T.A.R. Lazio Roma Sez. II bis, Sent., 04-05-2011, n. 3861 Piano regolatore

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1 – Che il ricorso in epigrafe è volto all’annullamento della deliberazione della Giunta Regionale n. 66 del 14.02.2006 (pubblicata, sul BURL suppl. ordinario n. 3 al Bollettino Uff. n. 9 del 30.03.2006) di approvazione della variante generale al PRG adottata dal Comune di Velletri con D.C.C. n, 185 del 29.12.2000;

2 – Che, in particolare, con deliberazione del Consiglio comunale n. 185 del 29.12.2000 il Comune di Velletri ha adottato la variante al PRG del 1976. Gli atti relativi alla variante sono stati successivamente trasmessi al Comitato Regionale per il Territorio (CRPT), per l’emanazione del parere di competenza, ai sensi dell’art. 16 della L.R. 38/99. L’organo consultivo regionale, nella seduta del 21.12.2004, che costituisce parte integrante della delibera impugnata, ha ritenuto meritevole di approvazione la variante con le modifìcazioni, integrazioni, condizioni e prescrizioni da introdursi d’ufficio ai sensi dell’art. 3 della L. 765/67. Con nota n. 6355 del 19.1.05, il CRPT ha inviato le modifiche apportate al Comune che, con delibera consiliare n. 22/05, ha evidenziato di voler condividere in gran parte le deduzioni regionali. Con successivo voto n. 92 del 27.4.05, che costituisce parte integrante della delibera regionale impugnata, la Regione ha espresso le proprie considerazioni in merito alle contro deduzioni comunali. Con deliberazione 66/06, è stata infine approvata la variante al PRG del Comune di Velletri secondo le modifiche, integrazioni, condizioni e prescrizioni contenute nei parerei resi dal CRPT;

3 – Che i ricorrenti narrano di essere proprietari di alcuni terreni nel Comune di Velletri, cui l’Amministrazione comunale con delibera consiliare di adozione della variante al PRG (n. 185 del 29.12.2000) aveva conferito le seguenti destinazioni: G5 (verde privato organizzato sportivo ad iniziativa privata), G3 (case con orto e giardino) e G6 (verde privato diffuso);

4 – Che, affinché tutte le aree avessero destinazione G6, gli interessati hanno presentato insieme alla confinante l’osservazione n. 326 al Comune che, l’ha accolta. Peraltro, l’Assessorato all’Ambiente, Dipartimento Territorio Direzione Regionale Ambiente e Protezione Civile, Area Difesa del Suolo e Servizio Geologico, ha richiesto per alcune aree (tra cui quelle del ricorrente) suppletive indagini idromorfologiche e geotecniche, che secondo la narrazione non sono state eseguite, portando la Regione ad esprimere un parere negativo in merito alle zone G6, decretandone la inedificabilità assoluta, con l’introduzione da parte della Regione di modifiche d’ufficio che avrebbero sconfinato nella sfera di competenza comunale in ordine a scelte di carattere urbanistico;

5 – Che i ricorrenti impugnano pertanto la predetta delibera regionale, deducendone l’illegittimità per i seguenti motivi di ricorso:

l) violazione e falsa applicazione di legge, con particolare riguardo alla violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 8 e 9 l. 17 agosto 1942 n. 1150;

2) eccesso di potere per carenza assoluta di istruttoria e dei presupposti. Violazione degli artt. 10 e 17 Legge n.1150 del 1942; dell’art. 3 L. 241/90 e successive modificazioni nonché dei principi di imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa ex art. 97 Cost. ed eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione, carenza di istruttoria, illogicità, perplessità, erronea presupposizione, travisamento, sviamento di potere;

3) violazione e falsa applicazione di legge: segnatamente: violazione e falsa applicazione dell’ art. l0 della Legge n. 1150 del 1942, e successive modificazioni e integrazioni. Eccesso di potere per straripamento;

6 – Che si è costituita la Regione controdeducendo la legittimità degli atti impugnati con ampia memoria corredata delle note degli uffici tecnici;

