Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Che il ricorso in epigrafe è volto all’annullamento della determinazione dirigenziale n. 865 del 14/5/2002, con la quale veniva intimata la demolizione o la rimozione delle opere asseritamente abusive, eseguite sul terreno sito in Roma, Via Siderno senza n.c. angolo Viale Appio Claudio senza n.c.
– Che questo Tribunale ha già accolto il separato ricorso promosso dai medesimi ricorrenti contro i successivi provvedimenti sanzionatori, sul presupposto della loro mancata sospensione fino alla preventiva definizione della domanda di condono edilizio presentata dai ricorrenti (sentenza n. 1434/1999), ed in data 4/9/2002 ha emesso l’ordinanza n. 5308/02 con la quale ha accolto l’istanza di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato.
– Che con il ricorso in epigrafe gli interessati deducono la sussistenza dei vizi di violazione della legge n. 47/85, nonché di eccesso di potere per presupposto erroneo, contraddittorietà, motivazione insufficiente;
– Che a loro giudizio l’illegittimità della determinazione impugnata discende dalla carenza dei presupposti di legge, stante la natura del bene oggetto dell’ordine di demolizione e rimozione, costituito da un carrozzone, ossia un bene amovibile, e che pertanto, non può trovare applicazione la legge invocata dal Comune, che prevede la demolizione dei soli organismi edilizi, costruiti in assenza o in totale difformità della concessione amministrativa;
– Che, aggiungono i ricorrenti, peraltro il bene in questione è stato oggetto della richiesta di autorizzazione in sanatoria, inoltrata dai ricorrenti e documentata all’ atto del deposito del ricorso, per la quale è ampiamente decorso il termine di legge, affinchè si configuri il silenzio assenso da parte dell’amministrazione, con conseguente concessione in sanatoria del bene di cui è causa;
– Che infine, secondo i ricorrenti, detto carrozzone è stato realizzato in epoca precedente all’entrata in vigore della legge erroneamente invocata dal Comune a fondamento dell’ordine di demolizione impugnato.
– Che il Comune di Roma si è costituito in giudizio, sostenendo la legittimità del provvedimento impugnato e chiedendo la reiezione dell’avverso ricorso;
– Che il Comune riferisce, in particolare, che secondo quanto risulta dalla relazione redatta dal X Gruppo della Polizia Municipale (prot. n. 22939/2002, depositata in atti) all’interno di un terreno recintato con paletti di legno e rete metallica i ricorrenti hanno collocato un fatiscente carrozzone ad uso abitativo ancorato al suolo mediante sostegni in muratura ed ampliato su un lato con un manufatto di lamiera e legno e su un altro lato con una baracca e da due tettoie;
– Che secondo il Comune risultano inoltre assolutamente contraddittorie le argomentazioni dei ricorrenti nella parte in cui, da un lato sostengono che il manufatto non integri le ipotesi di cui all’art. 7 della l. n. 47/1985 (in quanto esso sarebbe un bene mobile e amovibile), e dall’altro dichiarano di aver presentato un’istanza di autorizzazione edilizia in sanatoria per le opere abusive contestate, fermo restando che tale istanza di autorizzazione edilizia in sanatoria è stata ritenuta incongruente da parte del Dipartimento VI -Politiche della Programmazione e Pianificazione del Territorio -Ufficio Condono Edilizio, poiché è stata riscontrata una discrasia tra ciò che è stato dichiarato dai ricorrenti nell’istanza e quanto descritto nella D.D. di acquisizione n. 1990/1994 (nota prot. n. 163203 del 5 novembre 2002, parimenti depositata in atti);
– Che, osserva il Collegio, se è vero che le descritte caratteristiche della situazione dei luoghi depongono per l’esistenza di un manufatto stabilmente infisso al suolo ed adibito ad uso abitativo, e quindi in astratto suscettibile di ordine di demolizione e rimozione, è altrettanto vero che gli interessati, proprio su tale presupposto, hanno ritualmente presentato domanda di condono edilizio, e che sulla stessa, non avendo il Comune allegato la presenza di particolari vincoli di area, risulta ormai perfezionato il silenzioassenso, non essendo evidentemente sufficiente, al fine di impedirlo, una tardiva e perplessa nota dell’amministrazione (Ufficio condono) che si limita ad eccepire (ma non a definire) la difformità fra l’opera a suo tempo sottoposta a condono e quella oggetto della solo successiva acquisizione al patrimonio comunale, peraltro annullata da questo Tribunale;
– Che il ricorso risulta quindi fondato sotto il predetto profilo, discendendone l’illegittimità e quindi l’annullamento del provvedimento, adottato prima della definizione della pratica di condono, nonché la piena e definitiva legittimità dell’opera, come individuata dalla domanda di condono su cui si è ormai da tempo perfezionato il silenzioassenso;
– Che il ricorso deve quindi essere accolto ai predetti fini, non potendosi ritenere cessata la materia del contendere alla stregua delle deduzioni svolte dalla difesa comunale, e che le spese possono essere compensate;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie ai sensi e per gli effetti di cui in motivazione.
Spese compensate
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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