risale al 18.12.2002 (decreto commissariale n. 1166) e che la successiva delibera del 30.9.2004 ne costituisce la mera integrazione.

L’iter di approvazione del progetto in esame si colloca, pertanto, al di fuori della sfera temporale di applicazione della direttiva.

4.1. Contrariamente a quanto allegato dal Comune ricorrente, risulta che il provvedimento di VIA (cfr. in particolare la pag. 27, prescrizione n. 3) abbia espressamente imposto alla società di adeguarsi alle c.d. BAT, ovvero alle migliori tecnologie disponibili "al momento della costruzione dei singoli cicli di trattamento e ogniqualvolta sia reso necessario dalle particolari situazioni di criticità ambientale o dal miglioramento delle specifiche tecnologie di trattamento".

Relativamente alla valutazione di incidenza ambientale, il provvedimento di VIA (cfr. la pag. 17) dà conto della redazione di una Relazione di Incidenza ai sensi del d.P.R. n. 357 del 1997 e comunque del fatto che la piattaforma è localizzata "in un sito non sottoposto a vincoli di natura storico – archeologica, o paesaggistica o ambientale, e non ricadente nei Siti Natura 2000 (SIC o ZPS) o compreso in aree di vincolo idrogeologico".

5. Il Comune di Augusta sostiene poi che, al progetto, siano state apportate modifiche tali per cui, da un lato, non poteva considerarsi definitivo, dall’altro, il progetto stesso, così come modificato, avrebbe dovuto essere nuovamente sottoposto alla Valutazione di impatto ambientale.

5.1. Il Collegio osserva, in primo luogo, che la censura, per come prospettata, appare, ancora una volta, irrimediabilmente generica in quanto il Comune ricorrente non allega nemmeno sotto quale profilo il progetto approvato non corrisponda al livello di approfondimento richiesto, secondo quanto all’epoca prescritto dall’art. 16 della l. n. 109/94 e oggi dall’art. 93 del Codice dei Contratti.

Neppure risulta, inoltre, che, nel corso del procedimento di VIA, vi sia stata violazione delle prescritte garanzie di contraddittorio in ordine alle modifiche apportate.

Si è infatti già in precedenza ricordato che, dopo la pubblicazione del progetto avvenuta il 3.11.2003, O. ha apportato una sola modifica progettuale riguardante essenzialmente il lay – out della piattaforma, con una variazione del sedime "prevedendo lo spostamento degli impianti tecnologici sulle aree a litologica calcarea o calcarenitica e le discariche in litologia prevalentemente argillosa.".

La ripubblicazione del progetto è regolarmente avvenuta in data 1.11.2004, sul "Giornale di Sicilia", e in data 3.11.2004 sul "Corriere della Sera".

Deve inoltre convenirsi con la società controinteressata là dove richiama la giurisprudenza amministrativa, secondo cui la circostanza che, in sede di approvazione del progetto definitivo, l’amministrazione abbia dettato talune prescrizioni, da porre in essere in fase esecutiva, non comporta che il progetto perda le sue caratteristiche di progetto definitivo (Cons. St., sez. IV, 3.5.2005, n. 2136).

Relativamente, poi, ad eventuali modifiche progettuali sopravvenute al giudizio di VIA positiva, vi è eguale concordia nel ritenere che le stesse richiedano un nuovo giudizio di compatibilità ambientale solo allorché si realizzi un manufatto significativamente diverso da quello già esaminato, e con un significativo impatto ambientale (Cons. St., sez. VI, 22 novembre 2006, n. 6831).

Nel caso di specie, di tanto, non è stata data evidenza alcuna.

Relativamente, infine, alla dedotta insussistenza di studi di carattere epidemiologico, rileva il Collegio che, nel provvedimento di VIA (pag. 18) si dà atto di uno ricerca appositamente effettutata dall’Università di Catania in relazione alla quale parte ricorrente non ha ritenuto di svolgere argomentazione alcuna.

6. Il Comune di Augusta ha infine dedotto che il progetto sia stato approvato senza aggiornare la verifica del fabbisogno impiantistico della Regione.

