Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 20-04-2011) 05-05-2011, n. 17316 Sequestro

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

C.V.A.L. (ispettore della Polizia di Stato, indagato per i reati ex art. 81 cpv e artt. 476, 479, 481 e 323 cod. pen.), ricorre, a mezzo del suo difensore, deducendo vizi e violazioni nella motivazione nella decisione impugnata, nei termini critici che verranno ora riassunti e valutati, avverso il provvedimento 15 febbraio 2011 del Tribunale di Trani, che ha rigettato l’istanza di riesame avverso il decreto di sequestro probatorio emesso dal P.M. presso il Tribunale di Trani il 12 gennaio 2011. 1.) la motivazione dei giudici cautelari. L’istanza di riesame ha avuto ad oggetto il decreto di sequestro probatorio 12 gennaio 2011 dal P.M. presso il Tribunale di Trani ed eseguito il 14 gennaio 2011 e l’impugnazione ha lamentato l’insussistenza dei presupposti del disposto sequestro probatorio, nel senso della non ricorrenza sia del fumus commissi delicti che delle esigenze cautelari.

Lo stesso Tribunale di Trani, con ordinanze del 7 dicembre 2010 e del 10 gennaio 2011, si è già occupato della vicenda con due precedenti decreti di sequestro probatorio emessi nell’ambito dello stesso procedimento penale.

Dato questo che, ad avviso del Tribunale del riesame, non significa che il decreto impugnato sia stato emesso in violazione del giudicato cautelare, considerato:

a) che, in relazione agli specifici delitti individuati dal P.M. il Tribunale non ha mai emesso alcuna valutazione nel merito, cioè sulla fondatezza dell’ipotesi accusatoria in base agli elementi di fatto rappresentati dall’accusa, essendosi limitato a verificare l’assenza di motivazione dei provvedimenti impugnati e l’inesistenza, in diritto, dell’astratta configurabilità di alcuni dei delitti così come delineati dal P.M., tant’è che quest’ultimo ha provveduto a modificare, per quanto ritenuto opportuno, i fatti oggetto di accertamento;

b) che nel decreto impugnato è stato indicato un elemento investigativo nuovo, vale a dire la nota dei Commissariato di PS di Barletta dei 12 gennaio 2011.

Il provvedimento del Tribunale della libertà rileva che i beni sequestrati con il decreto sono considerati strumentali alla prova di alcuni delle ipotesi investigative formulate dal PM vale a dire quelle di cui ai capi b), c).

Dalla motivazione del decreto, emergerebbe infatti la specifica indicazione del fumus commissi delicti, nel senso che il P.M. ha richiamato la nota del Commissariato di PS di Barletta redatta il 12 gennaio 2011, allegata agli atti del fascicolo e, dunque, pienamente conoscibile dall’indagato.

Trattasi di documento redatto dal dott. Tedeschi dirigente del Commissariato di PS di Barletta, il quale ha esaurientemente spiegato ed individuato gli elementi sulla cui base ritenere configurabili, anche solo in astratto, i delitti di cui agli artt. 314, 361, 476, 479 e 323 cod. pen..

Infatti, i fascicoli rinvenuti presso l’abitazione del C. e non presso il Commissariato di PS di Barletta, come erroneamente riportato nell’ordinanza del 10 gennaio 2011, sono fascicoli relativi all’attività d’ufficio del Commissariato di PS di Barletta, alcuni dei quali assegnati al C. e che il medesimo non era mai stato autorizzato a portare con sè a casa.

Lo stesso discorso varrebbe per i timbri.

In relazione a questi ultimi, il Tribunale osserva che nella nota del Commissariato di Barletta si afferma che quei timbri sono identici a quelli in uso presso il Commissariato ed acquistati con il denaro a disposizione di quell’ufficio.

Il provvedimento prende atto che la nota non afferma, con certezza, che quei timbri fossero stati prelevati dal Commissariato, ma è altresì vero che va verificata solo l’astratta configurabilità del delitto sulla base delle prospettazioni del P.M..