7 – Che l’argomento del contendere è rappresentato dalla approvazione della variante al PRG del Comune di Velletri secondo le modifiche, integrazioni, condizioni e prescrizioni contenute nei pareri resi dal CRPT, e concerne l’esistenza ed il corretto esercizio dei poteri sostitutivi e/o modificativi ex officio della Regione Lazio rispetto alla adozione della variante da parte del Comune di Velletri;

8 – Che, secondo i ricorrenti, l’attività pianificatoria è rimessa sostanzialmente al Comune, ente esponenziale degli interessi della collettività locale e, quindi, unico soggetto titolare del potere di scegliere i contenuti della propria pianificazione urbanistica, nell’esercizio di un’autonomia costituzionalmente garantita ( art. 5 Cost.) che può ben operare anche al di fuori di logiche edlizie ed espansive, entro i limiti posti a tutela degli interessi pubblici generali trascendenti la sua comunità locale. E’ in tale contesto, secondo i ricorrenti, che va inquadrato l’art. l0, comma 2, della legge urbanistica n. 1150/42, come successivamente modificato dall’art. 3 della c.d. "legge ponte" del 1967, secondo cui "Con lo stesso decreto di approvazione possono essere apportate al piano, su parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici" (vedi ora Dlgs. 31 marzo 1998 n. 112 di devoluzione alle Regioni dei relativi compiti e funzioni) "e sentito il Comune, le modifiche che non comportino sostanziali innovazioni, tali cioè da mutare le caratteristiche essenziali del piano stesso ed i criteri di impostazione, le modifiche conseguenti all’accoglimento delle osservazioni presentate al piano ed accettate con deliberazione del Consiglio comunale, nonché quelle riconosciute indispensabili per assicurare: a) il rispetto delle previsioni del piano territoriale di coordinamento a norma dell’ articolo 6, secondo comma; b) la razionale e coordinata sistemazione delle opere e degli impianti dello Stato; c) la tutela del paesaggio e di complessi storici, monumentali, ambientali ed archeologici; d) l’osservanza dei limiti di cui agli articoli 41quinquies, sesto e ottavo comma e 41sexies della presente legge";

9 – Che, a giudizio dei ricorrenti, la norma sopra riportata sarebbe stata utilizzata dalla Regione Lazio per apportare modifiche che avrebbero inciso pesantemente, in maniera illegittima e fuori dai casi indicati dalla norma stessa, sul piano adottato dal Comune di Velletri che aveva recepito le osservazioni di tanti cittadini e tra essi il ricorrente, evidenziando una carenza assoluta di motivazione e di istruttoria, l’illogicità e perplessità della scelta con travisamento dei fatti e dei presupposti, lo sviamento dalla causa tipica;

10 – Che, infatti l’Assessorato all’ Ambiente aveva espresso parere negativo perché la Variante adottata non era conforme alle previsioni del Piano di Assetto Idrogeologico, chiedendo approfondite indagini del Comune al fine di poterlo rivedere, mentre il suo Dipartimento Territorio – Direzione Regionale Ambiente e Protezione Civile, Area Difesa del Suolo e Servizio Geologico Regionale, aveva espresso un parere favorevole condizionato all’ esecuzione di sondaggi meccanici intesi ad accertare in modo puntuale le caratteristiche geologiche e stratigrafiche dei terreni riscontrati, corredando i relativi progetti di esauriente documentazione geomeccanica e di dettagliate relazioni, concernenti in particolare il rischio geomorfologico e sismico, nonché la verifica di eventuali cavità sotterranee, ma nell’impugnata deliberazione non si fa parola, proseguono i ricorrenti, di quanto e come siano state eseguite queste indagini;

11 – Che, secondo i ricorrenti, lo stesso provvedimento regionale impugnato sarebbe affetto da eccesso di potere per carenza assoluta di motivazione e difetto di istruttoria, nulla dicendo sul perché, nel caso specifico, è stata aumentata la superficie ai fini della edificabilità da 2.000 a 4.000 mq e altra superficie, pure di proprietà di essi ricorrenti, sia stata dichiarata assolutamente inedificabile", introducendo così un altro elemento di illegittimità e cioè l’eccesso di potere per disparità di trattamento rispetto ad altri lotti;