6.1. Il Collegio rileva che, nel decreto commissariale n. 470 del 15 maggio 2006, si dà pianamente atto che il progetto è "in linea" con il Piano di gestione dei rifiuti adottato con il citato decreto n. 1166/2002, e con la successiva integrazione del 2004.

In particolare, nell’ordinanza n. 1260 del 30.9.2004, vengono approvati i Piani per rifiuti speciali approvati dalle Province Regionali.

A pag. 49 del Piano della Provincia Regionale di Siracusa (punto 4.1.), l’impianto O. viene recepito per l’intera potenzialità prospettata e successivamente approvata in sede di VIA.

I Piani in questione non formano oggetto di impugnativa alcuna.

Deve pertanto convenirsi con la società controinteressata che, in sede di attuazione delle richiamate disposizioni programmatiche, non può rimettersi in discussione la necessità e/o utilità delle opere e degli impianti dalle stesse previste.

7. Con le memorie del 26 gennaio 2011 e 21 febbraio 2011, il Comune di Augusta ha, sic et simpliciter, asserito che gli avvenimenti successivi alla proposizione del ricorso (segnatamente, il diniego del nulla – osta antisismico da parte del Genio civile, e le conclusioni rassegnate dai consulenti della Procura, nel procedimento penale successivamente definito con la sentenza n. 639/2010 del GUP del Tribunale di Siracusa), "hanno provato che i motivi ostativi al rilascio dell’autorizzazione erano e sono fondati".

Reputa tuttavia il Collegio che alcun rilievo possano spiegare, nell’ambito del presente giudizio, atti venuti in essere successivamente a quelli impugnati e che, per altro verso, studi e consulenze, diversi da quelli originariamente allegati, non possano dare corpo a nuove censure, ovvero integrare quelle già formulate, senza essere trasfusi in un compiuto atto di motivi aggiunti.

Peraltro, allo stato, come in precedenza evidenziato, la relazione dei consulenti della Procura, versata in atti dal Comune, non ha trovato riscontro, per quanto qui interessa, nella sentenza resa dal GUP.

7.1. Il Comune di Augusta, nella memoria per predisposta per la camera di consiglio del 9 marzo 2011, ha infine richiesto a questo Giudice di voler disporre una CTU al fine di verificare:

1) se l’area in cui ricade la piattaforma sia interessata da fenomeni quali faglie attive, aree interessate da attività vulcanica etcc. ovvero in corrispondenza di doline, altre forme di carsismo superficiale; in aree dove i processi geologici superficiali quali l’erosione accelerata, le frane, l’instabilità dei pendii, le migrazioni degli alvei fluviali potrebbero compromettere l’integrità della discarica e delle opere ad essa connesse; ovvero ancora in aree esondabili, instabili e alluvionabili;

2) se, infine, il progetto presentato ed autorizzato con gli atti impugnati possa considerarsi definitivo e se la documentazione tecnica possa ritenersi completa al fine di verificare la conformità alle disposizioni vigenti in materia urbanistica, di tutela ambientale, di salute etcc.

7.1.1. La consulenza tecnica d’ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero tenti di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (Cassazione civile, sez. VI, 08 febbraio 2011, n. 3130; Consiglio Stato, sez. V, 29 ottobre 2009, n. 6688).

D’altra parte è stato pure più volte precisato che l’ammissione della consulenza tecnica d’ufficio rientra nei poteri discrezionali del giudice ed è quindi rimessa al suo prudente apprezzamento, sicché il giudice può decidere anche di non ammettere tale consulenza allorquando abbia già acquisito elementi sufficienti a fondare il proprio convincimento (Cass., sez. I, 16 aprile 2008, n. 10007).

Nel caso di specie, è evidente che, attraverso la consulenza tecnica d’ufficio, il Comune cerca di dare concretezza a censure che, nel corpo del ricorso introduttivo, costituiscono mere asserzioni.

Per altro verso, la documentazione versata in atti dalla società controinteressata, e dalle amministrazioni costituite, non risulta smentita, ovvero contestata dal Comune, ed appare sufficiente, come in precedenza evidenziato, alla definizione della controversia.

8. In definitiva, per quanto appena argomentato, il ricorso deve essere respinto.

Sembra peraltro equo, in ragione della peculiarità della fattispecie, compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, sez. I^, definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in premessa, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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