Nel caso di specie, emerge che i timbri sono stati rinvenuti presso l’abitazione del C. e che il C., dal 24.4.2010 e sino al 31.12.2010, non aveva prestato materialmente servizio presso il Commissariato di PS di Barletta, a causa di assenze per malattia, distacchi presso la Procura di Trani e, dal 2.11.2010, per aggregazione al Commissariato di Trani.

Va, però, rilevato, che se si esclude il periodo dal 24.4.2010 al 31.12.2010, il C. era un ispettore in servizio presso il Commissariato di PS di Barletta.

Dunque, dopo il 31.12.2010, egli avrebbe dovuto fare rientro al suo ufficio di assegnazione, non essendovi elementi che possano indurre a ritenere il contrario alla data della perquisizione.

Ciò non esclude, però per il provvedimento impugnato, la sussistenza del fumus del delitto di cui all’art. 314 c.p., desumibile dalle circostanze che, pur non essendo stato autorizzato, il C. aveva presso la sua abitazione fascicoli e timbri appartenenti ad un ufficio dal quale egli era stato trasferito non definitivamente ma pur sempre dal 2.11.2010. Inoltre, non vi sono concrete e provate giustificazioni sul punto specifico.

Nel caso di specie, al momento della perquisizione, il 23.11.2010, presso l’abitazione dell’indagato erano stati trovati timbri e fascicoli che egli non avrebbe dovuto e potuto conservare a casa, dunque senza titolo alcuno, all’insaputa del dirigente del Commissariato di PS di Barletta e, dunque, con un’apparente estromissione totale del bene dal patrimonio dell’ufficio di provenienza.

Sussiste, dunque, per il provvedimento impugnato, il fumus del delitto di cui all’art. 314 c.p., anche in relazione al verbale di sommarie informazioni rese da Ca.Be. ed ai fogli relativi al procedimento penale n. 5446.08: anche in ordine a questa ulteriore documentazione valgono le stesse valutazioni espresse a proposito dei fascicoli d’ufficio e dei timbri del Commissariato di PS di Barletta, in quanto cose in possesso dell’indagato, senza alcuna ragione ed all’insaputa del dirigente.

Infine, in ordine al fumus dei delitti di cui al capo c), dalla nota espressamente richiamata nella motivazione del decreto impugnato, emergerebbero chiari gli estremi dei delitti di cui agli artt. 476 e 323 c.p., sommariamente riportati dal PM nella motivazione del suo provvedimento.

Quanto al delitto di cui all’art. 323 c.p., ritenuta la falsità della sottoscrizione del dott. Tedeschi, la ritenuta falsità del contenuto dell’annotazione di servizio, redatta dall’ispettore C., che pare integrare estremi del delitto di cui all’art. 479 c.p. e il provvedimento di archiviazione emesso dal Prefetto di Bari, che aveva annullato la sanzione amministrativa applicata, integrerebbero il fumus del delitto di cui all’art. 323 cod. pen..

Per quel che riguarda il rapporto di strumentalità tra le cose sequestrate e la prova dei reati addebitati, il PM ha specificato che i documenti da 1 a 8 provano il fatto che essi fossero nella disponibilità del C. nella sua abitazione, mentre quelli di cui al numero 9 possono essere concretamente utili al fine di accertare la provenienza dei medesimi e la correità di altre persone, in particola modo di Cu.St. che, in una dichiarazione allegata alla richiesta di annullamento sanzione amministrativa pecuniaria, aveva dichiarato di avere prestato l’autovettura "multata" al C..

Il decreto di sequestro impugnato è stato pertanto ritenuto motivato e legittimo ed è stato così confermato.

2.) i motivi di impugnazione e le ragioni della decisione di annullamento con rinvio di questa Corte.