12 – Che, proseguono i ricorrenti, un ulteriore profilo di violazione di legge discende dal fatto che su quelle modifiche doveva essere sentito il Comune, il quale nei 90 giorni dalle osservazioni e proposte di modifica della Regione, avrebbe dovuto procedere alla nuova approvazione della variante generale e quindi alla ripubblicazione;

13 – Che, infine, il comportamento complessivo della Regione Lazio "in parte qua" evidenzierebbe il vizio di eccesso di potere per sviamento dalla causa tipica, in violazione del potere del Comune di disciplina dell’ assetto territoriale ed urbanistico del proprio territorio, che lascia alla Regione, come ente sovraordinato, solo un potere di coordinamento e di controllo che non potrebbe mai sfociare, come nella fattispecie in esame, in un vero e proprio "potere sostitutivo";

14 – Che peraltro, osserva il Collegio, dalla documentazione della competente Direzione regionale risulta che l’osservazione presentata dai ricorrenti e dalla confinante, accolta dal Comune, riguardava solo la richiesta che la sottozona G5 (pari a circa 26733 mq.) divenisse sottozona G6 e non come sostenuto nel ricorso che "a tutti i terreni predetti venisse conferita destinazione G6", e che il parere della Direzione Regionale Ambiente e Protezione Civile, pur sollecitando la necessità di ulteriori studi ed approfondimenti geomorfologici, era negativo quanto alle aree dei ricorrenti, che ai fini del definitivo parere del Comitato Regionale per il Territorio con nota 049393/2A/08 del 1.04.2005 sono state escluse dai particolari vincoli geologici che sarebbero potuti scaturire dalle predette istruttorie;

15 – Che, in definitiva, non risulta agli atti che dal mancato esperimento delle attività istruttorie in esame (ed a prescindere da ogni considerazione di merito circa la "criticità" della loro omissione) sia derivato alcun nocumento ai ricorrenti, che al contrario avrebbero potuto eventualmente veder apporre nuovi e più gravosi vincoli di carattere idrogeologico sulle proprie aree;

16 – Che, esclusa di conseguenza la rilevanza dei dedotti vizi riferiti alle pretese carenze istruttorie, quanto alle censure di ordine motivazionale e procedurale, riferite sia all’indebita ingerenza regionale, sia alla mancata ripubblicazione della variante, osserva il Collegio che, secondo la costante giurisprudenza amministrativa le scelte pianificatorie urbanistiche sono connotate da amplissima discrezionalità e quindi non necessitano di apposita e specifica motivazione riferita alle singole aree, ove non si riferiscano a specifici interessi qualificati da particolari aspettative e non evidenzino profili di manifesta ingiustizia o travisamento dei fatti, ovvero di irragionevolezza, non proporzionalità o contraddittorietà rispetto alle finalità d’interesse pubblico generale perseguite secondo la relazione illustrativa della proposta;

17 – Che nella fattispecie in esame non vengono in rilievo i profili di illegittimità sopraindicati, e che neppure la mancata ripubblicazione appare decisiva, in mancanza di modifiche con una portata innovativa ovvero con una estensione territoriale tali da apportare sostanziali variazioni rispetto alle precedenti previsioni del progetto inizialmente pubblicato, e che, infine, l’intervenuta definitiva adozione da parte del Comune, che ha così fatto proprie le modifiche regionali senza opporre ulteriori considerazioni, esime il Collegio dall’esame dell’ulteriore -e più pregnante- censura, concernente la dedotta indebita ed immotivata ingerenza regionale, in mancanza di valide ragioni riferite alla sicurezza e salubrità delle aree ovvero a ragioni d’interesse pubblico generale trascendenti l’ambito comunale;

18 – Che il ricorso deve quindi essere respinto, e che tuttavia esistono motivate ragioni, con particolare riguardo all’ultima considerazione svolta, per disporre la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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