Il ricorrente premette in fatto che le due precedenti decisioni del Tribunale del riesame, di annullamento per assenza del fumus commissi delicti, non impugnate dal P.M., erano, per il loro contenuto, ostative alla reiterazione della misura del sequestro probatorio, avendo il medesimo oggetto ed essendo fondate sugli stessi medesimi fatti, considerato che l’annullamento fu determinato da motivi sostanziali e non di merito.

Situazione questa non superabile a seguito della redazione della nota del commissario di Barletta, persona offesa nel medesimo procedimento.

Con un secondo motivo si lamenta inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 253 cod. proc. pen. in relazione all’art. 314 cod. pen. (capo sub b), non potendosi considerare il rinvenimento di fascicoli e timbri nell’abitazione dell’ispettore, come "apparente estromissione totale dei detti beni dal patrimonio dell’Ufficio di provenienza" essendo il ricorrente in forza al commissariato sino al 31 dicembre 2010. In ogni caso, timbri e fascicoli non hanno valore economico apprezzabile ex art. 314 cod. pen. ed essendo stati acquistati con fondi pubblici non erano di proprietà del Commissariato.

Con un terzo motivo si prospetta ancora inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 253 cod. proc. pen. in relazione all’art. 476 c.p. e art. 640 c.p., n. 1 e art. 323 cod. pen..

Il primo motivo appare fondato ed assorbe per il suo valore preliminare le altre doglianze.

E’ noto che la "preclusione processuale", che si forma a seguito delle pronunce emesse dalla Corte di cassazione o dal Tribunale, all’esito del procedimento incidentale di impugnazione avverso la misura cautelare, rende inammissibile la reiterazione di provvedimenti aventi il medesimo oggetto di quello annullato qualora la situazione di fatto sia rimasta immutata.

Ne deriva che il divieto di "bis in idem" comporta, in tema di sequestro probatorio, l’impossibilità di disporre o confermare un provvedimento in base agli stessi elementi posti a fondamento di un precedente già annullato, ma non preclude la possibilità di imporre la misura cautelare reale sulla base di elementi non valutati, anche se già in precedenza a disposizione dell’accusa (Cass. pen. sez. 2, 34607/2008 Rv. 240703).

Tanto premesso, la fondatezza della censura deriva dalla carente motivazione sul punto del Tribunale del riesame e ciò impone l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato, tenuto conto, in particolare, che il detto Tribunale:

con la 1^ ordinanza ha annullato integralmente, per assenza del "fumus commissi delicti" il decreto di sequestro in data 19 novembre 2010;

con la 2^ ordinanza ha parzialmente annullato il successivo decreto di sequestro in data 10 dicembre 2010, sempre per difetto del "fumus commissi delicti";

con la 3^ ordinanza, oggi impugnata, è stato rigettato il riesame del decreto 12 gennaio 2011, con una motivazione incompatibile con le due precedenti decisioni che non erano state oggetto di impugnazione da parte del P.M..

Compito del giudice di rinvio, nella sua libertà di giudizio, sarà quindi quello di chiarire ed esplicitare in modo adeguato, a seguito di una analitica valutazione comparativa di tutti i provvedimenti del P.M. e del Tribunale del riesame:

a) se e quali fatti (indipendentemente dalla loro qualificazione) sfuggono al giudicato cautelare dedotto dal difensore del C.;

b) quali siano gli elementi nuovi preesistenti, ma non prodotti oppure non conoscibili, all’atto delle precedenti decisioni cautelari, tenuto conto che non rientra nella competenza del P.M. il creare, sia pure a fini di un sequestro probatorio, un "fumus di reati diversi" avuto riguardo a quelle che sono state in concreto le difformi pronunce del giudice cautelare.

Il provvedimento impugnato va quindi annullato con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Trani, il quale, per gli effetti di cui all’art. 627 c.p.p., comma 3 e art. 173 disp. att. c.p.p., comma 2, si uniformerà ai principi ermeneutici dianzi indicati.
P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Trani per nuovo esame.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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